Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10096 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18306-2021 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E IDENTITA’ SICILIANA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1044/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 128/2019;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.18306/2021
COGNOME
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte d’Appello di Palermo, quale giudice del rinvio conseguente all’annullamento da parte di questa Corte della sentenza della stessa Corte d’Appello di Palermo – che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Agrigento, sulla domanda proposta da NOME COGNOME COGNOME nei confronti dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, già dipendente della Sovrintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, al pagamento di differenze retributive a titolo di emolumenti accessori e maggiorazioni stipendiali maturate a decorrere dal 1987 e correlate al servizio di vigilanza espletato presso la Grotta di Acqua Fitusa in territorio di San Giovanni Gemini, di competenza della Sovrintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ove il Guerra era stato destinato ‘temporaneamente’ in virtù di successivi ordini di servizio dello stesso Assessorato Regionale, al diritto alla maggiorazione contrattuale del 20% per il servizio prestato in giorni festivi nonché il risarcimento del danno per mancata fruizione del turno di riposo compensativo già sanciti in primo grado faceva seguire il riconoscimento dell’indennità di campagna a partire dal 24.7.2000 fino al 31.7.2010, detratto quanto corrisposto per lo stesso titolo negli anni 2003 e 2004 considerata unitaria, in conformità al dictum di questa Corte, la fattispecie sottoposta al suo vaglio, per risultare attratti alla giurisdizione del giudice ordinario la parte dei crediti vantati maturati antecedentemente al 30.6.1998, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Agrigento, condannando l’Assessorato Regionale, rimasto contumace, a
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pagare in favore del Guerra la maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria per i servizi festivi prestati dal luglio 1987 e sino al 31.12.2000, nonché il risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione di riposi compensativi dal luglio 1987 sino al 30.4.2005, quantificabili equitativamente nella misura dell’80%della retribuzione media giornaliera percepita dal Guerra nel periodo di riferimento; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere risultata per tabulas la mancata erogazione della maggiorazione contrattuale del 20% per le giornate festive prestate dal luglio 1987 fino al 31.12.2000 e, pertanto dovuti gli stessi emolumenti quantificati con gli stessi criteri già adottati dal Tribunale anche per il periodo pregresso sino al 30.6.1998 avuto riguardo al contenuto dei fogli di presenza, quanto all’individuazione delle giornate festive lavorate, non dovute invece per il periodo antecedente al 1998, ai sensi del D.P.R.S. n. 26/1999, per il quale tutte le indennità dovranno essere previste all’interno dei piani di lavoro e sempre previa contrattazione decentrata, l’indennità di disagio operante solo dal 24.7.2000, data della sottoscrizione della contrattazione decentrata tra la Soprintendenza BB.CC. e le Organizzazioni Sindacali, l’indennità di trasferta o dii missione, dovendosi ritenere equiparabile ad un trasferimento l’assegnazione provvisoria e temporanea alla Sovrintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, l’indennità di rischio in quanto l’indennità di vigilanza erogata al COGNOME copre la medesima area professionale, l’indennità di reperibilità per provenire il relativo provvedimento dalla Sovrintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta che lo ha emesso quando il COGNOME operava presso la Sovrintendenza di Agrigento che non vi è prova che del medesimo abbia disposto la conferma, l’indennità di campagna per essere rimasto privo
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di riscontro probatorio il dato relativo alla distanza chilometrica necessario per ottenerla;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Guerra, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana pur intimato non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte il travisamento dei fatti e degli elementi documentali acquisiti in giudizio, attestanti a suo dire in relazione al carattere temporaneo dell’adibizione la spettanza dell’indennità di trasferta;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 146/1975 in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver disatteso il disposto dell’invocata norma, da ritenersi applicabile nella specie alla luce degli elementi di fatto acquisiti in giudizio, in quanto compatibile con l’indennità di disagio e non sovrapponibile, come ritenuto dalla Corte, all’indennità di vigilanza e tutela spettante successivamente al 24.7.2000;
