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Indennità sostitutiva ferie: quando non spetta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7210/2024, ha negato il diritto all’indennità sostitutiva ferie a un dirigente medico che aveva il potere di programmare autonomamente i propri riposi. Secondo la Corte, se il lavoratore non dimostra che eccezionali necessità aziendali gli hanno impedito di godere delle ferie, la mancata fruizione è una sua libera scelta e non dà diritto a compensazione economica. L’onere della prova di tali impedimenti ricade interamente sul dirigente.

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Pubblicato il 7 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità Sostitutiva Ferie: Il Diritto del Dirigente che si Autogestisce

Il diritto alle ferie è un principio irrinunciabile per ogni lavoratore, ma cosa accade quando un dirigente, pur avendone la facoltà, non ne usufruisce? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7210/2024, ha fornito chiarimenti cruciali sul tema dell’indennità sostitutiva ferie, stabilendo che non è dovuta al dirigente che ha il potere di autodeterminare i propri periodi di riposo, a meno che non provi un impedimento oggettivo da parte dell’azienda. Questa decisione delinea con precisione i confini tra diritto al riposo, responsabilità individuale e obblighi del datore di lavoro.

Il Contesto del Caso: La Richiesta di Risarcimento

La vicenda ha origine dalla richiesta di un dirigente medico responsabile di una struttura complessa nei confronti della Fondazione sanitaria per cui lavorava. Il dirigente lamentava un eccessivo differimento delle ferie non godute nel tempo e chiedeva il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. La sua tesi si basava sull’idea che, nonostante la sua posizione, la fruizione dei riposi fosse di fatto subordinata alle esigenze di servizio e, in ultima analisi, a un’autorizzazione del datore di lavoro.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva già respinto la domanda. I giudici di secondo grado avevano accertato che il dirigente aveva, sia in diritto che in fatto, il potere di autodeterminare le proprie ferie. Inoltre, non risultava che avesse mai formalmente richiesto di andare in ferie, né che gli fosse stato negato tale diritto. Al contrario, era emerso che la Fondazione aveva più volte sollecitato i dirigenti a predisporre piani di smaltimento delle ferie arretrate.

La Decisione della Cassazione sull’Indennità Sostitutiva Ferie

La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione d’appello, rigettando il ricorso del dirigente. Il principio chiave ribadito dai giudici supremi è che il dirigente titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenza del datore di lavoro non ha diritto all’indennità sostitutiva ferie se non esercita tale potere.

La Corte ha stabilito che la mancata fruizione del riposo, in questo contesto, non deriva da un inadempimento del datore di lavoro, ma da una libera scelta del dirigente. Per ottenere un risarcimento, il lavoratore avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa di “necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive” che gli avessero di fatto impedito di prendersi le ferie. Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara distinzione di ruoli e responsabilità. Il contratto collettivo di categoria prevedeva che, a differenza dei medici non dirigenti, il responsabile di struttura complessa dovesse assicurare la propria presenza in modo flessibile, correlando l’impegno di servizio agli obiettivi da realizzare. Questo implica un’autonomia organizzativa che si estende anche alla pianificazione dei riposi.

La Cassazione ha evidenziato come l’atteggiamento del datore di lavoro, che aveva invitato i dirigenti a smaltire le ferie arretrate, escludesse qualsiasi ipotesi di “mora credendi” o inadempimento. La vicenda è stata quindi ricondotta a una “mora del lavoratore”, ovvero una situazione in cui la mancata fruizione del diritto è imputabile al lavoratore stesso. Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Direttiva 2003/88/CE), i giudici hanno sottolineato che il diritto alle ferie si perde se il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si astiene dal goderne pur essendo stato messo in condizione di farlo.

Le conclusioni

Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per i lavoratori con ruoli apicali e autonomia gestionale, il diritto alle ferie si accompagna a un onere di auto-organizzazione. Non è possibile omettere di godere del riposo per poi chiederne la monetizzazione, a meno che non si possa dimostrare in modo inequivocabile un impedimento oggettivo causato dall’azienda. La decisione serve da monito sia per i dirigenti, che devono esercitare attivamente il proprio diritto al riposo, sia per le aziende, che sono tenute a porre i propri dipendenti nelle condizioni effettive di poterlo fare, ad esempio attraverso comunicazioni e solleciti formali.

A un dirigente che può decidere autonomamente le proprie ferie spetta l’indennità sostitutiva se non le gode?
No, di regola non spetta. Il diritto all’indennità sorge solo se il dirigente dimostra che la mancata fruizione è dipesa da necessità aziendali assolutamente eccezionali e oggettive che gli hanno impedito di esercitare il suo diritto al riposo.

Su chi ricade l’onere di provare l’impossibilità di godere delle ferie in questi casi?
L’onere della prova ricade interamente sul dirigente. È lui a dover dimostrare in giudizio l’esistenza di specifici e insormontabili ostacoli aziendali, non essendo sufficiente una generica incompletezza dell’organico o un elevato carico di lavoro.

Il datore di lavoro ha qualche obbligo per evitare contestazioni?
Sì. Sebbene il dirigente sia autonomo, il datore di lavoro che dimostra di aver sollecitato attivamente il lavoratore a pianificare e godere delle ferie (ad esempio tramite comunicazioni scritte) rafforza la propria posizione, provando di aver messo il dipendente nella condizione di esercitare il suo diritto e che la mancata fruizione è frutto di una sua libera scelta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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