Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24797-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 214/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/06/2024 R.G.N. 363/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.24797/2024
Ud 01/07/2025 CC
Con ricorso innanzi al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e premesso di essere assistenti amministrativi alle dipendenze dell’ente convenuto, inquadra ti nella seconda posizione economica ai sensi dell’art. 50 CCNL 2006/2009 comparto scuola, esponevano di aver svolto le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi nei periodi indicati in ricorso e di avere, per questo, percepito le indennità di mansioni superiori ma lamentavano che non era stata loro più corrisposto il trattamento di cui alla seconda posizione economica e tanto perché il Ministero aveva ritenuto che lo stesso fosse assorbito nella corresponsione dell’indennità per le mansioni superiori. Tanto premesso i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero alla corresponsione delle somme dovute per la seconda posizione economica. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 34/2023 depositata in data 12/01/2023 ha respinto il ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello avverso la sentenza. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 214/2024, depositata il 07/06/2024 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, ha respinto l’appello.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito, oltre i termini, con memoria spiegata ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussio ne.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis . 1 c.p.c..
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Ragioni della decisione:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – art. 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL scuola del 29.11.2007 -mancato riconoscimento della posizione economica. violazione della sopra citata norma di legge regolatrice della materia ai sensi dell’art. 2 della Sequenza Contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL Scuola del 29.11.2007, per quanto concerne l’emolumento a titolo di posizione economica». Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato perché non avrebbe tenuto in considerazione che l’emolumento a titolo di posizione economica dovrebbe essere sempre corrisposto rispondendo a finalità e normative differenti all’ emolumento a titolo di indennità di mansioni superiori demandato alla legge di Stabilità quanto al calcolo della quota. La Legge di Stabilità chiarisce, infatti, esclusivamente la modalità di computo dell’indenn ità da corrispondere per lo svolgimento delle mansioni superiori prendendo come parametro – e solo come tale – il trattamento complessivo in godimento dell’assistente amministrativo (che comprende la retribuzione dell’assistente amministrativo e varie voci retributive accessorie acquisite tra cui la posizione economica). Tale indennità dovrebbe essere corrisposta unitamente al trattamento complessivo di godimento dell’assistente amministrativo nel quale permangono sia la retribuzione sia le voci retributive accessorie tra cui la posizione economica. Per questa via sarebbe errata la decisione della Corte di Appello di Torino che ha ritenuto non dovuto l’emolumento a titolo di
posizione economica in quanto già ricompreso nella quota spettante a titolo di indennità di mansioni superiori.
Il motivo è fondato.
2.1. Assume in proposito rilievo il costante orientamento di questa Corte, esemplificato nel seguente principio di diritto espresso da Cass. 30/05/2024, n. 15198: in tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l’assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell’indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall’indennità.
2.2. Vale in proposito osservare, sulla scorta delle motivazioni rese dalla già citata pronuncia che l’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato».
2.3. Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale,
l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo f asce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
2.4. La disposizione in questione, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un
compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021).
2.5. All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità da riconoscere sarà, pertanto, pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da l iquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
La Corte di Appello si è discostata da questi principi e pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione