Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22921 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22921 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 24091-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 364/2018;
R.G.N. 24091/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 4.2.2019, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la propria qualità di socio consigliere del consiglio d’amministrazione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché il reddito da essa presuntivamente percepito.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la carica di consigliere di una società a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015; sotto altro profilo, ha rilevato che, anche a volerla considerare tale, in virtù dell’assimilazione prevista ai fini tributari e previdenziali, si trattava di attività preesistente alla domanda di prestazione, non già di attività intrapresa successivamente alla corresponsi one di quest’ultima, di talché la fattispecie della decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione se non a condizione di un’inammissibile interpretazione analogica dell’art. 10, d.lgs. n. 22/2015.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. NOME COGNOME
ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c) , d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la carica di consigliere di una società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell’obbligo di comunicaz ione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015, e altresì per aver reputato che, anche a volerla considerare tale, l’eccepita decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione, trattandosi in specie di attività preesistente alla domanda di prestazione: ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della normativa, per come interpretata anche da questa Corte di legittimità da ult. con le pronunce nn. 846 e 1053 del 2024.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada parzialmente corretta.
Va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che ‘il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddi to , deve informare l’RAGIONE_SOCIALE entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne’, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c) , la ‘decadenza dalla fruizione della NASpI’ nel caso di ‘inizio di un’att ività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo’.
Nell’interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, questa Corte -come ricordato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente nella
memoria dep. ex art. 378 c.p.c. -ha già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e l o svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024). Si tratta di un’interpretazione cui qui va senz’altro data continuità, non potendo sul punto condividersi l’opposto convincimento dei giudici territoriali secondo cui, prevedendo testualmente l’art. 10, comma 1, che l’obbligo di comunicazione gravi sull’assicurato che ‘intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale’, la sua estensione al caso dell’assicurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un’attività lavorativa preesistente si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall’art. 14 prel. c.c.: anzitutto perché, sul piano letterale, il verbo ‘intraprendere’ può intendersi non solo nel senso letterale di ‘iniziare’, ma anche in quello di ‘appli carsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato’ (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); in secondo luogo perché, sul piano sistematico, tale interpretazione appare avvalorata dalla decadenza prevista dal l’art. 11, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 22/2015, in caso di ‘inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3’, ove si osservi che, ai sensi
dell’art. 9, comma 3, cit., ‘il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ha diritto di percepire la NASpI a condizione che comunichi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro trenta giorni dalla doma nda di prestazione il reddito annuo previsto’.
Proprio per ciò, deve ribadirsi che l’applicazione della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c) , d.lgs. n. 22/2015, al caso dell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c) , cit., che, tenendo conto dell”intenzione del legislatore’, di cui all’art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie -com’è d’uso dire con antica espressione -minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d’interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010).
Tanto premesso, deve nondimeno convenirsi con parte resistente sul rilievo che le anzidette disposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti -come nella specie acclarato dai giudici di merito -che l’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, invero, ha ormai chiarito che l’iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l’eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell’impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall’effettiva partecipazione del socio all’attività imprenditoriale ch’è propria della società: quest’ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all’iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d’amministrazione rilever à piuttosto il vincolo d’immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art. 2260 c.c., che attiene tuttavia all’esecuzione del contratto di società e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi).
Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell’applicazione della decadenza di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilit à RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale; e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l’odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele.
Si deve per completezza aggiungere che a diverse conclusioni non può indurre la previsione di cui all’art. 50, comma 1°,
lett. c-bis) , T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ‘le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica’: come s’è più volte rimarcato, la previsione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svo lgimento di una ‘attività lavorativa autonoma o di impresa individuale’ (oltre che al reddito da essa derivabile), che nella specie non è stato accertato che ricorresse; e pretendere di fondare l’applicazione della decadenza sulla mera assimilazione prevista ai fini tributari tra i redditi ritratti da una carica sociale e quelli di lavoro dipendente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell’art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell’art. 14 prel. c.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 6933 del 2024).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. La complessità della questione trattata, sulla quale il primo pronunciamento di questa Corte è posteriore alla notifica del ricorso per cassazione, suggerisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2024.