Indennità Premio di Servizio: la Cassazione valuta l’inclusione dei compensi legali
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi su una questione di grande interesse per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici: i compensi professionali derivanti dalla vittoria in giudizio devono essere inclusi nel calcolo dell’Indennità Premio di Servizio (IPS)? Con una recente ordinanza interlocutoria, la Sezione Lavoro ha ritenuto la questione di ‘particolare rilevanza’, disponendo il rinvio a una pubblica udienza per una trattazione approfondita. Analizziamo i contorni della vicenda.
I Fatti di Causa
Un ex Avvocato Capo di un Comune si era rivolto al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento del proprio diritto a veder incluse, nella base di calcolo della tredicesima mensilità e dell’Indennità Premio di Servizio, le somme percepite a titolo di ripartizione dei compensi professionali per le cause concluse favorevolmente per l’ente.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto per la tredicesima ma negandolo per l’IPS. La decisione è stata poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che ha respinto l’impugnazione del legale. Di conseguenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Questione Giuridica sull’Indennità Premio di Servizio
Il nodo centrale del contendere ruota attorno alla definizione di ‘retribuzione contributiva’ ai sensi della Legge n. 152 del 1968, che disciplina l’IPS. La domanda è se gli emolumenti di natura retributiva, corrisposti dagli enti locali ai propri avvocati interni come incentivo per le cause vinte, possano essere considerati parte di quella base di calcolo.
Mentre per la tredicesima mensilità il diritto era stato riconosciuto, la natura di tali compensi ai fini previdenziali per l’indennità di fine servizio è rimasta controversa. Il ricorrente sostiene che, avendo natura retributiva, tali somme dovrebbero concorrere a formare la base di calcolo dell’IPS, così come accade in altri ambiti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione non ha emesso un verdetto finale sul merito della questione. Ha invece adottato un provvedimento interlocutorio, riconoscendo che il ricorso solleva una ‘questione di diritto di particolare rilevanza’.
Invece di decidere nella consueta camera di consiglio, i giudici hanno ritenuto opportuna una trattazione in pubblica udienza. Questa scelta procedurale indica che la Corte intende esaminare il tema con la massima attenzione, data la sua potenziale portata e le implicazioni per un’intera categoria di professionisti del settore pubblico.
Le Motivazioni
La motivazione dietro al rinvio a pubblica udienza risiede nella necessità di stabilire in modo chiaro e definitivo se gli emolumenti in questione rientrino nella definizione di ‘retribuzione contributiva’ ai fini dell’IPS. La Corte ha evidenziato come sia necessario un approfondimento per chiarire se queste somme, percepite dagli avvocati interni degli enti locali a seguito di esiti favorevoli delle liti, debbano essere considerate parte della retribuzione utile al calcolo delle prestazioni di fine servizio, in linea con quanto già avviene per altri istituti.
Le Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria lascia la questione aperta, ma segnala un’importante presa di coscienza da parte della Suprema Corte. La futura sentenza, che seguirà la pubblica udienza, è destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per tutti gli avvocati degli enti pubblici. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe avere un impatto significativo sul trattamento economico di fine rapporto di questi professionisti, uniformando la base di calcolo dell’Indennità Premio di Servizio a quella di altri elementi retributivi.
Qual è la questione principale sollevata nel ricorso?
La questione principale è se i compensi professionali, percepiti da un avvocato dipendente di un ente locale per le cause concluse favorevolmente, debbano essere inclusi nella base di calcolo per l’Indennità Premio di Servizio (IPS).
Cosa avevano deciso i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello)?
I giudici di merito avevano riconosciuto l’inclusione di tali compensi nel calcolo della tredicesima mensilità, ma l’avevano esclusa per quanto riguarda l’Indennità Premio di Servizio.
Quale decisione ha preso la Corte di Cassazione con questa ordinanza?
La Corte di Cassazione non ha deciso il caso nel merito. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui, riconoscendo la particolare rilevanza della questione, ha disposto il rinvio della causa a una pubblica udienza per una discussione più approfondita prima di emettere una sentenza definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25272/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei dottori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
— ricorrente —
-contro-
Comune di TORRE DEL GRECO , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo presso l’Avvocatura dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO*
- controricorrenti – avverso sentenza della C orte d’ Appello di Napoli n. 111/2018 depositata il 28/2/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente, già dipendente del Comune di Torre del Greco con funzioni di Avvocato Capo, si rivolse al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità premio di servizio (IPS) di quanto percepito a titolo di ripartizione dei compensi per le cause conclusesi favorevolmente;
rilevato che la domanda è stata accolta per quanto riguarda la tredicesima mensilità, mentre è stata respinta con riguardo a ll’indennità premio di servizio , con decisione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame del lavoratore, attuale ricorrente per cassazione;
ritenuto che il ricorso pone una questione di diritto di particolare rilevanza, sulla quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, onde stabilire se gli emolumenti di natura retributiva corrisposti dagli enti locali ai loro avvocati interni, mediante ripartizione dei compensi percepiti dall’ente per le cause concluse favorevolmente per l’ente medesimo, possano anche ai fini della IPS (e quindi degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968) rientrare nella definizione di «retribuzione contributiva», come già accade in altri ambiti.
P.Q.M.
la Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, in Roma