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Indennità trasfertisti: quando è imponibile? La Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito che il regime fiscale e contributivo per l’indennità trasfertisti (imponibilità al 50%) è alternativo e non cumulabile con quello previsto per le trasferte occasionali. Pertanto, le spese di viaggio sostenute direttamente dall’azienda per i trasfertisti non possono essere escluse dalla base imponibile contributiva, ma vi rientrano interamente. La scelta del regime forfettario per i trasfertisti preclude la possibilità di beneficiare di altre esenzioni.

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Pubblicato il 5 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità Trasfertisti: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Imponibilità

L’inquadramento dei lavoratori mobili e la gestione delle relative spese rappresentano una sfida costante per le aziende. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: la gestione dell’indennità trasfertisti e la sua interazione con il rimborso delle spese di viaggio. La sentenza stabilisce un principio netto: il regime agevolato previsto per i trasfertisti è alternativo, e non cumulabile, con quello delle trasferte occasionali. Vediamo nel dettaglio cosa significa per i datori di lavoro.

I Fatti del Caso

Una società di servizi, i cui dipendenti operano stabilmente in cantieri esterni e all’estero, si è vista contestare dall’ente previdenziale omissioni contributive. La contestazione nasceva dal fatto che l’azienda non aveva incluso nella base imponibile contributiva le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente per i suoi lavoratori. L’azienda, dal canto suo, erogava già una specifica indennità trasfertisti mensile fissa, assoggettandola al regime di imponibilità ridotta al 50%, come previsto dall’art. 51, comma 6, del TUIR. La tesi dell’azienda era che le spese, essendo un costo aziendale e non un rimborso al lavoratore, non dovessero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente.

La Disciplina dell’Indennità Trasfertisti e delle Trasferte

Per comprendere la decisione della Corte, è essenziale distinguere i due regimi disciplinati dall’articolo 51 del TUIR:

Il Regime per le Trasferte Occasionali (Comma 5)

Questo regime si applica ai lavoratori con una sede fissa che occasionalmente vengono inviati in missione altrove. Prevede diverse forme di esenzione:
* Indennità forfettaria: Esente fino a un certo limite giornaliero.
* Rimborsi documentati: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, se documentate, non concorrono a formare il reddito.

Il Regime per i Trasfertisti (Comma 6)

Questo regime si applica ai cosiddetti ‘trasfertisti abituali’, lavoratori che per contratto non hanno una sede fissa e la cui attività richiede una mobilità continua. Per loro, la legge prevede un’agevolazione differente:
* L’indennità trasfertisti e le maggiorazioni di retribuzione concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

La norma di interpretazione autentica (art. 7-quinquies del D.L. 193/2016) ha chiarito che per essere considerati trasfertisti devono sussistere contemporaneamente tre condizioni: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, attività che richiede mobilità continua e corresponsione di un’indennità fissa non legata alla singola trasferta.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il cuore della motivazione risiede nella natura alternativa dei due regimi fiscali e contributivi.

Secondo i giudici, il legislatore ha previsto due percorsi distinti e non sovrapponibili. Il regime del comma 6 per i trasfertisti è una disciplina speciale e forfettaria. L’imponibilità ridotta al 50% dell’indennità è un beneficio onnicomprensivo che già tiene conto della particolare natura del lavoro mobile. Questa agevolazione, proprio perché forfettaria, non ammette ulteriori esclusioni dal calcolo del montante retributivo, come quelle previste dal comma 5 per le trasferte occasionali.

Di conseguenza, se un’azienda sceglie di inquadrare i propri dipendenti come trasfertisti e di applicare il regime del comma 6, tutte le altre somme erogate o le spese sostenute per loro – inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio pagati direttamente – devono essere interamente comprese nella base di calcolo per i contributi. Non è possibile ‘combinare’ i vantaggi dei due sistemi, applicando la tassazione al 50% sull’indennità e, allo stesso tempo, escludendo i rimborsi spese.

La Corte ha inoltre precisato che la tesi difensiva dell’azienda, secondo cui le spese sostenute direttamente non costituivano un fatto decisivo ma una mera argomentazione, non poteva essere accolta. La questione era stata correttamente esaminata e la decisione si fondava sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di riferimento.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione offre un’indicazione chiara e inequivocabile per i datori di lavoro che gestiscono personale in mobilità. La scelta tra il regime della trasferta occasionale e quello del trasfertismo abituale ha conseguenze nette e non permette soluzioni ibride. Le aziende devono valutare attentamente quale regime applicare, consapevoli che l’opzione per l’indennità trasfertisti con imponibilità al 50% comporta la piena contribuzione su qualsiasi altra spesa sostenuta per il lavoratore in relazione alla sua attività itinerante. Questa decisione rafforza la necessità di una gestione contrattuale e retributiva precisa e conforme alla normativa, per evitare il rischio di contenziosi con gli enti previdenziali.

Qual è la differenza principale tra il regime per trasfertisti e quello per trasferte occasionali?
Il regime per trasfertisti (art. 51, c. 6, TUIR) si applica a chi non ha una sede fissa e prevede un’imponibilità forfettaria dell’indennità al 50%. Il regime per trasferte occasionali (art. 51, c. 5, TUIR) si applica a chi ha una sede fissa e prevede l’esenzione di rimborsi spese documentati e di indennità fino a una certa soglia.

Se un’azienda paga direttamente le spese di viaggio per un lavoratore trasfertista, queste spese sono soggette a contributi?
Sì. Secondo la Corte, poiché il regime forfettario del trasfertismo è alternativo e non cumulabile con altre esenzioni, le spese di viaggio sostenute direttamente dall’azienda per il trasfertista rientrano interamente nella base imponibile contributiva.

Un datore di lavoro può applicare contemporaneamente i benefici di entrambi i regimi (trasferta e trasfertismo)?
No. La Corte ha stabilito che i due regimi sono alternativi. Il datore di lavoro deve scegliere quale applicare, ma non può combinare i benefici di entrambi, come ad esempio applicare l’imponibilità al 50% sull’indennità di trasfertismo e allo stesso tempo escludere i rimborsi spese.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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