Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 486 Anno 2023
2022
3984
Civile Ord. Sez. L Num. 486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19815-2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; da CAVOUR DI
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
intimati –
avverso la sentenza n. GLYPH 15/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 454/2018; n il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME. camera Dott .
Rilevato che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata accolta la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE” e di “RAGIONE_SOCIALE” (quale committente ai sensi dell’art. del d.lgs. n. 276 del 2003), volta al conseguimento della frazione dell’importo, riconosciuto nella misura di C 1.083,59, a titolo di cd “una tantum” – di cui all’allegato A del c.c.n.l. Mobilità del 20 lug 2012 -, per il periodo antecedente al 1° agosto 2011, data di inizio dell’attività lavorativa a beneficio della prima menzionata società;
per la cassazione della decisione ha proposto la “RAGIONE_SOCIALE“, affidato a due motivi;
NOME COGNOME e la “RAGIONE_SOCIALE” sono rimasti intimati; la “RAGIONE_SOCIALE” ha depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., in relazione all’art. 360, pri comma, n. 2, c.p.c., nonché degli artt. 324 c.p.c., 414, primo comma, n. 4, c.p.c., 416, terzo comma, c.p.c., 2697 c.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che giudice del gravame abbia ritenuto la competenza territoriale del Tribunale adito, benché il lavoratore non avesse indicato gli elementi di collegamento tra detto Tribunale ed i fori sanciti dall’art. 413 c.p. essendosi limitato ad affermare in maniera generica, e solo nelle richieste istruttorie, di prestare attività lavorativa (consistente servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industrial “RAGIONE_SOCIALE“) presso una struttura (Le.: deposito locomotive) sita in Reggio Calabria, alla INDIRIZZO, senza dedurre alcunché circa l’esistenza di una dipendenza aziendale; lamenta, dunque, che il predetto giudice, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale
formulata dalla società, abbia ritenuto che quest’ultima avrebbe dovuto puntualmente contestare l’allegazione del ricorrente e, pertanto, negare l’esistenza della predetta struttura, o confutarne consistenza e destinazione; evidenzia, inoltre, che la sentenza (n. 570/2018, nella quale era stato affermato che a Reggio Calabria la società aveva una sede dotata di strumentazione informatica funzionalmente collegata con la sede legale e alla quale era addetto un responsabile che comunicava con la casa madre per quanto riguardava la gestione del personale) richiamata nella gravata pronuncia era stata a sua volta impugnata in cassazione, onde non ricorrevano i presupposti sostanziali e processuali per la formazione del giudicato esterno;
con il secondo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 c.c., 1362-1371 c.c., nonché dell’allegato A al c.c.n.l. Mobilità del 20 luglio 2012 e dell’ar dell’Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato il predetto allegato A (ove è previsto che “Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente CCNL, a copertura del periodo 10 gennaio 2009 – 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate: … . Gli importi dell’una tantum di cui sopra n avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge. Dett importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e per il restante con la retribuzione del mese di ottobre 2012, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni”), avendo rilevato, sostanzialmente, che «La conclusione proposta da NOME, compatibile con la lettera dell’articolo se l’espressione viene presa a sé stante, non lo è se l’esame si allarga
alla disciplina del metodo di erogazione. Se l’una tantum deve essere erogata assieme alla retribuzione, solo NOME potrebbe pagare la parte cui è tenuta, mentre NOME non avrebbe come corrispondere la propria quota»; così discostandosi dall’interpretazione letterale della clausola negoziale per un problema prettamente pratico e non cogliendo la reale portata del termine “aziende” e dell’espressione “in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento”, tenuto conto dell’intenzione delle parti in relazione alla specialità d rapporto di lavoro caratterizzato da continui cambi di appalto; inoltre lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto uso dei criteri interpretativi oggettivi, sulla cui base sarebbe dovuta pervenire alla conclusione che “l’una tantum trova fondamento nella natura sinallagmatica del rapporto e, pertanto, l’obbligazione deve essere posta in capo al titolare della controprestazione economica, cioè il datore di lavoro che ha beneficiato della prestazione lavorativa”.
Ritenuto che:
con riguardo alla generale previsione di alternatività dei fori, di cu all’art. 413, secondo comma, c.p.c. – secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovv si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto -, va preliminarmente ribadito che per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 27/05/2019, 14449);
nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene non fosse stata dal lavoratore qualificata come “dipendenza” la struttura, sita in Reggio Calabria alla INDIRIZZO, in cui era colloca il deposito di locomotive presso il quale il lavoratore medesimo aveva dedotto di aver effettuato la prestazione lavorativa, il concetto d
“dipendenza” dovesse reputarsi elastico, con la funzione di favorire, per quanto possibile, la coincidenza del luogo di trattazione della causa con quello di effettivo svolgimento della prestazione; ha, poi, evidenziato – sulla premessa che il ricorrente aveva specificato che la “RAGIONE_SOCIALE” aveva sede locale a Reggio Calabria in INDIRIZZO, nonché chiesto di provare di lavorare presso il deposito locomotive di Reggio Calabria ubicato in INDIRIZZO, senza che la società avesse puntualmente contestato l’allegazione – che in controversie analoghe (e non solo, quindi, in quella decisa con la richiamata sentenza n. 570 del 2018, indicata, appunto, “tra le altre”, con conseguente mancato riconoscimento di alcun giudicato sul punto) intentate sempre dalla predetta società, era rimasto incontestato che quest’ultima a Reggio Calabria aveva una sede dotata di strumentazione informatica funzionalmente collegata con la sede legale e alla quale era addetto un responsabile che comunicava con la casa madre per quanto riguardava la gestione del personale;
in sostanza, la predetta Corte ha plausibilmente ritenuto, a seguito di un esame globale di vari elementi e circostanze e, pertanto, nell’ambito di una valutazione complessiva, l’esistenza di una dipendenza, quale nucleo minimo di strumenti aziendali, in Reggio Calabria;
il secondo motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità “una tantum” «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro
verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”»;
l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può, pertanto, essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale “ad hoc” che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo;
alla luce delle suesposte argomentazioni, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo;
la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 secondo comma, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore;
la assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio.
PQM
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rigetta la domanda proposta dal lavoratore; compensa le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2022
– GLYPH
Torionanc
Il Presidente