Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7419 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2999/2020 proposto da:
COGNOME Pasquale, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiovanniCOGNOME Alberto e COGNOME Giuseppe, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrenti –
contro
Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Cagliari n. 166/2019 pubblicata il 24 luglio 2019, RG 137/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME PasqualeCOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiovanniCOGNOME Alberto e COGNOME Giuseppe, con ricorso del 21 luglio 2015 al Tribunale di Oristano, hanno lamentato il mancato riconoscimento delle indennità per specifiche responsabilità relative all’anno 2014 previste dall’art. 17, comma 2, lett. F, CCNL enti locali 1° aprile 1999 e successive integrazioni.
Hanno esposto di averne diritto sulla base delle funzioni a loro attribuite con determinazione del dirigente del settore viabilità della Provincia di Oristano n. 265-3159 del 20 luglio 2011, emanata in seguito alla stipulazione del contratto collettivo decentrato del 27 giugno 2011, all’esito di una ricognizione del personale dipendente assegnato al settore viabilità che era di fatto incaricato di speci fiche responsabilità che giustificassero il diritto all’emolumento.
Hanno evidenziato che detta indennità era stata versata fino al 2013, quando la Giunta provinciale, con delibera n. 49 del 2014, aveva revocato la sua precedente delibera, demandando all’esclusiva responsabilità dei dirigenti l’attribuzione delle specifiche responsabilità e, in automatico, l’erogazione dell’indennità.
Hanno aggiunto, quindi, che il dirigente del settore viabilità, con successiva determinazione n. 1858 del 26 settembre 2014, aveva confermato loro l’attribuzione degli incarichi di specifica responsabilità .
Il Tribunale di Oristano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 144/2018, ha accolto il ricorso.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La Provincia di Oristano si è difesa con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti contesta no l’errata interpretazione dell’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 sotto il profilo dell’attribuzione alla contrattazione decentrata del potere di quantificare le risorse per l’indennità di specifiche responsabilità.
Affermano che la ripartizione delle risorse disponibili per la costituzione del Fondo del Salario accessorio non sarebbe stata stabilita dal citato art. 17, ma da ulteriori disposizioni sia dello stesso contratto (art. 15, commi 2 e 4) che di altri contratti susseguitisi, come l’art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018.
Inoltre, sostengono che, se anche fosse stato vero che nel CCNL 1994-1997, art. 5, comma 3, e nel CCNL 19982001, art. 4, comma 2, si parlava di ‘criteri per la ripartizione e destinazione di risorse finanziarie’, nei due contratti collettivi successivi la nozione sarebbe stata più sfumata, in quanto il CCNL 2002-2005, art. 4, comma 1, parlerebbe di ‘modalità di utilizzo delle risorse’.
In aggiunta a ciò, l’art. 7 CCNL 2016 -2018, con riferimento al comma 4, lett. f, parlerebbe di ‘criteri generali’, mentre l’art. 70 quinquies, comma 1, del medesimo contratto disporrebbe che ‘Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi’.
La censura è infondata.
L’art. 17, comma 2, lett. f, CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, denominato ‘Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività’, stabilisce che :
‘2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per:
(…)
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell’art.
2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera’.
Il precedente comma 1 dispone che:
‘1. Le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo qualiquantitativo dei risultati’.
Oggetto del contendere è fondamentalmente l’interpretazione dell’espressione, contenuta alla fine del menzionato art. 17, comma 2, lett. f), ‘La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che han no determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera’.
Secondo i ricorrenti, questa frase non subordinerebbe alla mediazione della contrattazione integrativa l’erogazione dell’indennità ‘di specifiche respo nsabilità’ di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL in esame, venendo in rilievo un diritto immediatamente azionabile e fondato solo sul detto CCNL.
La P.A. è di opposto avviso.
In realtà, l’art. 17 in esame va letto alla luce del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e c), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, per i quali: ‘1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
(…)
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g)’.
Il successivo comma 4 chiarisce che:
‘4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m)’.
Resta esclusa da questa possibilità concessa alle parti di riassumere le proprie prerogative e libertà di iniziativa e decisione proprio la materia dell’art. 17, comma 2, lett. f), qui in discussione.
Infine, l’art. 4, comma 5, prescrive che:
‘I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate ‘ .
