Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13984 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11841-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1475/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25/09/2019; R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. 11841/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza pubblicata il 25.9.2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe indicati -dipendenti della società con la qualifica di Capi Squadra Servizio Manutenzioni, assunti con contratto a tempo indeterminato ad orario part- time – ad ottenere l’indennità, ai sensi dell’art. 43 lett. b) RAGIONE_SOCIALE per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, nella stessa misura spettante ai dipendenti con orario full time , per ogni giorno di svolgimento della prestazione su turno spezzato, nei periodi invernali dal 2011 al 2017, condannando la società al pagamento delle rispettive differenze retributive.
I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) era pacifico ed incontestato che l’orario di lavoro dei dipendenti era stato articolato normalmente sulla base di tre turni spezzati di 8 ore giornaliere con una interruzione tra una frazione di un turno e l’altra pari ad 1 o ad 2 ore e così per tutto il periodo di interesse e nonostante le variazioni orarie praticate di anno in anno, con distribuzione su 4 giorni lavorativi e riposo il 5° ed il 6° giorno, ovvero su 5 giorni lavorativi e riposo al 6° e 7° giorno; il tutto in modo difforme da quanto risultante nei rispettivi contratti di lavoro; b) doveva, quindi, ritenersi che i lavoratori avevano operato secondo turni continui ed avvicendati; c) i lavoratori, pertanto, sebbene assunti a tempo parziale, comunque erano stati chiamati a rendere, nell’arco della stagione invernale degli anni in considerazione, una prestazione del tutto identica e sovrapponibile a quella degli assunti a tempo pieno; d) il mancato riconoscimento dell’indennità in questione avrebbe costituito una violazione del principio di non discriminazione; e) non rilevava la circostanza della mancanza del requisito della eccezionalità sia perché richiesto per altre categorie di lavoratori, sia perché i lavoratori erano stati assunti con una programmazione oraria differente da quella effettivamente applicata.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 115 e 116 cpc e dell’art. 2697 cc, per mancata ammissione della prova su un fatto decisivo della controversia. La ricorrente deduce, in particolare, che i giudici di merito avevano ritenuto che i lavoratori avessero reso le proprie prestazioni lavorative in modo difforme da quelle indicate nei rispettivi contratti di lavoro, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria sul punto nonostante vi fosse stata una richiesta di ammissione di prove: prove che si rendevano necessarie in quanto la indennità di turno spezzato poteva essere riconosciuta solo ai lavoratori addetti in turni continui ed avvicendati e ai quali, per esigenze di servizio ed in via occasionale, veniva richiesto di rendere l’attività lavorativa in turno spezzati, cioè con un intervallo variabile di circa un’ora. Nella fattispecie, invece, la articolazione oraria su turni spezzati era stata espressamente prevista e non vi era stata alcuna prova che fossero stati adibiti a turni diversi da quelli concordati.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc, e degli artt. 3, 9 e 43 lett. b) del RAGIONE_SOCIALE, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato la insussistenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della suddetta indennità: la prestazione lavorativa a tempo pieno; lo svolgimento in via ordinaria e normale della propria attività lavorativa sulla base di turno continui; la sussistenza di esigenze di servizio e la occasionalità della richiesta della prestazione lavorativa in turni
spezzati. Secondo la ricorrente, tutti i suddetti presupposti non erano stati dimostrati nella fattispecie in esame.
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo.
Al riguardo, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).
Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Per la interpretazione della contrattazione collettiva, quindi, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).
Ciò premesso, la clausola contrattuale da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, è l’art. 43 lett. b) del RAGIONE_SOCIALE menzionato, ratione temporis applicabile, che testualmente recita: ‘ b) Indennità turni spezzati. 4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all’art.22, punto 1. Qualora l’intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell’indennità viene elevata al 25%. L’indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni – quale ad esempio l’esattore – al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato. Al personale di cui al punto 14 dell’art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all’art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata’.
Orbene, prescindendo dalla problematica se possa spettare o meno al lavoratore a tempo parziale il riconoscimento della indennità di cui è processo, perché l’aspetto sottolineato dalla Corte territoriale -circa il profilo discriminatorio di una interpretazione della disposizione contrattuale collettiva che escluda il lavoratore part-time verticale dall’ambito applicativo di essanon è stato specificamente contestato dall’odierna ricorrente, la questione dirimente è rappresentata dal fatto che l’art. 43 del RAGIONE_SOCIALE menzionato prevede il riconoscimento della erogazione soltanto ai lavoratori che eccezionalmente, per esigenze di servizio o occasionalmente (seconda parte della norma) siano chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa secondo turni spezzati.
La ratio della disposizione è stata, infatti, individuata nella compensazione del disagio eccezionale del lavoratore,
solitamente addetto a turni continui ed avvicendati, che subisce allorquando, per esigenze di servizio, gli venga modificato l’orario di lavoro con il turno cd. spezzato, rispetto ai turni continui ed avvicendati normalmente svolti, privando, così di regolarità la sequenza ordinaria dell’attività lavorativa (Cass. n. 23689/2023).
Se, quindi, questa è la interpretazione della norma e la finalità dell’istituto, non è condivisibile l’assunto della Corte territoriale secondo cui, essendo stati i lavoratori assunti con programmazione oraria differente da quella applicata, l’assegnazione ai turni cd. spezzati deve essere considerata eccezione rispetto alla regola, perché l’indagine ai fini della spettanza dell’indennità de qua deve riguardare in concreto l’eccezionalità della modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro rispetto a quello normalmente svolto onde valutare, appunto, se vi sia stato il disagio da compensare con la indennità stessa.
Le censure di cui al secondo motivo sono, pertanto, fondate nei sensi di cui sopra.
Conseguentemente, la trattazione del primo motivo resta assorbita perché la Corte territoriale, sulla base della superiore interpretazione dell’art. 43 del RAGIONE_SOCIALE citato, deve verificare, alla stregua delle risultanze processuali non contestate o già acquisite o, se del caso, attraverso una necessaria istruttoria sul punto, la sussistenza del requisito delle esigenze di natura eccezionale tali da poter giustificare il preteso trattamento economico aggiuntivo.
La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.