Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12153 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31458-2021 proposto da:
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME DE NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 31458/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 15/04/2025
CC
contro
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 64/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 95/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
1. i ricorrenti in epigrafe, tutti dipendenti con qualifica di Quadri della Regione Molise, lamentavano, dinanzi al Tribunale di Campobasso, che illegittimamente fosse stata prevista una diversa percentuale della indennità per il personale della Area Quadri (c.d. indennità Area Quadri istituita dall’art. 2 legge reg. n. 30/2005), a seconda dell’inquadramento in D1 (50%) o D3 (80%), sostenendo, al contrario, che la detta indennità doveva essere corrisposta in uguale misura, attesa l’unicità della categoria lavorativa, nonché dei compiti e delle mansioni svolte dai dipendenti in essa inquadrati; chiedevano, quindi, la condanna della Amministrazione alla riparametrazione della indennità per un importo pari a 4.800,00 euro annui per ciascuno di loro;
inoltre, lamentavano anche la mancata corresponsione dal 2006 dell’emolumento accessorio alla produttività di cui
agli artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99, nella misura di 4.000,00 euro annui per ciascuno, e la mancata corresponsione del fondo relativo alle progressioni economiche orizzontali (artt. 5 e 17 CCNL cit.) nel 2009, nella misura di 9.000,00 euro annui per ciascuno, avendo la Regione limitato con il CDI le progressioni economiche orizzontali ai soli dipendenti inquadrati nelle categorie A, B, e C (esclusa la D);
l’adito Tribunale rigettava tutte le domande e la sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Campobasso;
quest’ultima rilevava che l’indennità Quadri, di natura retributiva e come tale pensionabile ex art. 2 legge reg. n. 30/2005, era stata prevista dalla legge regionale (art. 29 bis legge reg. n. 7/1997, introdotto dall’art. 11 legge reg. n. 6/2002 e integrato dall’art. 2 legge reg. n. 39/2005) che ne diversificava l’attribuzione (D1 o D3), sicché a tale parametrazione si poteva ovviare solo col sindacato di legittimità costituzionale in relazione al parametro dell’art. 3 Cost., qui in alcun modo scalfito giacché i livelli economici D1 e D3 si differenziavano per complessità di mansioni e grado di responsabilità ed autonomia; nessuna incidenza sulla controversia aveva, poi, il giudizio chiusosi con la sentenza della Corte cost. n. 77/2011 che aveva lasciato im mutata la struttura dell’indennità a seconda del profilo economico D1 o D3 del personale dell’Area Quadri;
anche la seconda pretesa era infondata, essendo relativa a voce retributiva (retribuzione accessoria per
produttività) incumulabile con l’indennità Quadri, come stabilito dalla legislazione regionale (art. 29 bis co. 6 bis legge reg. n. 7/1997);
neanche si ravvisavano contrasti tra il contratto integrativo decentrato (CDI), sottoscritto il 1° sett. 2009, e il CCNL del 31.3.1999 (art. 5), come integrato dal CCNL dell’1.4.1999 (art. 17 co. 4), in relazione all’esclusione del personale della categoria D (peraltro assegnatario di ulteriori risorse in forza del CDI) dalle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2009, atteso che la «p.e.o.» non è elemento retributivo automatico;
contro
tale sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori con tre motivi, cui si oppone la Regione Molise con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge reg. Molise n. 3/2010, in relazione art. 360 co. 1 n 3 c.p.c.: dopo l’abrogazione della legge reg. n. 3/2010, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, non vi era alcuna disposizione normativa che prevedesse la differenziazione del trattamento economico tra i D1 e i D3, sicché l’indennità doveva necessariamente essere uniforme per la categoria pena la creazione altrimenti di una sorta di ‘doppio Quadro’; oltretutto, l’amministrazione regionale non poteva differenziare il trattamento economico dei Quadri perché le condizioni economiche dei pubblici dipendenti sono sottratte alla
legiferazione regionale e rimesse alla contrattazione collettiva;
1.1 il motivo è infondato;
all’art. 2, la legge regionale n. 30/2005 aggiungeva all’articolo 29 bis della legge reg. n. 7/1997, dopo i commi 1 e 2, i seguenti commi:
«3. Le funzioni di cui al comma 2 consistono nelle attività di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all’efficacia dell’azione amministrativa, nelle attività di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attività connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attività di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi. 4. Le attività di cui al comma 3 sono proprie del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria “D” prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale della categoria “D” comandato ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266. 5. Al personale indicato nel comma 4 è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un’indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione. Tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta, o che andrà a conseguire per effetto di progressioni verticali di carriera o di progressioni orizzontali nella categoria. 6. L’indennità di cui
al comma 5 è dovuta a prescindere dagli incarichi ricoperti. Essa non è cumulabile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli artt. 8, 9 e 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999 e del contratto decentrato integrativo. La sua corresponsione è sospesa per tutto il periodo in cui i dipendenti interessati sono incaricati della responsabilità di posizione organizzativa. 6BIS. L’indennità prevista nel comma 5 non è altresì cumulabile con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e ad indennità di responsabilità non rapportate ad incarichi di unità operative organiche (uffici). È invece cumulabile con le indennità che derivano da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni. 7. L’indennità di cui al comma 5 è commisurata all’importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall’art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del 31 marzo 1999, secondo le seguenti percentuali:
personale dipendente inquadrato nella categoria “‘D”‘, profili professionali “DI” = 50% dell’importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall’articolo 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del 31 marzo 1999;
personale dipendente inquadrato nella categoria “D”, profili professionali “D3” = 80% dell’importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall’articolo 10,
comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del 31 marzo 1999»;
è evidente che la legge regionale sovrascritta stabilisce un trattamento economico differenziato tra D1 e D3 che non è stato mai cambiato, salvo che per le percentuali, dalla legislazione regionale susseguitasi (legge reg. n. 33/2006, art. 1, che ha ancorato gli importi al successivo CCNL 22.1.2014; legge reg. n. 1/2009, art. 3 co. 6, che ridotto le percentuali nel 30% per D1 e al 50% per D3; legge reg. n. 3/2010 che ha ‘ripristinato’ le percentuali del 50% per D1 e dell’80% per D3);
orbene, la declaratoria di estinzione del giudizio costituzionale sull’impugnazione dell’art. 18 co. 7 legge reg. n. 3/2010 (cfr. sentenza della Corte cost. n. 77/2011 resa a seguito dell’abrogazione, da parte della regione Molise, dei commi 7-8, art. 18, legge reg. n. 3/2010) non interferisce sulla differenziazione della misura della indennità tra i D1 e i D3, come rettamente precisato nella sentenza impugnata;
stante l’esistenza (peraltro incontestata, v. p. 16 ricorso per cassazione) di un differenziato trattamento economico previsto dalla CCNL vigente tra personale inquadrato nel profilo D1 e profilo D3 non è, d’altronde , irragionevole un altrettanto differenziata misura dell’indennità aggiuntiva per i dipendenti pur confluiti nell’unica Area Quadri (quindi sia D1 che D3); differenziazione che potrebbe elidersi, come annota la sentenza impugnata, solo con un incidente di
costituzionalità, la cui rilevanza nel presente giudizio non è dato, tuttavia, cogliere visto che non potrebbe comunque sortire l’effetto di attribuire un trattamento economico ‘migliorativo’ che non è previsto , per i D1, né dalla legge regionale (art. 29 bis, comma 7, cit.) né dalla contrattazione collettiva;
2. col secondo mezzo si denuncia violazione e/o falsa applicazione artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99, in relazione art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.;
la sentenza impugnata non s’era avveduta che l’indennità di produttività (o premio di produttività) era una forma di incentivazione prevista dall’art. 17 CCNL 1998/2001 e corrisposta a tutti i dipendenti prima dell’istituzione dell’Area Quadri, sicché vi s arebbe ora un contrasto tra l’art. 29 bis, comma 6 -BIS, legge reg. n. 7/1997 e le disposizioni contenute nel contratto collettivo di settore (artt. 15-17) che la contemplavano e che dovevano prevalere in quanto stabilivano un trattamento migliorativo da at tribuire a decorrere dall’anno 2006;
2.1 il motivo è infondato;
il comma 6-BIS sopra già trascritto è eloquente nello stabilire che: «L’indennità prevista nel comma 5 non è altresì cumulabile con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e ad indennità di responsabilità non rapportate ad incarichi di unità operative organiche (uffici)»;
il riferimento normativo agli emolumenti accessori relativi alla produttività richiama, appunto, la disciplina
collettiva, la quale, lungi dal disporre la cumulabilità dei trattamenti (derogabilità in melius ) e dal prevederne uno aggiuntivo, come opinano i ricorrenti, fissa solo tale trattamento accessorio (i.e., il premio di produttività di €. 4.000,00 annui);
ebbene, nella specie i lavoratori, come giustamente sottolinea il giudice d’appello richiamando a riguardo, nella nota (4) a piè di pagina 10, un passaggio della sentenza di primo grado -, non hanno neppure dedotto in giudizio che il premio di produttività in questione fosse qui d’entità superiore all’indennità di Quadro da essi percepita, in guisa dal supportare l’interesse a pretenderne l’attribuzione in sostituzione di quest’ultima ;
tanto basta per disattendere la censura;
3. con il terzo, ed ultimo, motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione artt. 15 e 17 del CCNL 01.04.99, relativo alla progressione economica orizzontale in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; si sostiene che il CDI (che aveva competenza in materia ex art. 5 CCNL 1.4.1999) escludeva illegittimamente dalle p.e.o. (e dalla ripartizione del relativo fondo a ciò destinato) solo la Cat. D;
alla luce di tanto, i ricorrenti avevano diritto agli importi inerenti alle p.e.o. dell’anno 2009 di cui agli artt. 15 -17 CCNL 1.4.1999 per un ammontare pari «alla parte del fondo» quantificabile in €. 9.000 per dipendente o altra somma di giustizia;
3.1 il motivo è inammissibile perché coinvolge, senza neppure riportarla nei passaggi salienti (in violazione degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.), la disciplina del CDI 1.9.2009 le cui disposizioni si chiede sostanzialmente vengano (re)interpretate in termini di conflitto con il CCNL 1.4.1999 cit., senza indicare tuttavia quali siano (cfr. Cass. n. 6435/2007, n. 6748/2010; n. 3681/2014) le regole di ermeneutica ex art. 1362 e ss. violate dal giudice del merito;
quest’ ultimo ha ritenuto, rievocando in proposito Cass. n. 6435/2007 cit., che la p.e.o. ex art. 5 CCNL 1.4.1999 non fosse «elemento retributivo automatico» da riconoscere immancabilmente a tutti i lavoratori inquadrati nelle diverse categorie, esegesi questa che, seppur sostenuta dai lavoratori, non era (ad avviso della corte territoriale) autorizzata dall’art. 17 co. 4 CCNL cit. che prevede solo un vincolo di destinazione del fondo a tal fine predisposto;
peraltro, nel caso di disposizioni della disciplina integrativa che non abbiano dato attuazione a quella nazionale in tema di p.e.o., con potenziale pregiudizio per una singola categoria di lavoratori, il rimedio astrattamente esperibile sarebbe al più di natura risarcitoria e non già l’attribuzione, in via di adempimento contrattuale, come qui incongruamente preteso , della ‘quota parte del fondo’ del CCNL destinato alle p.e.o., non potendo al lavoratore riconoscersi un trattamento (diverso e) aggiuntivo rispetto a quello espressamente previsto dalla contrattazione collettiva
(principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’impossibilità di attribuire trattamenti economici diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva: cfr., ex multis, Cass. SU 21744/2009, Cass. n. 31387/2019, Cass. n. 14672/2022);
4. in conclusione, il ricorso (per le già indicate ragioni) va nel suo complesso rigettato, con addebito delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale della Sezione IV della Corte Suprema di Cassazione del 15/4/2025.
La Presidente (NOME COGNOME)