Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20438 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Dott.
NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott.
NOME
SARRACINO
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1886/2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME, COGNOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA
Oggetto:
personale ex
COIME – indennità
ex
art.
47 c.c.n.l. edilizia
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-controricorrente –
nonchè contro
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-intimati –
nonchè contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO (AVVOCATURA CENTRALE INPS);
-resistente con procura –
avverso la sentenza n. 695/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 868/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
I ricorrenti, tutti dipendenti del Comune di Palermo ex D.L. n. 24/1986 (con contratti di diritto privato stipulati per far fronte ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, prorogati più volte e poi trasformati a tempo indeterminato), inquadrati nel VI, nel VII o nel VII livello Quadri agivano (insieme con altri) dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di cui all’art. 47 del CCNL Edilizia, erogatagli sino al 31/12/2013 e da allora sospesa fino al suo
ripristino avvenuto nel mese di maggio 2015, con condanna del Comune al pagamento delle somme maturate in tale intervallo temporale per un importo da determinarsi a mezzo di c.t.u.
Con sentenza dell’8/2/2009 il Tribunale di Palermo G.L. rigettava il ricorso.
Richiamava la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2279/2017 che, in una vicenda analoga, avuto riguardo alla portata precettiva dell’art. 47 del CCNL Edilizia, aveva statuito che ‘l’amministrazione comunale, già con delibera di Giunta n. 244 del 12/7/2005, aveva provveduto a regolamentare l’attribuzione dell’indennità in questione stabilendo che essa non sarebbe automaticamente spettata a tutti i soggetti inquadrati nel 6° ovvero nel 7° livello previsto per gli impiegati di 1 a categoria nonché a quelli di categoria superiore ed ancora ai quadri, ma sarebbe stata subordinata a specifici ulteriori requisiti soggettivi correlati agli specifici incarichi assegnati, la titolarità dei quali sarebbe risultata determinante per l’attribuzione del beneficio: ciò che aveva portato di volta in volta l’amministrazione comunale ad individuare le posizioni funzionali destinatarie degli incarichi direttivi accordando soltanto a queste, sulla scorta della stilata graduatoria, l’indennità in argomento’.
Riteneva, dunque che l’indennità non competesse soltanto in ragione dell’appartenenza ad una determinata categoria professionale (e cioè quella degli impiegati con funzioni direttive) ma discendesse piuttosto dalla concreta adibizione di costoro allo svolgimento di determinate mansioni tali da ascrivere in capo ad essi il concreto esercizio di compiti direttivi, in ragione dei quali le esigenze di funzionalità connesse all’.organizzazione del Comune sono tali da imporre il ricorso all’esclusione dei limiti di orario.
Aggiungeva che alcuni dei ricorrenti erano stati assoggettati durante il periodo in rivendicazione a limiti di orario, percependo per ciò somme a titolo di straordinario.
Contro la sentenza del Tribunale di Palermo i lavoratori proponevano gravame lamentando il vizio interpretativo insito nel ragionamento del primo giudice il quale, richiamando la regola di giudizio enunciata dalla citata sentenza della Corte d’appello l’aveva applicata ad una fattispecie del tutto difforme.
Esponevano che, nel caso in esame, essi non avevano affermato la sola qualifica di quadro e/o impiegato direttivo per rivendicare il dritto al pagamento dell’indennità ex art. 47 CCNL Edili ma, unitamente alla qualifica, avevano provato di essere stati concretamente adibiti allo svolgimento di determinate mansioni tali da ascrivere in capo ad essi il concreto esercizio di compiti direttivi in forme corrispondenti a quelle richieste dalla disposizione contrattuale per giustificare l’erogazione dell’emolumento rivendicato.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 695/2021, confermava la decisione di prime cure sia pure con una diversa motivazione.
Riteneva che in base alla piana lettura dell’art. 47 (già art. 48 del CCNL precedente), il diritto al conseguimento dell’indennità in parola non è la conseguenza automatica del solo inquadramento convenzionale nel novero del personale direttivo ma era necessario che a tale dato formale se ne accompagnasse uno fattuale rappresentato dallo svolgimento di ‘determinate mansioni’ caratterizzate dalla ‘direzione tecnica od amministrativa dell’impresa di un reparto’ e dalla diretta assunzione della responsabilità ‘dell’andamento dei servizi’.
Rilevava che Giunta Comunale con delibera n. 224 del 12/07/2005 (‘Individuazione criteri per l’attribuzione dell’indennità ex art. 48 (oggi 47) CCNL per le imprese edili ed affini – personale COIME ‘), aveva disposto ‘l’assegnabilità di massimo n. 32 indennità di cui all’art. 48 del vigente C.C.N.L. per le imprese edili ed affini, a favore del personale appartenente all’ ex COIME’ e stabilito ‘la conferibilità degli incarichi ex art. 48 esclusivamente nell’ambito delle
Aree Infrastrutture e Territorio, Edilizia, Manutenzione e Ambiente; Servizi Pubblici; Programmazione Economico – Finanziaria; Direzione Generale’.
Riteneva che l’applicazione dell’istituto retributivo in parola dovesse essere calata nel contesto organizzativo dell’ente territoriale e calibrata al concetto di ‘direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di un reparto’ e di ‘responsabilità diretta dei servizi’ coerente con le regole di azione della P.A. le quali riconoscono al datore di lavoro il potere pubblicistico di predeterminazione dei criteri finalizzati all’individuazione delle posizioni di responsabilità alle quali riconoscere il trattamento accessorio e di stabilire i requisiti per il conferimento dei relativi incarichi.
