Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17019 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 13732/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 17019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13732-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 599/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 510/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in atti, in accoglimento dell’appello dei lavoratori e in riforma della impugnata sentenza ha accertato e dichiarato il diritto dei lavoratori appellanti a percepire l’indennità per lavoro in turni avvicendati nella misura del 6% da calcolarsi sul minimo tabellare vigente al 19/12/2007, al 18/12/2010 nonché alla data di entrata in vigore del CCNL 20 giugno 2013 ed ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE a corrispondere le differenze retributive dovute nei limiti della prescrizione quinquennale.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso ai quali hanno resistito i lavoratori sopra indicati con contro ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, a i sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Col primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.1362 c.c. in ordine all’interpretazione dell’accordo nazionale 19/12/2007, dell’accordo nazionale 18/12/2010, dell’articolo 39 del CCNL 26/2/2013, nonché violazione dei principi generali e delle norme in materia di interpretazione dei contratti ex articolo 360 n. 3 c.p.c.
Nel CCNL del 2007 era stato previsto che per effetto degli aumenti contrattuali i compensi e le indennità espressi in percentuale restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo (del 6% del minimo tabellare)
La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che ad ogni nuovo accordo si determini una nuova misura (cifra fissa) dell’indennità; ben si comprende che, se ad ogni
aggiornamento contrattuale si determinano una nuova misura delle indennità, quest’ultima, se varia non può definirsi fissa.
Il termine riproporzionamento sarebbe logicamente correlato alla nuova misura; non avrebbe alcuna spiegazione invece l’interpretazione del tribunale di Venezia secondo cui in effetti fin dal CCNL 19/12/2007 le parti sociali in sede di rinnovo contrattuale hanno stabilito il congelamento di detta indennità stabilendo la conferma in cifra fissa con riproporzionamento della percentuale sulla relativa base di calcolo.
2.- Col secondo motivo si prospetta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per pronunzia extrapetita, ex articolo 360 n. 3 cpc, posto che nel ricorso alla Corte d’appello i lavoratori avevano richiesto accettarsi e dichiararsi il diritto di percepire l’indennità per lavoro in turni avvicendati nella misura del 6% da calcolarsi sul minimo tabellare alla data del 31/12/2012. La Corte d’appello aveva pronunciato extra petita così motivando: non rileva invero che nelle conclusioni dell’atto d’appello si faccia riferimento al minimo tabellare vigente al 31/12/2012, posto che le conclusioni devono essere necessariamente lette alla luce della complessiva interpretazione dell’atto di parte: nella fattispecie da tale complessiva lettura emerge chiaramente che la tesi dei lavoratori è che la percentuale del 6% si applica ai minimi tabellari introdotti dagli accordi/contratti richiamati”. La violazione in cui era incorsa la Corte, tra richiesto e pronunciato, sarebbe evidente.
3.- I due motivi sono infondati.
4.- Il primo motivo è infondato per le chiare ed ampie ragioni indicate nella sentenza gravata.
Secondo la corretta interpretazione dei vari accordi collettivi, in effetti, l’indennità per turni avvicendati doveva essere corrisposta in cifra fissa (congelata quindi rispetto agli
aumenti previsti nel corso del periodo di vigenza dei medesimi contratti collettivi) ma andava riproporzionata sulla relativa base di calcolo (stabilita da ogni singolo CCNL) e quindi spetta nella misura del 6% del minimo contrattuale, volta per volta in vigore; sicchè essa non rimane cristallizzata nella misura spettante nel 2007, come pretende la ricorrente. Se le parti contrattuali avessero voluto ancorare l’indennità al valore del 2007 l’avrebbero semplicemente scritto, com ‘ è avvenuto in altre occasioni, per altre indennità.
Il congelamento (in cifra fissa) c’è bensì stato, ma rispetto agli aumenti programmati nel periodo di vigenza degli stessi accordi collettivi, come correttamente affermato dalla Corte d’appello.
Inoltre nel contratto collettivo del 2010 si parlava di effetto sostitutivo della relativa disciplina rispetto a quello del 2007 e quindi non potrebbe esserci giammai alcun congelamento rispetto al 2007.
L’interpretazione della contrattazione operata dalla Corte appare dunque rispettosa dei canoni letterale, logico, sistematico, storico e della volontà delle parti contrattuali.
Non si capisce inoltre perché per congelare l’aumento di un’indennità al 2007 le parti avrebbero dovuto usare una formula così contorta, equivoca e diversa da quella utilizzata in altre circostanze, per conseguire il medesimo lo scopo; ad es. per l’indenn ità di maneggio danaro del 6,50% si dice semplicemente che essa è pari alla retribuzione base in vigore al 31 luglio 1984.
5.- Il secondo motivo è inammissibile perché in realtà non contiene alcuna censura e critica alla sentenza ed alle relative statuizioni; limitandosi semplicemente a richiamare pedissequamente quanto contenuto in sentenza senza però formulare specifiche censure.
6.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato
dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 11.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 1 3 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2024