Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7042  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
1. La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME (dirigente amministrativo in RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE), a percepire le indennità previste dagli artt.  40 e 41 del CCNL 8.6.2000 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  a  partire  dal  3.10.2011  ed  aveva dichiarato illegittima la trattenuta operata dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 1.7.2015 al 31.10.2015.
Il COGNOME aveva dedotto di avere espletato fin dal 1.6.2007 incarichi di direzione di struttura complessa (dapprima quale responsabile dell’UOC ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e successivamente dell’UOC RAGIONE_SOCIALE‘), a lui affidati nelle more delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali previste dal regolamento aziendale in materia, per assicurare la continuità del RAGIONE_SOCIALE ed aveva lamentato l’illegittimità della determina dirigenzial e n. NUMERO_DOCUMENTO del 9.7.2015, che aveva disposto la cessazione del trattamento economico previsto dagli artt. 40 e 41 del CCNL 8.6.2000 da lui percepito a partire dal 1.6.2007.
2. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la  sostituzione  nell’incarico  di  dirigente  medico  del  RAGIONE_SOCIALE  ai  sensi  dell’art.  18  del  CCNL  RAGIONE_SOCIALE  medica  e  veterinaria  del 8.6.2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori e il termine previsto dall’art. 18, comma 4, del suddetto CCNL ha funzione sollecitatoria.
Ha ritenuto irrilevanti le circostanze che l’assegnazione abbia riguardato una vacanza su posto di nuova istituzione e che la protrazione dell’incarico sia
dipesa dalla ritardata definizione delle procedure concorsuali di copertura del posto.
Considerato che dalle note interne dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE non poteva  ricavarsi  una  volontà  negoziale  diretta  ad  obbligarla  all’esterno  nei confronti dei terzi, ha escluso che si fosse perfezionata tra le parti una valida intesa transattiva.
 Ha infine  negato ingresso alle questioni sollevate nelle note difensive autorizzate e mai coltivate nel giudizio di primo grado né nella fase introduttiva del gravame,  e  riguardanti l ‘applicabil ità dell’art. 12 del Regolamento sull’Affidamento, Conferma e Revoca degli incarichi dirigenziali adottato con delibera del 5.8.2011 e la riferibilità del trattamento economico del COGNOME a quello di dirigente di UOC o di dirigente ‘ professional ‘.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell’art. 36 Cost., dell’art. 2103 cod. civ., degli artt. 27, 40 e 41 del CCNL dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 8.6.2000 quadriennio 1998/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 Comparto Sanità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, come modificato dall’art. 11 del CCNL del 3.11.2005 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; violazione dell’art. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, deduce l’insussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all’art. 18 del CCNL 8.6.2000 e ss.mm., a fronte  della  durata  ultranovennale  degli  incarichi  svolti  dal  RAGIONE_SOCIALE  dal 1.6.2007 al 30.6.2016.
Sostiene che tali incarichi non erano riconducibili alle ipotesi di sostituzione previste dall’art. 18 del CCNL 8.6.2000, di cui non vi era traccia nei certificati di  RAGIONE_SOCIALE  in  atti,  essendo  incontestato  che  in  base  agli  atti  organizzativi aziendali, le UOC RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, cui era stato preposto il COGNOME, erano strutture complesse di nuova istituzione in pianta organica, prive di un direttore responsabile.
Precisa che il COGNOME proveniva da Dipartimenti e strutture differenti rispetto alle Unità Operative Complesse oggetto di assegnazione, che il medesimo all’atto del conferimento dell’incarico di Direttore f.f. della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore f.f. della RAGIONE_SOCIALE, era un mero dirigente ‘ professional ‘ al quale non era mai stata assegnata alcuna direzione di UOS, né un incarico di alta specializzazione, precisa che il medesimo non aveva mai espletato incarichi ad interim .
Aggiunge che all’epoca del trasferimento del COGNOME dalla  RAGIONE_SOCIALE alla UOC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con disposizione di RAGIONE_SOCIALE n. 146/Ord del 29.9.2011 richiamata dalla disposizione n. 228/Ord. del 5.11.2012, aveva assegnato la RAGIONE_SOCIALE ad altro dirigente ad interim .
Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare adeguatamente remunerativo l’intero trattamento economico disciplinato dag li artt. 40 e 41 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPTA 8.6.2000 quadriennio 1998-2001, e non già l’indennità sostitutiva.
Lamenta la disparità di trattamento tra i lavoratori titolari di UOC, ai quali sarebbe riconosciuto il salario previsto dal CCNL di area, e i lavoratori preposti alla medesima funzione senza il rispetto delle procedure di legge.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell’art. 36 Cost.,  degli  artt.  27  e  40  del  CCNL  dell’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  S.P.T.A.  8.6.2000 quadriennio 1998/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 Comparto Sanità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE  parte  normativa  1998/2001  e  parte  economica  1998/1999,
come  modificato  dall’art.  11  del  CCNL  del  3.11.2005  dell’RAGIONE_SOCIALE; violazione dell’art. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l’art. 18 del CCNL dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del 8.6.2000 anche nel caso in cui l’incarico si protragga oltre il termine di sei mesi, estensibile a dodici; evidenzia che il sostituto di un dirigente di struttura complessa deve essere già titolare di un incarico previsto dall’art. 27 del CCNL 8.6.2000, lett. b) e c) e che il termine previsto dall’art. 18, comma 4 del medesimo CCNL non può avere una funzione meramente sollecitatoria.