Se ne ricava che la contrattazione collettiva integrativa ha ad oggetto proprio le risorse indicate dall’art. 15 CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 e stabilisce i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicat e nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17 e le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste n ell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g).
Le risorse di cui all’art. 15 e le finalità dell’art. 17, comma 2, lett. f), sono proprie quelle oggetto del contendere, per cui deve affermarsi, in base alla semplice lettera della contrattazione collettiva nazionale, che i compensi in questione non possono essere erogati in assenza della detta contrattazione integrativa.
A identica conclusione deve giungersi in base a un’interpretazione sistematica, atteso che l’art. 4, comma 4, citato concede alle parti contrattuali, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, di riassumere le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione in ordine ad alcune delle materie riservate alla contrattazione integ rativa, ma non quanto alle ‘fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g)’, così palesando come la contrattazione integrativa sia un passaggio necessario ‘per la individuazione e la corresponsione’ dell’indennità de qua .
Privo di pregio è il riferimento dei ricorrenti all’art. 4, comma 1, CCNL 2002 -2005, in quanto il successivo art. 36 dello stesso CCNL, intitolato ‘Modifiche all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999’, dispone che:
‘1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000’.
Risulta così confermato anche nel CCNL 2002-2005 il ruolo essenziale della contrattazione collettiva integrativa ai fini della riconoscibilità del ‘compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità’.
Non è di aiuto ai ricorrenti neppure il testo dell’art. 7, comma 4, lett. f), del CCNL del comparto Funzioni locali, 2016-2018, che, comunque, pur sempre riserva alla contrattazione integrativa l’individuazione dei ‘criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 -quinquies comma 1’.
Ad analogo esito conduce l’esame dell’art. 70 quinquies del CCNL appena citato, che rende facoltativa la concessione della detta indennità.
Coerente con le conclusioni sopra esposte è Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024 (non massimata) che, in un caso analogo che ha coinvolto le stesse parti, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva dato ragione ai lavoratori, i quali avevano chiesto il pagamento dell’indennità di specifiche responsabilità per l’anno 2015 .
Ad avviso di questa Corte, la decisione impugnata, che aveva accertato come il contratto integrativo per il 2015 avesse individuato le risorse solo in astratto e non vi fosse stato l’accordo da parte dei dirigenti per la ripartizione del fondo, non si era conformata ai principi enunciati da Cass., Sez. 6-L, n. 30344 del 14 ottobre 2022 (la motivazione della quale deve intendersi qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., assieme a quella della menzionata Cass., Sez. L, n. 19572 del 16 luglio 2024). Quest ‘ultima pronuncia, infatti, aveva chiarito che l’indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituiva una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed era sottratta all ‘ applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte rivedibili nel tempo.
Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono l’errata interpretazione dell’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, in quanto sarebbe stata sufficiente la determinazione del dirigente di settore ai fini della p ercezione dell’indennità in esame, non potendo certo essere la contrattazione decentrata a individuare i singoli dipendenti beneficiari e la relativa misura.
Ciò si ricaverebbe anche dal disposto dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 . La censura è infondata.
Non è in discussione che sia il dirigente a individuare in concreto il dipendente beneficiario e che sia responsabile dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori ex art. 45 citato, ma questo può avvenire solo dopo che la contrattazione decentrata ha destinato le risorse necessarie e stabilito i criteri che devono essere seguiti, in mancanza i provvedimenti del detto dirigente restando inefficaci.
Con il terzo motivo (art. 360, n.5, cpc) i ricorrenti affermano che non poteva escludersi che la contrattazione decentrata del 2014 avesse previsto la corresponsione dell’emolumento in parola, essendo stata approvata dalla parte sindacale.
La censura è inammissibile, essendovi stato, sul punto, un accertamento di merito del giudice di appello, non adeguatamente contestato, anche in ragione del paradigma normativo del vizio dedotto.
Peraltro, questa Corte non può esaminare direttamente il contenuto della contrattazione decentrata al fine di stabilirne il contenuto, e con la censura non è stata prospettata la violazione delle regole ermeneutiche.
Con il quarto motivo i ricorrenti contestano l’erronea affermazione della sussistenza della contestazione da parte della Provincia di Oristano delle mansioni da loro svolte.
La censura è respinta, alla luce dell’esisto negativo dell’esame dei precedenti motivi di ricorso.
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi’.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.5 00,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 21