Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2280 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2280 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16513/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4157/2017 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 29.11.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per proporre domanda di accertamento e condanna a tutela del vantato diritto al pagamento dell’indennità integrativa speciale maturata dal 1°.1.2006 al 30.9.2012, periodo durante il quale aveva percepito l’indennità di servizio all’estero , essendo dipendente civile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impiegata presso la rappresentanza militare italiana di Parigi.
Instauratosi il contraddittorio con il datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale respinse la domanda, ravvisando una incompatibilità tra la percezione dell’indennità di servizio all’estero e il diritto al pagamento dell’indennità integrativa speciale.
La Corte d’Appello di Roma, davanti alla quale la sentenza di primo grado fu impugnata dalla lavoratrice, respinse il gravame, ritenendolo infondato.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso, poi illustrato con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente censura «violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza».
Si ravvisa un vizio, tale da determinare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, nel fatto che la Corte d’Appello a bbia «omesso di pronunciarsi sul punto focale dell’atto di appello … costituito dalla violazione e/o inosservanza da parte del giudice di primo
grado del principio enunciato da codesta Suprema Corte con la sentenza n. 17134/2013 del 10.7.2013».
1.1. Il motivo è inammissibile, perché -quantunque il giudice di merito abbia il dovere deontologico di conoscere gli orientamenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità e di confrontarsi con loro nel motivare i suoi provvedimenti -il ricorso per cassazione può essere proposto solo denunciando una violazione di norme di diritto e il vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non può consistere nel fatto, in sé, di non essersi il giudice uniformato ai precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema. Questo è, infatti, e rimane, un principio fondamentale del nostro ordinamento, nel quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107, comma 3, Cost.).
Il secondo motivo denuncia, «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 324 del 1959; art. 2 e 20 del CCNL comparto ministeri 2002/2005; art. 2 e 29 CCNL comparto ministeri 2006/2009; art. 2, commi 2 e 3, art. 45, comma 1, e art. 69 d.lgs. n. 165/2001; artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c.; artt. 3, 97 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente sostiene che, a partire dal 1°.1.2006, in virtù RAGIONE_SOCIALE nuova contrattazione collettiva di settore, non sarebbe più prevista la detrazione di un importo pari a ll’indennità integrativa speciale dalla retribuzione dovuta al l’impiegato che, lavorando fuori dall’Italia, percepisce l’indennità di servizio all’estero. Avrebbe dunque errato la Corte d’Appello nel negare il carattere innovativo del CCNL 2006/2009 rispetto al precedente (che invece esplicitava la predetta detrazione) e nel considerare
applicabile al personale del RAGIONE_SOCIALE la normativa speciale dettata per il personale del RAGIONE_SOCIALE (art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967), come interpretata dallo stesso legislatore con l’art. 1 -bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Come questa Corte ha già avuto modo più volte di chiarire (Cass. nn. 36441/2022; 3844/2023; 4357/2023; decisioni alle cui motivazioni si fa rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ad integrazione di quanto qui di seguito esposto), è errato s ostenere che, all’esito RAGIONE_SOCIALE contrattualizzazione dell’impiego pubblico, il trattamento economico spettante al personale civile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assegnato all’estero s ia ormai solo quello fissato dalla contrattazione collettiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 838 del 1973, il quale faceva rinvio al d.P.R. n. 18 del 1967, dettato per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È vero che l ‘intera legge n. 838 del 1973 è stata abrogata dall’art. 2268, n. 688, del d.lgs. n. 66 del 2010 («Codice dell ‘ ordinamento militare»). Ma l’art. 1809 del medesimo d.lgs. n. 66 ha ribadito che « Al personale dell’Esercito RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del RAGIONE_SOCIALE in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici RAGIONE_SOCIALE addetti: a) indennità di servizio all’estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario; … ».
Anche la normativa a cui fa rinvio l’art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, ovverosia il d.P.R. n. 18 del 1967, è preservato dall’abrogazione implicita con l’avvento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, essendo esplicitamente tenuta ferma dall’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001: « Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del RAGIONE_SOCIALE, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del RAGIONE_SOCIALE ».
Non sono, quindi, applicabili gli artt. 69, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la disciplina del trattamento economico del personale assegnato alle sedi estere è stata ribadita dal legislatore successivamente al 13.1.1994 e non è stata oggetto di disapplicazione espressa da parte RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva.
2.2. Né si potrebbe sostenere che l’art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010 riguardi solo il personale militare, e non anche
quello civile, del RAGIONE_SOCIALE, perché, al contrario, la norma richiama il « servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all ‘ estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV » e rinvia, in tal modo, agli artt. da 35 a 39 del d.lgs. che prevedono, in particolare, l’assegnazione all’ufficio dell’addetto militare di personale civile e, quanto alla disciplina delle ferie, dei congedi e delle spese di viaggio, rinviano, al pari RAGIONE_SOCIALE legge n. 838 del 1973 e dell’art. 1809, alla normativa dettata per il personale del RAGIONE_SOCIALE dal d.P.R. n. 18 del 1967, come successivamente modificato e integrato.
Del resto, il d.lgs. n. 66 del 2010 contiene specifiche disposizioni relative al personale civile (artt. da 1525 a 1532), dalle quali si evince che per detto personale il rapporto è regolato dalle norme e dai contratti che regolano l’impiego pubblico privatizzato, fatta salva la diversa disciplina dettata dallo stesso decreto legislativo.
2.3. Corretta è, pertanto, la conclusione alla quale è giunta la Corte territoriale ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967. Non solo, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 838 del 1973 e valorizzato nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ma anche per quello ribadito nell’art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, senza soluzione di continuità rispetto al l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 838.
2.4. N e discende che, quanto all’indennità integrativa speciale, valgono i medesimi principi già affermati da questa Corte per il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con le ordinanze n. 11759/2021 e n. 33395/2019, con le quali è stato escluso che il conglobamento dell’i ndennità nella retribuzione
tabellare abbia indotto, quale effetto, la maggiorazione, a partire dal biennio economico 2006/2007, del trattamento complessivo da corrispondere al personale del comparto ministeri assegnato all’estero.
In particolare, Cass. n. 11759/2021, nel ribadire che non è applicabile alla fattispecie l’orientamento espresso quanto al personale RAGIONE_SOCIALE scuola assegnato all’estero, per il quale viene in rilievo altra contrattazione, ha analizzato le disposizioni dettate dai CCNL successivi a quello del 2002/2005 e, evidenziato che gli stessi per le materie non diversamente disciplinate e non espressamente disapplicate rinviano alla precedente contrattazione, ne hanno tratto la conseguenza RAGIONE_SOCIALE perdurante vigenza del me ccanismo fissato dall’art. 20, comma 3, del richiamato CCNL 2002/2005, con il quale le parti collettive, al pari del legislatore intervenuto a disciplinare i rapporti non contrattualizzati, hanno reso insensibile il trattamento corrisposto ai dipendenti as segnati all’estero agli effetti del disposto conglobamento. Di conseguenza, è stata ritenuta non fondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 -bis del d.l. n. 138 del 2011, sul rilievo che il legislatore con la norma di interpretazione autentica ha enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche dell ‘ originario testo normativo, alla quale si sarebbe comunque pervenuti sulla base del quadro normativo e contrattuale previgente.
Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9.11.2023.