Tanto era reso evidente dalla delibera n. 244 che aveva appunto individuato gli incarichi ai quali assegnare lo speciale emolumento contrattuale, subordinandone il conferimento alla fissazione di criteri selettivi, nell’ottica del contenimento della spesa e di una flessibile gestione dell’istituto contrattuale in argomento, rendendo necessario che tale beneficio conseguisse all’attribuzione di specifico incarico, conferito dal dirigente di riferimento e correlato all’esercizio di attività volte al raggiungimento di preordinati obiettivi gestionali fissati dal medesimo dirigente.
Nello specifico, le assegnazioni dei ricorrenti, decadute le posizioni organizzative precedentemente individuate, non risultavano, nel periodo di cui alle rivendicazioni, accompagnate dalle operazioni di individuazione e ‘pesatura’ degli incarichi e di definizione degli obiettivi gestionali ai quali collegare la ‘responsabilità per l’andamento dei servizi’.
Non vi era, dunque, alcuna base giuridica per il mantenimento dell’indennità di cui all’art. 47 del CCNL Edili.
Contro tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.
L’INPS ha depositato procura.
Sono rimasti intimati gli altri appellanti cui il ricorso è stato notificato.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 47 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistere per i lavoratori ricorrenti il diritto all’attribuzione dell’indennità prevista dalla suddetta norma in mancanza di una preventiva predeterminazione dei criteri finalizzati all’individuazione delle posizioni di responsabilità alle quali riconoscere la indennità prevista dalla suddetta norma e dei requisiti per il conferimento dei relativi incarichi.
Assumono che la Corte territoriale ha errato là dove ha trattato i rapporti dei ricorrenti come rapporti di lavoro pubblico mentre si trattava di rapporti di tipo privatistico ed ha ritenuto di non poter riconoscere l’indennità di cui all’art. 47 del c.c.n.l. edilizia ritenendo necessaria la preventiva predeterminazione dei criteri finalizzati all’individuazione delle posizioni di responsabilità.
Inoltre il Giudice di secondo grado avrebbe comunque omesso di considerare che i ricorrenti sono stati preposti nel periodo gennaio 2014 -aprile 2015 con esclusione dalla limitazione dell’orario di lavoro alla direzione tecnica od amministrativa di rilevanti uffici/ reparti del comune con la diretta responsabilità dell’andamento dei relativi servizi e che conseguentemente -a prescindere dalla preventiva predeterminazione dei suddetti criteri e requisiti -il mancato pagamento della suddetta indennità speciale prevista dall’art. 47 determinerebbe la palese violazione degli art. 36 Cost del quale l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 costituisce attuazione e dell’art. 2126 cod. civ.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti ex COIME (Unità di progetto COIME) ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte nelle decisioni, nn. 1866, 1867, 1868 e 1869 del 2025, le cui considerazioni, per quanto in questa sede rileva, il Collegio condivide.
4. E’ stato evidenziato, per quanto qui rileva, che al personale assegnato al Coordinamento Interventi di Manutenzione Edile (COIME) il Comune di Palermo ha applicato il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini perché originariamente si era avvalso dell’autorizzazione alla conclusione di contratti di diritto privato concessa dal d.l. 12 febbraio 1986 n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986 n. 96, che, all’art. 1, nello stanziare un contributo straordinario in favore dell’ente territoriale da destinare « ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città », aveva previsto, al comma 2, che « all’esecuzione degli interventi di cui al comma precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l’utilizzazione, sino ad un massimo di mille unità, di lavoratori, avviati dall’ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi .».
La natura privatistica dei rapporti (espressamente affermata dal legislatore) e la specialità della normativa dettata dal citato d.l. sono state rimarcate dalla giurisprudenza di questa Corte, sia pure con pronunce risalenti nel tempo (cfr. Cass., S.U., 24 febbraio 1996 n. 1470 e Cass. 9 luglio 2003 n. 10809), e devono essere necessariamente apprezzate ai fini della soluzione qui controversa,
inerente alla disposta ‘assegnabilità di massimo n. 32 indennità di cui all’art. 48 del vigente C.C.N.L. per le imprese edili ed affini, a favore del personale appartenente all’ ex COIME’ ed alla stabilita ‘conferibilità degli incarichi ex art. 48 esclusivamente nell’ambito delle Aree Infrastrutture e Territorio, Edilizia, Manutenzione e Ambiente; Servizi Pubblici; Programmazione Economico – Finanziaria; Direzione Generale’ che, nella tesi del Comune era possibile in ragione della considerazione della natura pubblica del rapporto, qui, invece, esclusa.
È, dunque, erronea la sentenza impugnata là dove ha ritenuto legittima la determinazione dell’Ente limitativa delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
Ed infatti l’art. 47 del c.c.n.l. (Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario) si limita a prevedere che:
« Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo – escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro – quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955). Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile, dell’ex indennità di contingenza, del premio di produzione e dell’Elemento economico territoriale di cui all’art. 46. È in facoltà dell’impresa di dedurre l’importo dell’indennità suddetta dall’eventuale superminimo sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni ».
Non vi è alcuna indicazione nel senso che la preposizione alla direzione di un reparto di impresa con responsabilità dell’andamento dei servizi debba essere preceduta da un provvedimento formale di assegnazione da parte del datore di lavoro né tanto meno che debba essere preceduta da un provvedimento formale di individuazione e pesatura degli incarichi e di definizione degli obiettivi ai quali collegare la ‘diretta responsabilità dell’andamento dei servizi’.
La disposizione prevede solo l’esercizio di fatto da parte dei dipendenti della direzione tecnica o amministrativa di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del reparto stesso (da accertarsi da parte del giudice di merito).
Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione