Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26111-2021 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME, NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore , in ROMA, COGNOMEINDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 26111/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 28/5/2025
giurisdizione Rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso. Opponibilità all’INPS.
per la cassazione della sentenza n. 265 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 12 aprile 2021 (R.G.N. 941/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 265 del 2021, depositata il 12 aprile 2021, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di addebito emesso per l’importo di Euro 110.840,51, a titolo di contributi per l’indennità sostitutiva di preavviso dovuta a ventotto dipendenti, oltre che di sanzioni e di spese di notifica.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che l’indennità sostitutiva del preavviso è disponibile e rinunciabile e che, a fronte della rinuncia dei lavoratori, difetta «il presupposto logico e giuridico per affermare il diritto dell’Istituto Previdenziale alla percezione di contributi su un imponibile inesistente» (pagina 5 della sentenza d’appello).
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
–RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Is tituto denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dell’art. 1
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 2118 cod. civ. e lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo del datore di lavoro di versare all’INPS la contribuzione sull’indennità sostitutiva di mancato preavviso, sol perché a tale indennità i lavoratori hanno rinunciato , con atto inopponibile all’Istituto e inidoneo a influire sull’autonomo rapporto contributivo tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, in virtù della cogenza e dell’inderogabilità del principio del ‘minimale contributivo’. Né rileverebbe, in senso contrario, la corresponsione di somme a titolo d’incentivo all’esodo, in quanto nessuna contribuzione sarebbe stata richiesta con riferimento a tali importi.
2. -In linea preliminare, occorre sgombrare il campo dalle eccezioni d’inammissibilità formulate nel controricorso.
2.1. -Quanto all ‘inesistenza del ricorso per carenza di valida procura alle liti, l’eccezione è formulata in termini generici.
La procura conferita in calce al ricorso (pagina 14) dà conto in maniera analitica dei poteri del soggetto che ha conferito la procura, della fonte di tali poteri, che promanano da una determinazione del legale rappresentante dell’Istituto puntualmente ident ificata, e delle stesse disposizioni interne del regolamento di organizzazione che, in una struttura complessa, presiedono all’atto finale del valido conferimento della procura.
Nel disattendere un’ eccezione del medesimo tenore, formulata dall’odierna controricorrente, questa Corte ha osservato che alla Direzione centrale entrate e recupero crediti competono tutte le attività finalizzate all ‘ accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi e, conseguentemente, anche l’ attività di rappresentanza dell ‘ ente nelle sedi giudiziali (Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8913).
Con riferimento alla pluralità di elementi richiamati nel ricorso e agevolmente verificabili e alle stesse valutazioni già formulate da
questa Corte in un precedente analogo, la parte controricorrente non ha addotto dati di segno contrario, idonei a smentire la sussistenza dei poteri de l Direttore Centrale Entrate, in persona del quale l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, e la riferibilità all’Istituto dell’attività difensiva dispiegata nel presente giudizio.
2.2. -Non è fondata neppure l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per «violazione del principio di autosufficienza».
Il ricorrente ha riprodotto i passaggi salienti della sentenza d’appello, che ricostruisce le questioni dibattute , i fatti costitutivi delle pretese e la dialettica processuale.
Sono stati delineati, nel loro nucleo essenziale, gli antefatti della vicenda controversa (pagine da 3 a 6 del ricorso e, con ulteriori dettagli, pagine 8, 9, 10 e 11), in modo da consentire a questa Corte d’intendere il senso del le censure proposte, senza attingere a elementi estranei al ricorso.
2.3. -Né le doglianze dell’Istituto sollecitano a questa Corte una diversa valutazione del compendio istruttorio.
L’asse portante del ricorso è una questione eminentemente giuridica, che si appunta sull’ error in iudicando in cui i giudici d’appello sarebbero incorsi, nell’inquadrare sub specie iuris i fatti di causa.
-Le censure colgono nel segno.
3.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che, sull’obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l’obbligazione retributiva (Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932, punto 15 delle Ragioni della decisione ).
Da tali premesse discende che l’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo «nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non
potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell ‘ ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata» (Cass., sez. lav., 23 luglio 2024, n. 20432; nello stesso senso, sentenza n. 12932 del 2021, cit., punto 19 delle Ragioni della decisione ).
In un giudizio che coinvolgeva le medesime parti, questa Corte ha puntualizzato che «La regola del minimale contributivo, posta dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all ‘ importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quell dovut per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione» (ordinanza n. 8913 del 2023, cit.).
In coerenza con tali princìpi, è stata cassata una pronuncia della Corte d’appello di Bologna, richiamata nella stessa sentenza sottoposta all’odierno vaglio di legittimità , che ha discusso «di risoluzione consensuale del rapporto e di rinuncia al diritto all ‘ indennità sostitutiva di preavviso, non considerando che tanto vale nel rapporto di lavoro, ma non nel distinto rapporto previdenziale, essendo la transazione, e quindi la rinuncia al diritto, inopponibile all ‘ Inps. Né l ‘ Inps domanda contributi sulle somme pagate in adempimento della transazione. Domanda invece, in base alla regola del minimale contributivo , somme che sarebbero state dovute appunto in forza di legge (art. 2118 c.c.) e aventi titolo nel rapporto di lavoro, a prescindere da quanto poi abbiano poi stabilito le parti in sede transattiva. La Corte territoriale avrebbe dovuto perciò verificare se, data la volontà di recedere comunicata dalla società, riconosciuta dalla stessa sentenza, sarebbe
spettata l ‘ indennità sostitutiva di preavviso ai lavoratori, a prescindere poi dal fatto che questa non sia stata pagata in quanto i predetti lavoratori abbiano accettato somme a titolo diverso, ovvero di incentivo all ‘ esodo» (ordinanza n. 8913 del 2023, cit.).
In ultima analisi, è ininfluente la circostanza che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta «in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all’Inps, in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1» (Cass., sez. lav., 21 marzo 2023, n. 8117; nei medesimi termini; Cass., sez. lav., 20 marzo 2023, n. 8015, sempre con riferimento a pronunce della Corte d’appello di Bologna ).
3.2. -La sentenza d’appello si è discostata d a tali princìpi, che questa Corte ha ribadito a più riprese (da ultimo, Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 395, e 4 dicembre 2023, n. 33756) e che le argomentazioni prospettate nel controricorso non valgono a confutare.
Nel conferire rilievo dirimente alla volontà abdicativa dei lavoratori, la Corte di merito ha omesso i necessari approfondimenti in ordine all’unico profilo decisi vo de ll’obbligo di corrispondere l’inden nità sostitutiva del preavviso, a prescindere dal posterius della rinuncia, inidonea a elidere la pretesa contributiva dell’Istituto.
-Dalle considerazioni esposte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della vicenda controversa in conformità ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione