Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 418 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 418 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25161-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1248/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2022 R.G.N. 3391/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, ha
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/11/2025
CC
condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di € 309.516,52 a titolo di danno pensionistico oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo; ha inoltre dichiarato il diritto COGNOME NOME all’indennità sostitutiva per ferie non godute per complessivi 39,26 giorni; ha rigettato nel resto la domanda e condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di c.t.u.
Per quanto ancora di interesse in relazione all’indennità per ferie non godute la cui domanda era stata respinta dal giudice di primo grado, la Corte d’appello ha affermato che doveva accogliersi il gravame incidentale proposto dal COGNOME nei limiti indicati nella sentenza; posto che a far data dalla cessazione del rapporto del 27/9/2010, come da busta paga relativa proprio al mese di settembre 2010, risultavano ferie non godute per giorni 39,26 .
È vero che risultava un maggior numero di giorni di ferie residue da buste paga antecedenti a quella del versamento di settembre 2010 e non risultava dalle stesse o da successive il versamento della relativa indennità sostitutiva per il mancato godimento delle medesime, tuttavia, secondo la Corte di appello, era altrettanto vero che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione delle indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombeva al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del
relativo pagamento (Cass.8521 del 2015 ). Al riguardo nulla aveva provato il COGNOME se non nei termini sopra indicati in relazione alla ultima busta paga.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistito NOME con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione falsa e applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 7 CCNL Dirigente Industria con riferimento al riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nonostante la qualifica dirigenziale e il ruolo apicale e strategico dell’ing. COGNOME.
2.Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al ruolo dirigenziale apicale dell’ing. COGNOME, in violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; motivazione inesistente, meramente apparente e comunque inidonea. Omessa ammissione della richiesta di prova testimoniale.
3.- Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. con violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità per le ferie non godute per il periodo risalente agli anni precedenti l’anno 2000 stante, secondo il costante orientamento delle Sezioni unite, la natura giuridica risarcitoria dell’indennità per ferie non godute e con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria, decorrente anche in
costanza di rapporto (Cassazione civile, 10341 del 2011, ; eccezione sollevata in primo e secondo grado)
4.- Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. stante l’omessa pronuncia in ordine alla retribuzione giornaliera; la Corte d’appello non si era pronunciata in ordine alla retribuzione giornaliera da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie, non godute era stato rilevato come la retribuzione giornaliera sarebbe infatti pari a euro 369,60 e non pari a 594,24.
I motivi di ricorso sono fondati, per quanto di ragione.
Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per escludere la spettanza dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, non basta che il dirigente apicale possa scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse, bensì occorre che egli si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova (Cass. n. 13691 del 22/05/2025; e cfr n. 18140 del 06/06/2022)
6.- Ciò posto, la sentenza non ha compiuto in proposito alcun congruo accertamento. Non ha considerato la posizione professionale del lavoratore e non ha accertato se ai fini del giudizio, nei termini fissati dall’orientamento di legittimità sopra richiamato, fossero rilevanti i capitoli di prova richiesti dalla datrice di lavoro. Nulla ha detto in relazione alla determinazione delle somme dovute del periodo feriale ed, avendo pronunciato una sentenza limitata al generico riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, non ha indicato alcuna somma a titolo di retribuzione giornaliera e quindi non ha individuato l’entità del parametro retributivo . Ha pure
omesso di provvedere sull ‘ eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro.
7.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza deve essere cassata, con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
8.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME