Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20579 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20579 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8713/2023 R.G. proposto da:
ASL Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Monaco Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3613/2022 pubblicata il 17 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3156/19, ha accertato lo svolgimento, da parte di NOME COGNOME, dell’incarico di direzione di struttura complessa dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2014 e, in parziale accoglimento del ricorso di quest’ultimo, ha condannato l’ASL Napoli 1 Centro a pagare in suo favore € 81.544,08, limitatamente alla retribuzione di posizione minima unificata.
L’ASL Napoli 1 Centro ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3613/2022, ha rigettato.
L’ASL Napoli 1 Centro ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo e ha depositato memoria.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18, 19, 24, 27 e 35 CCNL Sanità del l’8 giugno 2000 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che, nella specie, vi fosse un’ipotesi di esercizio di fatto di un incarico dirigenziale, nonostante mancassero il contratto e qualunque obiettivo pattiziamente predeterminato. In realtà, secondo parte ricorrente, ricorreva un caso di sostituzione temporanea nelle funzioni di altro dirigente e non il conferimento di un ulteriore incarico dirigenziale. Pertanto, la P.A. ricorrente richiama la più recente giurisprudenza in materia, che avrebbe superato quella richiamata dal giudice di appello e affermato che la
sostituzione dell’incarico di dirigente medico di struttura o la copertura di incarico vacante comportano il riconoscimento in favore del sostituto della sola indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 CCNL.
La censura è fondata.
Con orientamento ormai consolidato, questa Suprema Corte (tra le altre, Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155 e 23156/2021; Cass. n. 23195/2021), superando un isolato precedente di segno contrario (Cass. n. 13809/2015), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’8.6.2000 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.
La richiamata giurisprudenza ha, altresì, rivalutato l’orientamento, espresso da Cass. n. 24373/2008 e Cass., n. 34541/2019, secondo cui il dirigente medico maturerebbe il diritto a percepire la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico svolto di fatto.
L’inoperatività dell’art. 2103 c.c. con riguardo alla dirigenza, sancita in via generale dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, trova, infatti, origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. n. 91/2019). Per la dirigenza sanitaria,
il principio è ribadito dal d.lgs. n. 502/1992, art. 15 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999) – secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello – ed art. 15 ter (aggiunto dal medesimo art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999), comma 5 secondo cui il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l’art. 2103, comma 1, c.c. Trova, dunque, applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite. Il comma 3 del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni (…) non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» e hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta.
Il comma 4 della disposizione contrattuale in esame prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e,
pertanto, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici; le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del termine. L’omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori.
Il termine di cui al comma quattro, quindi, svolge senz’altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’incipit del comma 7 che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.
Si tratta di principi nella sostanza esposti da Cass. n. 4153/2022 e riconfermati, di recente, da Cass., n. 2875/2024.
L’odierno controricorrente, per l’incarico di direzione di struttura complessa conferitogli in via di fatto (non essendo mai stato sottoscritto il relativo contratto), aveva, pertanto, diritto esclusivamente al pagamento della detta indennità sostitutiva ex art. 18, unico importo che le corti di merito avrebbero potuto riconoscergli, ove già non corrisposto dalla P.A. ricorrente.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio alla corte territoriale perché accerti le somme ancora eventualmente spettanti al lavoratore alla luce dei principi esposti.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito
anche in ordine alle spese di legittimità, applicando il seguente principio di diritto:
‘ In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost. ‘ .
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione