Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
La Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di Oristano avverso la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva accolto le domande proposte dagli odierni controricorrenti, volte ad ottenere il pagamento dell’indennità di specifiche responsabilità per l’anno 2015 per l’importo complessivo di € 27.715,71 lordi, da erogare a ciascuno nella misura spettante, oltre accessori.
La Corte territoriale ha evidenziato che alla luce della contrattazione collettiva nazionale, che prevede l’attribuzione di un’indennità personale con incarichi annuali di specifiche responsabilità, competono alla contrattazione collettiva decentrata l’individuazione delle categorie di personale beneficiarie di tale indennità e lo stanziamento delle risorse economiche per la sua erogazione, mentre compete ai singoli dirigenti di settore individuare in concreto i destinatari dell’indennità determinandone la relativa misura.
Il giudice di appello ha rilevato che l’art. 22 lett. e) del contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 7.3.2016 aveva previsto per l’anno 2015 la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità e che il dirigente di settore aveva in precedenza individuato negli appellati il personale che svolgeva compiti specifici con attribuzione di responsabilità che comportavano la corresponsione della elativa indennità e ne aveva determinato la misura in € 27.715,71 in base a quanto disposto negli anni precedenti.
Ha evidenziato che il contratto decentrato stipulato per l’anno 2015 aveva previsto l’attribuzione dell’indennità attingendo alle risorse finanziarie del relativo Fondo sulla ripartizione, che su tale ripartizione non era stato raggiunto l’accordo dei dirigenti di settore interessati e che, in ragione di tale mancato accordo, l’amministratore straordinario della provincia in data 7.4.2016 aveva
disposto la temporanea sospensione dell’applicazione dell’istituto delle specifiche responsabilità al personale dipendente di cui all’art. 22 lett. e) del contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 7.3.2016.
Ha ritenuto che tale sospensione, disposta in via provvisoria, non potesse protrarsi a tempo indefinito vanificando il diritto degli appellati in presenza dei presupposti di legge e che il mancato accordo dei dirigenti non potesse pregiudicare il diritto degli appellati a beneficiare dell’indennità contrattuale; ha pertanto ritenuto che potesse essere attribuita in via provvisoria ai beneficiari l’importo determinato dal loro dirigente in base ai fondi assegnati per gli anni dal 2011 al 2013, con facoltà della RAGIONE_SOCIALE di rettificarlo in aumento o in diminuzione in esito alla definitiva assegnazione del fondo per l’anno 2015 ed ha ritenuto assorbite le altre questioni.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE di Oristano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
I lavoratori hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia l’errato riconoscimento di indennità per specifiche responsabilità per l’anno 2015; violazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 1.4.1999, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la presenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento di indennità per specifiche responsabilità per l’anno 2015.
Evidenzia che per l’anno 2015 nessun atto dirigenziale aveva riconosciuto e attribuito indennità per specifiche responsabilità e che pertanto non sussisteva l’onere della RAGIONE_SOCIALE di erogare tale compenso sulla base di quanto avvenuto negli anni passati.
Aggiunge che il contratto integrativo decentrato relativo all’anno 2015 non aveva assegnato alcuna somma alla voce ‘specifiche responsabilità’ (la parte variabile del fondo era stata infatti destinata al finanziamento delle indennità di produttività).
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia attuazione della nota prot. n. 8256 del 7.4.2016; falsa applicazione dell’art. 40 c. 3 ter del d. lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale erroneamente
ricollegato il mancato riconoscimento dell’indennità al provvedimento di sospensione dell’amministratore.
Evidenzia che il giudice di appello ha ricollegato la sospensione alla disciplina dell’art. 40 comma 3 ter del d. lgs. n. 165/2001; sottolinea che in mancanza di somme assegnate dal fondo e di determinazioni dirigenziali che riconoscessero i dipendenti con incarichi di specifiche responsabilità, la sentenza impugnata si basa esclusivamente sulla sospensione dell’applicazione dell’istituto da parte dell’amministratore straordinario della RAGIONE_SOCIALE di Oristano.
Sostiene che il provvedimento dell’amministratore straordinario, emanato in data 7.4.2016 non avrebbe alcun effetto, in quanto non sospenderebbe alcunché.
Argomenta che il contratto integrativo decentrato nella parte economica non aveva stanziato alcun fondo per le specifiche responsabilità e che in assenza di di una delibera dirigenziale che riconoscesse ai resistenti incarichi di specifiche responsabilità difettavano i presupposti per la costituzione del relativo diritto.
Il primo motivo è fondato, in conformità ai principi espressi da Cass. n. 30344/2022, che deve intendersi richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e alla quale si intende dare continuità.
Questa Corte ha infatti chiarito che l’ indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo.
Si è in particolare affermato che le posizioni organizzative e gli incarichi di elevata responsabilità costituiscono posizioni di lavoro che non determinano un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano solo l’attribuzione ‘di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva’ (Cass. S.U. n. 16540/2008; Cass. n. 20855/2015; Cass. n. 8141/2018).
Tale orientamento è stato richiamato e condiviso dalla Corte costituzionale la quale, proprio facendo leva sulla temporaneità dell’incarico e sull’assenza di un mutamento definitivo di status, ha escluso che il conferimento delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta responsabilità (cosiddette POER) debba essere assoggettato al rispetto della regola del concorso pubblico (Corte cost. n. 164/2020) ed ha evidenziato che l’ente, nel procedere all’individuazione e all’assegnazione delle funzioni, esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa (Corte cost. n. 128/2020).
I CCNL per il personale degli enti locali hanno previsto, in aggiunta alle posizioni organizzative ed agli incarichi di elevata professionalità, da conferire ai dipendenti inquadrati nell’area D nel rispetto delle condizioni procedurali e sostanziali previste dalla relativa disciplina, l’indennità per specifiche responsabilità (art. 17 lett f CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 CCNL 22.1.2004 e dall’art. 7 CCNL 9.5.2006) di importo non superiore ad € 2.500,00 annui, da attribuire in relazione alle risorse del fondo finalizzato a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e ad incentivare la produttività (art. 15 del CCNL 1.4.1999) e sulla base delle condizioni stabilite dalla contrattazione decentrata.
Si è dunque ritenuto che valgono per tale indennità i medesimi principi affermati quanto alle P.O. e alle P.O.E.R., pertanto, da un lato il conferimento dell’incarico non comporta l’assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall’altro la voce stipendiale, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse.
Si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all’esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni
ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), mentre dall’altro valorizzano le scelte organizzative della Pubblica Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l’attribuzione dell’incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo.
La sentenza impugnata. che ha accertato che il contratto integrativo per il 2015 aveva individuato le risorse solo in astratto e che non vi era stato l’accordo da parte dei dirigenti per la ripartizione del fondo, non si è dunque conformata agli indicati principi.
Il secondo motivo, che deduce l’insussistenza dei presupposti per la sospensione disposta dall’Amministratore straordinario della RAGIONE_SOCIALE in data 7.4.2016 e l’inefficacia di tale provvedimento, deve ritenersi assorbito.
In conclusione va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, anche per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione il 4.6.2024.
La Presidente
NOME COGNOME