Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25272/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei dottori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
Comune di TORRE DEL GRECO , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo presso l’Avvocatura dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti – avverso sentenza della C orte d’ Appello di Napoli n. 111/2018 depositata il 28/2/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente, già dipendente del Comune di Torre del Greco con funzioni di Avvocato Capo, si rivolse al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità premio di servizio (IPS) di quanto percepito a titolo di ripartizione dei compensi per le cause conclusesi favorevolmente;
rilevato che la domanda è stata accolta per quanto riguarda la tredicesima mensilità, mentre è stata respinta con riguardo a ll’indennità premio di servizio , con decisione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame del lavoratore, attuale ricorrente per cassazione;
ritenuto che il ricorso pone una questione di diritto di particolare rilevanza, sulla quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, onde stabilire se gli emolumenti di natura retributiva corrisposti dagli enti locali ai loro avvocati interni, mediante ripartizione dei compensi percepiti dall’ente per le cause concluse favorevolmente per l’ente medesimo, possano anche ai fini della IPS (e quindi degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968) rientrare nella definizione di «retribuzione contributiva», come già accade in altri ambiti.
P.Q.M.
la Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, in Roma