Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20432 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20432 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18157-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi, presupposti imponibilità indennità sostitutiva preavviso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1067/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2018 R.G.N. 201/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata 5.12.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di n. 61 lavor atori che, all’atto RAGIONE_SOCIALEa stipulazione di un verbale di conciliazione, avevano rinunciato al preavviso e alla correlata indennità sostitutiva;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, l. n. 153/1969, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2118 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di precedenti pronunce rese in fattispecie analoghe, che avendo i lavoratori genuinamente rinunciato al preavviso, e alla relativa indennità sostitutiva, non sussistesse alcun obbligo di versare i corrispondenti contributi, trattandosi di emolumento
rinunciabile e presupponendo l’obbligazione contributiva che la retribuzione sia stata corrisposta o debba comunque spettare; che sono infondate le preliminari eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente, non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiesto alcun riesame RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto acclarate dalla Corte territoriale ed essendo stata denunciata una violazione di legge e non già di contratto collettivo nazionale di lavoro;
che, nel merito, questa Corte ha da tempo chiarito che sul fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege , non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 12932 del 2021);
che del pari è acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale, che consegue alla sua natura retributiva, matura nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale al pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione già maturata (così, ancora, Cass. n. 12932 del 2021, cit .);
che – come già nei precedenti adesivamente richiamati nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, entrambi cassati da questa Corte con ordinanze nn. 8015 e 10780 del 2023 – i giudici territoriali non hanno fatto buongoverno degli anzidetti principi di diritto, avendo incentrato la propria decisione soltanto sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti e invece pretermesso di accertare se, in relazione al momento in cui fu comunicata dalla
società odierna controricorrente la volontà di recedere, ai lavoratori destinatari di essa, che hanno successivamente sottoscritto il verbale di conciliazione, sarebbe o meno spettato il preavviso e/o la relativa indennità sostitutiva di preavviso, a prescindere dal fatto che, in epoca successiva alla comunicazione del licenziamento, essi abbiano pacificamente rinunciato sia all’uno che all’altra;
che negli anzidetti termini il ricorso va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24.4.2024.