Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2923 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA COGNOME CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 1352/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Indennità una
tantum art.1,
co.20 l. 335/95
R.G.N. 2923/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
Con sentenza n.951/18, la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME avente ad oggetto il pagamento dell’indennità una tantum di cui all’art.1, co.20 l. n.335/95.
Riteneva la Corte che il defunto coniuge della ricorrente non avrebbe potuto accedere al sistema pensionistico contributivo, presupposto necessario ai sensi dell’art.1 d.m. 13 gennaio 2003.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.19 e 20 l. n.335/95. La Corte avrebbe dovuto disapplicare l’art.1 d.m. 13 gennaio 2003 che pone quale presupposto per l’erogazione dell’indennità una tantum il fatto che l’assicurato defunto avrebbe dovuto aver diritto al pensionamento secondo il sistema contributivo. Tale requisito non è richiesto dall’art.1, co.20 l. n.335/95, e la decretazione ministeriale doveva intervenire solo per disciplinare modalità e termini della provvidenza, non anche i relativi presupposti.
Il motivo è infondato.
Come affermato dalla sentenza impugnata, l’art.1, co.20 l. n.335/95 va letto nel contesto sistematico dell’intero
testo normativo, tutto incentrato sull’introduzione del sistema pensionistico contributivo.
Sebbene l’art.1, co.20 non espliciti il requisito espressamente previsto dall’art.1 d.m. 13 gennaio 2003, ovvero che la pensione cui avrebbe avuto diritto il defunto doveva essere soggetta al metodo contributivo, la necessità di tale requisito emerge coordinando il secondo periodo dell’art.1, co.20 – relativo all’indennità una tantum – con il primo periodo, che ha riguardo proprio alla pensione indicata al comma 19, ovvero alla pensione di vecchiaia liquidata con sistema contributivo. La ‘pensione’ ai superstiti del secondo periodo è la stessa pensione cui ha riguardo il primo periodo della norma, ovvero quella soggetta al metodo contributivo.
Conferma sistematica in tal senso emerge dal confronto con l’art.13 l. n.218/52, norma tuttora in vigore. Essa detta i presupposti per l’analogo istituto dell’indennità una tantum al tempo in cui ancora vigeva il sistema pensionistico retributivo. Poiché, come detto, la norma coesiste insieme all’art.1, co.20 l. n.335/95, deve concludersi che l’una ha riguardo all’indennità una tantum sul presupposto di una pensione del defunto attratta al regime retributivo, mentre l’altra regola le condizioni per l’indennità una tantum sul presupposto di una pensione del defunto regolata secondo il regime contributivo.
L’art.1 d.m. 13 gennaio 2003 non è viziato da alcuna illegittimità, dovendo ritenersi già incluso nell’art.1, co.20 l. n.335/95 il presupposto di una pensione soggetta al sistema contributivo.
In questo senso si è espressa la sentenza impugnata, che dunque merita conferma.
Nulla sulle spese di lite del presente giudizio attesa la certificazione prodotta ai sensi dell’art.152 d.a. c.p.c.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.