Deduce  l’inesistenza  di  una  norma  che  qualifichi  come  sostitutivo  o provvisorio un incarico di direzione di struttura complessa ‘di fatto’ quando si protragga ben oltre i imiti normativamente e contrattualmente previsti.
Sostiene che il sostituto, a fronte della precarietà del suo ruolo e del termine di durata di 6 o 12 mesi contrattualmente previsto, non è remunerato per svolgere l e stesse identiche funzioni del sostituito, ma agisce sulla base degli obiettivi e dei programmi di gestione ed organizzazione già definiti dal titolare, e non può assumerne le stesse responsabilità; evidenzia che nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 18 del CCNL, in cui la sostituzione del dirigente di struttura complessa è dovuta alla fruizione di un’aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o di direttore amministrativo o di direttore di servizi sociali, e si protragga dunque oltre il termine previsto dal comma 4, l’Azienda provvede all’assunzione con rapporto di lavoro e incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa.
Lamenta  la  mancata  applicazione  dei  principi  espressi  da  Cass.  n. 34541/2019 ed invoca l’applicazione dell’art. 12 del Regolamento sull’Affidamento, Conferma e Revoca degli incarichi dirigenziali adottato con delibera del 5.8.2011.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, presentano profili di inammissibilità, in quanto invocano l’applicazione dell’art.  12  del  Regolamento  sull’Affidamento,  Conferma  e  Revoca  degli
incarichi dirigenziali adottato con delibera del 5.8.2011, senza confrontarsi con la  sentenza  impugnata,  che  ha  ritenuto precluso  l’esame  del  suddetto Regolamento  per  la  novità  della  relativa  questione,  posta  solo  con  le  note autorizzate e mai trattata nel giudizio di primo grado né nella fase introduttiva del gravame.
 Nella  restante  parte  le  censure  sono  infondate,  in  conformità  a precedenti di questa Corte resi in fattispecie analoghe (v. Cass. 18891/2023; 6021/2023), che devono in questa sede intendersi richiamati anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
5 . Si è innanzitutto rammentato che ‘le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 15, 15 bis e  15 ter si  applicano  alla  RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 27400/2018), non essendo in tali disposizioni rinvenibile alcun dato testuale e sistematico che ne escluda l’applicazione alla RAGIONE_SOCIALE non medica.
I principi enunciati da questa Corte riguardo all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a partire da Cass. n. 16299/2015, correttamente richiamati dalla Corte territoriale, trovano dunque applicazione anche riguardo al  CCNL 8 giugno 2000 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso l’analogo contenuto delle due disposizioni, sia quanto alla non configurabilità di mansioni superiori, sia al tempo della sostituzione, che alle previste indennità.
La disciplina dell’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE è stata interpretata secondo i principi della giurisprudenza di legittimità formatasi (Cass. n. 15577 del 2015, n. 16229 del 2015, Cass. n. 584/2016, tutte richiamate dalla sentenza impugnata; v. anche Cass. n. 30422 del 2019) riguardo all’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo cui: ‘la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 18 del CCNL RAGIONE_SOCIALE medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001) non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pertanto non trova applicazione l’art. 2103 c od. civ. e al sostituto non spetta il trattamento
accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi  (o  di  dodici  se  prorogato)  per  l’espletamento  della  procedura  per  la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa  l’indennità  sostitutiv a  specificamente  prevista  dalla  disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.’
Tali pronunce sono state richiamate da questa Corte in una fattispecie relativa allo svolgimento di funzioni di direttore di RAGIONE_SOCIALE in mancanza di rituale copertura del relativo posto, in cui trovava applicazione il CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e professionale 1998-2001, che viene in rilievo nel presente ricorso; si è in particolare affermato: ‘la contrattazione relativa alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che si applica a tutti i dirigenti del ruolo RAGIONE_SOCIALE (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), RAGIONE_SOCIALE tecnico ed amministrativo è, per quanto qui rileva, del tutto sovrapponibile a quella relativa alla RAGIONE_SOCIALE medica e veterinaria -interpretata da questa Corte nelle pronunce sopra richiamate’ (Cass. n. 34556/2021)
6. L e parti collettive, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medica (che sul punto è sovrapponibile all’art. 18, comma 7, terzo periodo del CCNL 8.6.2000 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) hanno previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni; il comma 4 della disposizione contrattuale, a sua volta, prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici. E’, però, significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del termine e l’omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori.
Il termine di cui al comma 4 svolge senz’altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento  economico  spettante  al  dirigente  sostituito,  impedita  proprio dall’ incipit del  comma  7  che, operando unitamente al principio della onnicomprensività  al  quale  si  è  già  fatto  cenno,  esclude  qualsiasi  titolo  sul quale la pretesa possa essere fondata.
Come  espressamente  chiarito  da  Cass.  n.  15744/2024,  l’orientamento espresso da Cass. n. 34541/2019, richiamata nel ricorso, è stato superato dalle pronunce successive; si è inoltre affermato che la fattispecie riguardante la copertura temporanea di posti di nuova istituzione e quindi mai ancora coperti da un titolare è ricompresa nell’art. 18 del CCNL (Cass. n. 25420/2023 )
La sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile l’art. 18 del CCNL alla  fattispecie  riguardante  la  copertura  temporanea  di  posti  di  nuova istituzione e mai ancora coperti ed ha applicato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i principi enunciati da questa Corte riguardo all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dunque fatto corretta applicazione della giurisprudenza richiamata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese  del  giudizio  di  legittimità,  liquidate  in  €  200,00  per  esborsi  ed  in  € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo
a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione  Lavoro  della