Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 17426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7088-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME EMILIA, COGNOME COGNOMENOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME DI NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
Oggetto
PARASUBORDINAZIONE
R.G.N. 7088/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 21/05/2025
CC
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistenti con mandato –
nonché contro
ACQUARO CONCETTA NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOMENOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOMENOMECOGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMECOGNOME DI NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME;
–
– intimati –
avverso la sentenza n. 156/2022 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/11/2022 R.G.N. 77/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’11 novembre 2022, la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Campobasso e in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME ed altri 60 medici esercenti in convenzione il servizio di continuità assistenziale nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise -ASREM della Regione Molise e dell’Ufficio del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise -domanda avente ad oggetto, previa disapplicazione del decreto n. 64 del 15.5.2019, con cui il Commissario ad acta aveva sospeso in via cautelativa le disposizioni dell’Accordo Decentrato Regionale per il Molise del 2007 l’erogazione delle indennità previste dagli artt. 28 (indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali pari a euro 1,70 per ogni ora di attività) e 29 (indennità di assistenza pediatrica pari a euro 1,30 per ogni ora di attività) dando mandato per il recupero di quanto indebitamente percepito dai medici negli ultimi dieci anni, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM del 22.5.2019 che vi dava esecuzione, il pagamento, sin dal maggio 2019 delle indennità predette con restituzione di quanto trattenuto
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-rigettata, l’eccezione di prescrizione, quella di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quella relativa alla sopravvenuta carenza di interesse di taluni degli istanti, accertava l’azionato diritto con esclusione, limitatamente all’indennità di assistenza pediatrica, dei medici che non erano titolari di un incarico di continuità assistenziale ma solo sostituti per i quali l’indennità in questione non era prevista.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione e nel merito di dover escludere la nullità delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell’ADR Molise 2007, non essendo emerso alcun contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale né l’aggravio di oneri non previsti, all’atto della stipulazione dell’ADR, dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, con conseguente impossibilità da parte della Region e e dell’ASREM di procedere alla riduzione unilaterale degli emolumenti in questione, secondo l’orientamento a riguardo accolto da questa Corte con la sentenza n. 11566 del 3.5.2021, e ciò in quanto, da un lato, ha disatteso una lettura delle disposizioni in esame come volte ad incrementare le quote orarie cui, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a), dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale, è ancorato il compenso dei medici con incarico di continuità assistenziale bensì ad introdurre, second o quanto consentito dall’art. 67, comma 17, dell’ACN, quote aggiuntive di compenso per la partecipazione del medico alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali quali appunto dovevano qualificarsi le indennità in questione al di là della loro
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parametrazione a ‘ciascuna ora di attività’ che costituisce un mero criterio di quantificazione senza risolversi in una forma di compenso su base oraria, in contrasto con quanto previsto dall’ACN, che richiede una determinazione di tali emolumenti in relazione al tipo e ai volumi di prestazione e dall’altro, ha negato che l’indennità di cui all’art. 28 dell’ADR potesse considerarsi una duplicazione della previsione di cui all’art. 72 dell’ACN che parimenti prevede la copertura assicurativa al mezzo proprio con cui il medico sarebbe obbligato, per l’impossibilità di fruire di un mezzo aziendale, ad espletare il servizio, parametrandolo tuttavia al costo della benzina verde così che il riconoscimento della copertura contro i danni vandalici/calamità naturali si porrebbe come rimborso più ampio e qualificato, così, concludendo, dichiarata la tempestività e congruità della documentazione (in particolare i certificati di frequenza di un corso di formazione pediatrica) attestante la ricorrenza dei presupposti legittimanti la spettanza delle indennità in questione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASREM, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti mentre la Regione Molise ed Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, si sono limitati a costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’ASREM ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8, 14 dell’ACN di Medicina Generale del 23.3.2005, 8 d.lgs. n.
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502/1992, 2-nonies d.l. n. 81/2004 conv. in l. n. 138/2004, 4, comma 9, l. n. 412/1991, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, 1339 e 1419, comma 2 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’aver erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del le disposizioni di cui all’art. 28 e 29 dell’ADR per aver queste introdotto quote orarie compenso senza alcun riferimento a particolari attività aggiuntive, comunque senza parametrare il compenso ai volumi delle corrispondenti prestazioni indennizzate e in materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1364 c.c., 4, 8 14 e 72 ACN di Medicina Generale del 23.3.2005, l’ASREM ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione dell’art. 28 dell’ADR Molise 2007, laddove esclude che la previsione si risolva in una duplicazione dell’art. 72, comma 2, dell’ACN 2005, implicante una completa copertura assicurativa sul mezzo proprio utilizzato dai medici con incarico di continuità assistenziale che non possano disporre di un mezzo aziendale per l’espletamento del servizio che ha trovato piena esecuzione nella Regione Molise
Le questioni poste -tanto quella dell’illegittimità del riferimento recato dalle previsioni di cui agli artt. 28 e 29 ADR 2007 ‘a ciascuna ora di attività’ ai fini della determinazione del quantum dovuto per contrasto con la disciplina di cui all’ANC di M edicina Generale 2005, che nell’ammettere (art. 67, comma 17) il riconoscimento di quote aggiuntive di compenso rispetto al trattamento
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risultante dalla quota oraria la cui determinazione è rimessa allo stesso ANC (art. 8, comma 2, lett. a)) ne impone la quantificazione con riferimento al volume delle prestazioni rese per effetto della partecipazione alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali quanto quella relativa all’interpretazione dell’art. 28 dell’ADR 2007 al fine di verificarne la sovrapponibilità alla previsione di cui all’art. 72, comma 2 dell’ANC 2005 e la conseguente nullità – rivestono rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione ai quali possa dirsi risolta l’incertezza interpretativa in ordine alla quaestio iuris qui posta, data dalla spettanza o meno ai medici con incarico di continuità assistenziale delle indennità di cui agli artt. 28 e 29 ADR 2007 e dalla legittimità o meno della decurtazione unilaterale operata dall’ASREM in esecuzione del decreto emesso dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise e della disposta restituzione dell’indebito per i dieci anni pregressi.
che si ritiene pertanto opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025
La Presidente (NOME COGNOME