Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3968 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3968  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12865-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Sindaco pro tempore,  elettivamente  domiciliato  in  ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 903/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/10/2019 R.G.N. 1551/2016;
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 12865/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
 con  sentenza  n.  903  del  15/10/2019  la  Corte d’appello  di  Lecce  confermava  la  sentenza  del  locale Tribunale  che  aveva  riconosciuto  a  NOME  COGNOME, dipendente  del  Comune  di  Casarano,  inquadrato  nella categoria D6, posizione economica D6, la retribuzione in relazione alla titolarità di due distinte posizioni organizzative di cui egli era stato titolare dal 2010 al 2013, con disapplicazione quindi della delibera di G.C. n. 135/2013 che ne aveva riconosciuta una soltanto;
 la  Corte  territoriale  rilevava,  in  sintesi,  che  «la retribuzione di posizione [ … ] è direttamente connessa alla peculiarità e al contenuto di ogni singola posizione organizzativa  e  per  ciò  sono  dovute  tante  retribuzioni  di posizione  per  quante  posizioni  organizzative  sono  state assegnate»;
avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Comune di Casarano sulla base di un unico motivo, cui si oppone con controricorso il COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
nell’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa  applicazione  degli  artt.  9-10  del  c.c.n.l.  31.3.1999 Comparto Enti Locali «per divieto di cumulo delle indennità di  P.O.»  e  per  avere  la  Corte  distrettuale  ignorato  che
l’indennità di p.o. ( che si compendia nella retribuzione di posizione e di risultato) assume contrattualmente carattere di ‘ onnicomprensività ‘ , nel senso che non ne sono ammesse ‘duplicazioni’ poiché ulteriori compensi possono essere erogati ai relativi titolari di p.o. solo se tassativamente previsti dalle norme del c.c.n.l.;
di  ciò  v’era  riscontro,  ad  avviso  dell’ente  locale, nel parere RAGIONE_SOCIALE Ral n. 1887 del 18/11/2016, RAGIONE_SOCIALE Ral n. 654 del 15/1/2014 e nell’ulteriore parere RAGIONE_SOCIALE Ral n. 1610 del 4/11/2013,  i  quali  esprimono  tutti  il  principio  che  un dipendente titolare di due p.o. non può percepire più di una indennità di posizione e questo anche quando la seconda delle p.o. non sia conferita ad interim ;
1.1 il motivo è fondato;
la disciplina delle posizioni organizzative trova fondamento nell’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29/93, nel testo  risultante  dalle  modifiche  apportate  dal  d.lgs.  n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che «per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono  compiti  di direzione …  sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto»;
la disposizione è stata integralmente trasfusa nell’art. 40  del  d.lgs.  n.  165/2001  e  sulla  stessa  il  legislatore  è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo  comma  del  richiamato  art.  40,  prevedendo  che «nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità»;
per  quanto  qui  interessa,  l’art.  10  del c.c.n.l. di comparto  del  31.3.1999,  cui  rinvia  anche  l’art.  15  del c.c.n.l. del 22.1.2004, stabilisce che:
«1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001.
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di  posizione  attribuita.  Essa  è  corrisposta  a  seguito  di valutazione annuale.
Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1»;
nel caso di specie, al medesimo dipendente sono state assegnate (fatto incontestato) più posizioni organizzative ma ciò non determina una duplicazione dei compensi per l’espressa previsione contrattuale di onnicomprensività di cui all ‘art. 10 comma 1, secondo periodo, del c.c.n.l. di comparto del 31.3.1999 cit. («Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario»), non diversamente peraltro da quanto questa Corte ha affermato, in un settore di disciplina pur diverso ma non dissimile, con riguardo alla dirigenza medica, dove si è più volte chiarito che il principio di onnicomprensività non consente in alcun modo di riconoscere plurimi compensi in ragione della pluralità di incarichi o funzioni che la medesima amministrazione attribuisca al medesimo dirigente (cfr., tra le tante, Cass. n. 27668 del 2018, in cui si ribadisce che «Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’amminist razione di appartenenza o su designazione della stessa»; cui adde Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094, rispetto al caso di conferimento di una reggenza, nonché Cass. 30 marzo 2017 n. 8261 e Cass. 5 ottobre 2017 n. 23274);
pur non rinvenendosi nella giurisprudenza di legittimità affermazioni espresse in ordine alla inammissibilità della duplicazione di compensi a fronte di plurime P.O. assegnate al singolo dipendente, non sono mancate tuttavia pronunce che indirizzano verso un tale approdo esegetico, come Cass. n. 26227 dell’8.9.2023 che, in ipotesi di duplicazione di p.o. con il rischio di sovrapposizioni di remunerazioni, ha espresso l’avviso che sia consentita al più all’amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezio nalità che le compete, la facoltà di procedere a una ulteriore ‘ pesatura di sintesi ‘ che viene comunque rimessa all’organo di espressione ultima della volontà datoriale, per quanto sulla base delle pesature dei singoli incarichi svolte dal nucleo di valutazione;
non a caso anche l’RAGIONE_SOCIALE, nell’esprimere il suo orientamento applicativo (parere Ral n. 1888, cit.) a riguardo, ha rilevato, seppur con affermazione priva di carattere vincolante e di valenza di interpretazione autentica, che «l’art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio», sicché, tenuto conto del carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto, i dipendenti incaricati di p.o. possono percepire, in aggiunta allo stesso, solo quegli emolumenti espressamente previsti
e  specificamente  ammessi  dalla  contrattazione  collettiva nazionale;
tanto basta per l’accoglimento del ricorso;
la sentenza impugnata va, conseguentemente cassata, e la Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame uniformandosi al seguente principio di diritto:
«Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività  del  trattamento  economico  accessorio del personale di categoria D titolare di posizioni organizzative,  di  cui  all’art.  10  c.c.n.l.  31.3.1999, sicché non è consentito al dipendente che sia titolare di più P.O. duplicare le retribuzioni accessorie per esse previste».
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Così  deciso  in  Roma  nell’adunanza  camerale  dell’8