Il caso della rinuncia preventiva al pasto caldo
Un dipendente ha avviato una causa legale per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva di mensa prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro. L’azienda si è opposta alla richiesta del dipendente. La società ha sostenuto che il lavoratore avesse rinunciato formalmente al servizio mensa firmando un modulo specifico il giorno stesso della sua assunzione. Il lavoratore ha invece eccepito la totale invalidità di quella firma. I giudici del Tribunale e della Corte d’Appello hanno accolto la domanda del lavoratore. Essi hanno dichiarato la nullità della rinuncia preventiva. L’azienda ha quindi proposto ricorso in Cassazione per ribaltare la decisione.
Quando la rinuncia al servizio mensa è nulla
Il datore di lavoro non può escludere un diritto contrattuale del dipendente attraverso una firma estorta o richiesta prima dell’effettivo inizio del rapporto. Nel caso in esame, l’azienda non ha mai allestito un servizio di ristorazione interna. La società non ha mai offerto concretamente al dipendente la possibilità di consumare un pasto caldo. Di conseguenza, la rinuncia firmata dal lavoratore contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è del tutto nulla e priva di effetti. Il dipendente non può rinunciare a un servizio che non esiste ancora e che non gli è mai stato messo a disposizione. Questa regola serve a proteggere il lavoratore da rinunce forzate durante la fase delicata dell’assunzione.
La differenza tra impossibilità e inadempimento volontario
Il contratto collettivo applicabile prevedeva una disciplina molto dettagliata per la gestione del servizio mensa. L’accordo stabiliva che l’impossibilità oggettiva di fornire il pasto caldo faceva sorgere il diritto a una indennità sostitutiva di mensa ridotta pari a 5,29 euro al giorno. Questa ipotesi si verifica quando fattori esterni e non imputabili all’azienda impediscono l’erogazione del servizio. Diversamente, il mancato riconoscimento del diritto per scelta del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale volontario. In questo secondo caso, il danno subito dal lavoratore deve essere risarcito integralmente. Le parti sociali avevano quantificato convenzionalmente questo danno in 9,00 euro per ogni giorno di mancata fruizione del pasto.
Le motivazioni della decisione sull’indennità sostitutiva di mensa
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza dell’interpretazione dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’azienda ha violato l’accordo collettivo in modo del tutto volontario. La mancata erogazione del pasto non è derivata da una impossibilità tecnica o logistica estranea alla volontà aziendale. L’azienda ha semplicemente deciso di non fornire il servizio basandosi su una rinuncia preventiva che era invece giuridicamente nulla. Per questa ragione, non si applica la tariffa ridotta prevista per i casi di impossibilità oggettiva. Il datore di lavoro deve risarcire il danno secondo le regole generali sulla responsabilità contrattuale. Il parametro corretto per il calcolo del risarcimento è il valore convenzionale del pasto di 9,00 euro stabilito dal contratto collettivo. La Cassazione ha ritenuto questa ricostruzione perfettamente coerente con la lettera e con lo scopo della norma contrattuale.
Le conclusioni sul diritto all’indennità sostitutiva di mensa
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso proposto dall’azienda. Il datore di lavoro perde la causa in via definitiva. La società deve pagare al lavoratore la somma complessiva di 6.336,00 euro a titolo di risarcimento del danno per i pasti caldi mai forniti. Su questa somma l’azienda deve calcolare anche la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi di legge a partire dalle singole scadenze mensili fino al giorno del pagamento effettivo. Inoltre, la società è tenuta al pagamento del raddoppio del contributo unificato per aver promosso un ricorso infondato. Questa pronuncia riafferma l’impossibilità di aggirare i diritti dei lavoratori tramite accordi preventivi nulli.
Si può rinunciare all’indennità sostitutiva di mensa al momento dell’assunzione?
No, la rinuncia preventiva firmata contestualmente all’assunzione è nulla se il datore di lavoro non ha ancora allestito o offerto concretamente il servizio mensa.
Qual è la differenza tra impossibilità oggettiva e inadempimento volontario dell’azienda?
L’impossibilità oggettiva non imputabile all’azienda comporta il pagamento di un’indennità ridotta, mentre l’inadempimento volontario obbliga al risarcimento del danno in misura piena.
Come si calcola il risarcimento per il mancato servizio mensa dovuto a colpa dell’azienda?
Il risarcimento si calcola in base al valore convenzionale del pasto stabilito dal contratto collettivo, che è superiore alla semplice indennità sostitutiva ridotta.