che nel terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione attestante l’aver il Dirigente della Sovrintendenza di Agrigento controfirmato l’ordine di servizio per la copertura di improvvise assenze di altro personale già assegnato ai predetti turni emanato dalla direzione della Sovrintendenza di Caltanissetta;
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che, nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riferimento all’aver la Corte territoriale mancato di considerare la documentazione attestante la distanza chilometrica percorsa per l’espletamento del servizio di vigilanza presso il sito archeologico assegnato legittimante la spettanza dell’indennità di campagna;
che, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in relazione al mancato riconoscimento degli interessi compensativi sull’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione dei riposi compensativi dal luglio 1987 al 30.4.2005 a decorrere dal sorgere del diritto sino alla liquidazione definitiva e a partire da quest’ultima degli interessi corrispettivi;
che il primo motivo deve ritenersi infondato, dovendosi convenire sulla qualificazione in termini di trasferimento attribuita dalla Corte territoriale all’assegnazione ‘temporanea’ del ricorrente alla Sovrintendenza di Agrigento, per aver questa assunto, i n relazione alla sua durata superiore ai vent’anni, i caratteri della stabilità ed indeterminatezza, incompatibili con il riconoscimento dell’indennità di trasferta spettante in caso di prestazione di servizi al di fuori della sede ordinaria, qualificazione che non trova smentita nelle circostanze qui indicate, date dall’asserita e non comprovata contestuale prestazione di attività presso la Sovrintendenza di Caltanissetta e dall’erogazione del trattamento retributivo da parte della stessa Sovrintendenza di Caltanissetta, ben potendo l’assegnazione ‘temporanea’ essersi concretata in un comando, che prevede tale regime;
che, di contro inammissibili si rivelano il secondo, il terzo ed il quarto motivo, non misurandosi le censure mosse con la
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fondamentale ratio decidendi dell’impugnata sentenza per la quale tutte le indennità che il ricorrente continua a richiedere per il periodo anteriore al luglio 1998 non sono dovute in relazione al disposto del D.P.R.S. n. 26/1999 che ne subordina l’erogazione alla previa contrattazio ne decentrata, in effetti poi intervenuta ma determinandone la decorrenza alla data del 24.7.2000, per risultare nulla, alla stregua della richiamata normativa regionale, ogni retrodatazione, risultando quindi esclusa la spettan za dell’indennità di rischio (secondo motivo), dell’indennità di reperibilità (terzo motivo), dell’indennità di campagna (quarto motivo) per il periodo in questione ed altresì per il periodo successivo, stante l’inammissibilità anche delle ulteriori censure mosse, atteso che, quanto al secondo motivo, il ricorrente ancora una volta non si misura con la ratio decidendi, non confutando la sancita sovrapponibilità tra l’indennità di rischio e l’indennità di vigilanza, quanto al terzo motivo, non dando conto i l ricorrente dell’impugnazione della statuizione del primo giudice circa il mancato riconoscimento dell’indennità di reperibilità agli agenti tecnici custodi da parte della contrattazione decentrata, quanto al quarto motivo, non valendo i rilievi qui sollevati a confutare il convincimento della Corte territoriale circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova del requisito cui è subordinata l’erogazione dell’indennità di campagna, dato dall’effettivo impegno richiesto dalla prestazione svolta in zone prive di collegamento con mezzi pubblici da raggiungersi, previa autorizzazione, con il mezzo proprio;
che infondato risulta, viceversa, il quinto motivo, avendo la Corte territoriale configurato anche la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica quale debito di valuta, determinandola nella misura dell’80% della
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retribuzione media giornaliera percepita dal ricorrente nel periodo di riferimento e calcolando su tali somme tempo per tempo maturate a decorrere dalle singole scadenze fino al saldo e pertanto con valenza compensativa, gli interessi legali quale maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi come prescritto con riguardo al lavoro pubblico;
che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’Assessorato Regionale svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione