Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6967-2024 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Dirigente dell’Avvocatura Comunale, dott.ssa NOME COGNOME titolare della legittimazione processuale dell’Ente ex art. 58 bis dello Statuto, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec: EMAIL, rappresentato e difeso da ll’Avvocato Municipale Capo NOME COGNOME e dall’Avvocato Municipale NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 6967/2024 Cron. Rep. Ud. 21/11/2024 CC
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avverso la sentenza n. 619/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2024 R.G.N. 1086/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 9 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, quale giudice del rinvio disposto da questa Corte a seguito della cassazione della sentenza di rigetto resa dalla stessa Corte d’Appello, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al COGNOME per la falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, disponendo in favore del medesimo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, all’esito della valutazione contestuale e non frazionata degli elementi in fatto dedotti dal lavoratore e non contestati nella loro materialità dal Comune destinati a vincere la presunzione di gravità che l’art. 55 -quater, comma 1, lett. a ), d.lgs. n. 165/2001 annette alla condotta in questione, valutazione operata secondo il principio di diritto fissato nella pronunzia rescindente di questa Corte, insussistente l’intenzionalità i donea a perfezionare la condotta tipizzata ai fini del licenziamento e così l’addebito contestato implicante l’applicazione delle reintegrazione e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità;
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che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Castellammare di Stabia; che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma invocata per aver liquidato l’indennità risarcitoria dovuta in ipotesi di illegittimità dichiarata del licenziamento in difformità dal criterio posto dalla norma medesima che non ammette la determinazione discrezionale del giudice;
che il motivo risulta meritevole di accoglimento, dovendosi leggere la norma di cui all’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (così formulata ‘ il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità ‘) nei termini per cui l’indennità risarcitoria spettante, da commisurarsi all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita dal dipendente illegittimamente licenziato è destinata a coprire la perdita economica subita dal dipendente p er l’intero periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello dell’effettiva reintegrazione con il limite delle ventiquattro mensilità, qui raggiunto avendo avuto il periodo di allontanamento dal lavoro del ricorrente la durata di cinquantuno mesi, dal 14.11.2018 al 9.2.2024, con conseguente spettanza dell’indennità risarcitoria
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da parte del ricorrente nella misura massima di ventiquattro mensilità;
che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata in parte qua e la causa, che non necessita di altro accertamento in fatto (avendo la Corte territoriale già dato atto della durata del rapporto, dell’età del ricorrente al momento del licenziamento, delle obiettive difficoltà di reperimento di altra occupazione, della assenza di ogni rilievo disciplinare, della natura e dimensi oni dell’Ente) , decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con la condanna del Comune di Castellammare di Stabia al pagamen to di un’indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita (pari a 2.112,24 lordi mensili), la conferma delle statuizioni sulle spese dei giudizi di merito e la condanna del Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita (pari a 2.112,24 lordi mensili). Conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.11.2024