Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31977/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
AZIENDA COGNOME OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA UMBERTO I DI ROMA
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3581/2021 depositata il 18.10.2021, NRG 2774/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Roma, disattendendo il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha confermato il rigetto delle domande dei medici meglio indicati in epigrafe i quali, docenti presso l’ Università ‘La Sapienza’ , sostenevano di essere stati preposti alla direzione di strutture semplici dell’Azienda Ospedaliera ed avevano agito in giudizio per ottenere l’adeguamento dell’indennità perequativa di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, che era stata corrisposta includendo i valori di varie voci retributive proprie del S.S.N., ma non la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico ricoperto;
la Corte d’Appello osservava incidentalmente che i ricorrenti avevano costantemente percepito un’indennità di posizione parte variabile superiore alla retribuzione di posizione minima unificata e quindi tale da ricomprenderla;
essa poi, premesso che la disciplina invocata era stata superata da quella dettata dall’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, con il quale era stata prevista la necessaria graduazione del trattamento aggiuntivo alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed ai risultati ottenuti, ha aggiunto che era da ritenere condivisibile l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’entrata in vigore del nuovo regime non poteva essere ancorata alla maggiore o minore solerzia dei soggetti pubblici chiamati ad attuarlo e, pertanto, per il periodo successivo al 2008 i docenti universitari utilizzati nell’attività assistenziale non potevano rivendicare pretese fondate sulla disciplina previgente;
il giudice d’appello ha aggiunto che la disposizione transitoria contenuta nel richiamato art. 6 doveva essere interpretata nel senso che andava garantito il trattamento economico goduto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo e pertanto i ricorrenti, per ottenere un importo maggiore rispetto a quello percepito, avrebbero dovuto dedurre l’esistenza di « specifiche
condizioni di lavoro » e confrontare il loro trattamento, non genericamente con quello dei medici del SSN, bensì con il trattamento retributivo assicurato a dirigenti con incarichi analoghi; 2.
per la cassazione della sentenza i medici hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, mentre l’Azienda Policlinico Umberto I è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
si deve dare preliminarmente atto che il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato in data 16.12.2021, con atti di cui è ritualmente attestata la conformità agli originali telematici, al difensore dell’Azienda, quale indicato nella sentenza impugnata, presso la pec del medesimo quale indicata negli atti di notifica della sentenza stessa;
la sentenza risulta pubblicata il 18.10.2021 e notificata il 21.10.2021, sicché l’impugnazione notificata il 16.12.2021 è rispettosa del termine di cui all’art. 326 e 325, co. 2, c.p.c. ;
l’Azienda è rimasta ciononostante intimata ed il ricorso va dunque definito nel merito;
2.
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, dell’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 6, commi 1, 2, e 4, del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 3, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e sostengono, in sintesi, che fino all’adozione degli atti necessari affinché il nuovo regime di equiparazione possa funzionare, i Policlinici Universitari sono tenuti a mantenere l’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, adeguandola alle dinamiche
contrattuali della dirigenza del RAGIONE_SOCIALE e quantificandola nel rispetto dei criteri che ispiravano la normativa previgente, che può essere superata solo all’esito dell’effettiva attivazione del diverso sistema introdotto dal d.lgs. n. 517/1999;
essi aggiungono poi che la Corte territoriale, nel ritenere che la garanzia di conservazione operasse solo per i trattamenti economici in atto al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, non aveva considerato che la stessa Azienda Policlinico aveva continuato ad applicare l’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, incrementando l’indennità in ragione degli aumenti contrattuali, ed inoltre che l’ultrattività del previgente regime è l’unica strada percorribile a fronte dell’inerzia dei soggetti pubblici ( Regione, Università, Aziende Ospedaliere) tenuti ad adottare gli atti richiesti dal d.lgs. n. 517/1999;
diversamente opinando -essi precisano -dovrebbe essere denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per avere, da un lato, introdotto un blocco stipendiale senza predeterminazione di durata per un’unica categoria di personale impiegato nel Servizio Sanitario Regionale, dall’altro determinato un’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento con i dirigenti medici;
la seconda critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate nel primo motivo nonché del Protocollo di Intesa tra l’Università di Roma La Sapienza e la Regione Lazio, approvato con determinazione regionale del 2.8.2002 n. 640;
i ricorrenti precisano che il Protocollo citato non aveva disposto alcunché rispetto alla cessazione del regime perequativo ed alla sua sostituzione con il nuovo sistema stipendiale, mentre era errato il riferimento al 1.1.2008, desunto dal giudice amministrativo dal protocollo d’intesa intervenuto tra l’Università e la Regione Puglia,
sicché quel termine non poteva essere esteso anche ai policlinici universitari operanti in altre regioni;
il terzo motivo denuncia la « violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. -nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, del diritto di difesa costituzionalmente garantito e per l’errata attribuzione di oneri di allegazione e prova non spettanti ai ricorrenti »;
con esso i ricorrenti ribadiscono che la domanda era stata proposta ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 e rilevano che le allegazioni e deduzioni richiamate dalla Corte territoriale sarebbero state necessarie solo qualora l’azione fosse stata esercitata ai sensi del d.lgs. n. 517/1999;
essi addebitano pertanto alla sentenza gravata i vizi indicati in rubrica in quanto il giudice d’appello, oltre a violare il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avrebbe introdotto solo in sentenza un tema estraneo a quello sul quale le parti avevano discusso senza provocare il contradditorio;
3.
i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso l’invocata ultrattività della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 761/1979 e 102 d.P.R. n. 382/1980, pur in assenza di adeguamento dell’Azienda ospedaliera al nuovo sistema disciplinato dal d.lgs. n. 517/1999;
questa S.C. ha infatti già ritenuto che « in tema di indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 731 del 1979, spettante al personale universitario docente in servizio presso cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei
trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell’attuazione del nuovo regime, l’equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell’evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall’altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità » (Cass. 22 aprile 2022, n. 12952; conformi Cass. 22 aprile 2022, n. 12954; Cass. 24 aprile 2025, n. 10763);
a quanto argomentato dal primo dei precedenti sopra citati va fatto rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp., att. c.p.c. e ciò comporta l’accoglimento del ricorso;
3.1 va qui solo aggiunto, intanto, quanto alla decorrenza del nuovo sistema di cui al d. lgs. 517/1999, che la stessa Corte territoriale fa riferimento alla mancata adozione del l’atto aziendale necessario (v. ancora Cass. 12952 cit., punto 5.8), sicché non si vede come si potesse ritenere che già dal 2008 dovesse trovare applicazione il nuovo sistema ed anche da questo punto di vista -coinvolto dal secondo motivo -il ricorso è comunque fondato ed il momento dirimente dovrà essere verificato ex novo in sede di rinvio;
3.1 va poi brevemente considerato l’inciso della Corte di merito con cui essa ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero percepito un’indennità di posizione parte variabile superiore alla retribuzione di posizione minima unificata e quindi tale da ricomprenderla;
in proposito, va detto che, secondo principi recentemente puntualizzati da questa S.C., l’azione finalizzata ad ottenere l’indennità equiparativa non può essere esercitata vantando singole voci riconosciute ai medici del S.S.N., dovendosi appunto procedere ad un raffronto complessivo tra i diversi trattamenti al fine di verificare l’esistenza di differenze in proposito (Cass. 24 aprile 2025, n. 10763);
in realtà, dal riepilogo delle conclusioni e dei calcoli alternativi riportato nel ricorso per cassazione (pag. 8) si evince che la domanda fu formulata, tra l’altro in via principale, proprio attraverso la prospettazione di una valutazione equiparativa, come è corretto che sia, sicché l’avere la Corte territoriale argomentato sulla percezione di una certa indennità -tra l’altro senza che il riferimento sia andato all’indennità propri a della preposizione a struttura semplice -è in realtà in sé errato;
la valutazione va dunque svolta ex novo , procedendosi a comparazione complessiva dei diversi trattamenti retributivi e considerando la posizione di preposizione a struttura semplice addotta dai ricorrenti in causa, in quanto tale sistema può dirsi superato solo nel momento in cui si accerti la piena efficacia, con il completamento degli adempimenti necessari, rispetto alla singola situazione, delle nuove regole di cui al d.lgs. n. 517/1999;
4.
alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio per il nuovo esame della domanda sulla base dei principi di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.