Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1904/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1211/2022 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 17.11.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di RAGIONE_SOCIALE per chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione con riguardo al suo trasferimento d ‘ufficio d alla sede di RAGIONE_SOCIALE e al conseguente cambio di residenza.
L’RAGIONE_SOCIALE resistette alla domanda, eccependo che l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 aveva soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE, accolse la domanda, ritenendo che l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 non fosse applicabile ai rapporti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, riguardando soltanto i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali.
L’RAGIONE_SOCIALE si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Catanzaro, che respinse l’impugnazione.
Contro la sentenza d’appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La lavoratrice si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, come confermati dall’art. 29 del CCNL 2006 -2009, area VI, dirigenti
Parastato, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti in relazione all’art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.».
1.1. La sentenza viene censurata nella parte essenziale in cui statuisce che l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 riguarda solo i dipendenti statali e, quindi, non si applica ai rapporti di RAGIONE_SOCIALE del parastato, tra i quali quelli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In secondo luogo, il ricorrente -pur riconoscendo che l’indennità di prima sistemazione, a differenza di altre indennità previste dalla legge n. 836 del 1973, non è stata soppressa dal citato comma 44 -sostiene che quest’ultimo avrebbe comunque abrogato le disposizioni contrattuali e amministrative che fissano l’importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità in misura superiore a quanto previsto nella legge del 1973, come aggiornata nel 1978.
Il motivo è infondato, essendo condivisibile, decisivo ed assorbente il rilievo che l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’RAGIONE_SOCIALE , come questa Corte ha già recentemente avuto occasione di affermare in cause del tutto analoghe alla presente (Cass. nn. 20311/2023; 20339/2023; 2344/2023; 20360/2023; 20664/2023; 20668/2023).
2.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4 è rubricato « Riduzioni RAGIONE_SOCIALEe spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore RAGIONE_SOCIALEa rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un li mite nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘intero art. 4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che
impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66).
Il comma 44 rientra nel gruppo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione RAGIONE_SOCIALEa spesa del RAGIONE_SOCIALE». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione RAGIONE_SOCIALEa spesa del RAGIONE_SOCIALE», come recita il precedente comma 65.
Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione RAGIONE_SOCIALEe spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all ‘ importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l ‘ anno 2012, 10 milioni di euro per l ‘ anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall ‘ anno 2014»), che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE dovevano raggiungere, «nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa».
2.3. Dunque, il microsistema RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata RAGIONE_SOCIALEe misure di riduzione di spesa per ciascun RAGIONE_SOCIALE e, per quanto riguarda il RAGIONE_SOCIALE, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta
ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».
2.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 836 del 1973 e le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa stessa legge RAGIONE_SOCIALEe quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, con il quale il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi.
2.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011, continuava a produrre effetti per il solo personale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei suoi diversi comparti.
Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la prima parte del comma 44.
2.6. Né può essere attribuito valore interpretativo in senso contrario, come pretenderebbe la difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico».
Infatti, se si afferma che la prima parte RAGIONE_SOCIALEa disposizione riguarda solo i dipendenti RAGIONE_SOCIALEo Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri.
Del pari, con l’esclusione del « personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno RAGIONE_SOCIALEa categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria.
Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dei criteri e principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
3.1. Il motivo presuppone che la corte territoriale abbia violato i canoni legali di interpretazione del contratto, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, all’accertamento che nella determinazione di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e nel contratto individuale non vi era alcun richiamo, diretto o indiretto, alla determina n. 1/2009 con cui il commissario straordinario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 66
del CCNL di comparto, aveva stabilito la misura RAGIONE_SOCIALE‘indennità di prima sistemazione.
3.2. Il motivo è infondato.
In fatti, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, la mera constatazione che l’indennità di prima sistemazione non era menzionata nel contratto individuale non è sufficiente per escluderne l’applicazione al rapporto di RAGIONE_SOCIALE, il quale è comunque disciplinato anche dalle prevalenti previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Meno che meno la medesima constatazione può essere considerata sufficiente per sostenere che la Corte territoriale abbia violato , nell’interpretazione del contratto di RAGIONE_SOCIALE, i canoni legali ermeneutici del «senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole» e RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa «comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti» (art. 1362 c.c.).
Respinto il ricorso, si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado, tenuto conto che il ricorso venne presentato prima del formarsi del citato orientamento di questa Corte e che, in precedenza, la complessità RAGIONE_SOCIALEa normativa può avere determinato nel l’istituto ricorrente l’erronea convinzione di agire in adempimento di un obbligo di legge.
In base all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.5.2024.