Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8527/2019 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 3283/2018 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 2.10.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli attuali controricorrenti -dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che furono temporaneamente distaccati presso il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE si rivolsero al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del loro diritto a continuare a percepire la c.d. «indennità RAGIONE_SOCIALE», di cui agli artt. 9 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1980, anche dopo la soppressione di quella struttura e il loro rientro in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti del MEF, il Tribunale respinse le domande , ma poi la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame dei lavoratori, condannò l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere le differenze retributive dovute per effetto del riconoscimento del permanente diritto al pagamento del l’i ndennità, «nella misura goduta alla data del 25.6.2008, dal 16.2.2010 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro» (testo del dispositivo così risultante in esito alla correzione di errore materiale disposta con ordinanza del 3.6.2019).
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello l’RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
I lavoratori si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 45, comma 2, lett. a , d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 202 d.P.R. n. 3 del 10.1.1957 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 24.12.1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ».
La ricorrente rileva che l ‘art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, con cui venne soppresso il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), decretò l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con tale soppressione, indicando esplicitamente, tra queste, anche l’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1980, con cui venne istituita la «speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione percepita» (c.d. «indennità RAGIONE_SOCIALE»). Contesta, pertanto, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello laddove ha ritenuto che il citato art. 45 non fosse di ostacolo al (parziale) accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande dei lavoratori.
Il secondo motivo censura, « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 133 del 2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 , comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 358 del 1991 e del RAGIONE_SOCIALE, autorizzato con d.P.C.M. 3.3.1995, n. 63, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
L’ADM contesta la ricostruzione del quadro normativo descritta nella sentenza d’appello e, in particolare, la statuizione secondo cui l’art. 11, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 358 del 1991, estendendo la speciale indennità a tutto il personale RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalle mansioni svolte e dai risultati conseguiti, la fece diventare una voce retributiva corrisposta in modo fisso e continuativo, come tale insuscettibile di reformatio in peius .
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione logica e giuridica, sono infondati. La decisione impugnata è infatti conforme al principio di diritto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare rigettando un ricorso di contenuto sovrapponibile al presente.
3.1. La sentenza n. 21475/2019, alla cui più ampia motivazione si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., dopo una compiuta descrizione RAGIONE_SOCIALEo sviluppo cronologico del quadro normativo, ha statuito, in modo condivisibile, che « all’indennità in esame deve essere riconosciuta la natura retributiva ma anche e soprattutto il carattere di voce retributiva stabile e continuativa del trattamento economico attribuito al personale appartenente alle ‘qualifiche funzionali dalla I alla V’ assegnato al servizio RAGIONE_SOCIALE …, e ciò indipendentemente dalla circostanza che in origine ne sia stata affermata la non pensionabilità.
… Essa, infatti, come emerge dall ‘ inequivoco tenore letterale del citato c. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1991 n. 358, fu attribuita, con carattere di generalità, per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa assegnazione al RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna correlazione alla specificità RAGIONE_SOCIALE mansioni in concreto svolte e/o ai risultati ottenuti. Tant’è che l ‘ importo era stato predeterminato, in virtù del rinvio espresso all ‘ art. 12 c. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 146 del 1980, in misura pari al ‘ cinquanta per cento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione percepita, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘indennità integrativa speciale e RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977 c. 412 ‘ ».
Si è inoltre argomentato che « L ‘ indennità in esame non è venuta meno, né ha mutato i caratteri sopra indicati a seguito RAGIONE_SOCIALEa privatizzazione del rapporto di impiego pubblico e RAGIONE_SOCIALE ‘ intervento RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva »; per giungere quindi alla conclusione che « Il principio generale RAGIONE_SOCIALEa irriducibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, che vieta anche nell’ambito dei
rapporti di impiego pubblico privatizzato, il peggioramento ingiustificato del trattamento economico maturato, non risulta nella fattispecie derogato dalle disposizioni contenute nell’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 ». Infatti, « La abrogazione espressa (c. 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 45) di tutte le ‘le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1’ e, in particolare degli articoli 9, 10, 11, 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni (lett. a) e RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 (lett. b), non può essere richiamata utilmente », perché « l ‘ indennità era stata attribuita agli odierni ricorrenti dall ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n 358 del 1991, che non è stata oggetto di intervento abrogativo; essa, poi, era stata disciplinata dalla contrattazione collettiva successivamente intervenuta, che, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa legge, non può ritenersi derogata da quest ‘ ultima ».
3.2. Rispetto a tale ordine di argomentazioni, il ricorso oggi in esame -che venne proposto prima del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 21475/2019 -non pone elementi di novità che inducano a riconsiderare o a mutare l’orientamento già espresso.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19.6.2024.