Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22800 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24797-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 214/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/06/2024 R.G.N. 363/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa :
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud 01/07/2025 CC
Con ricorso innanzi al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e premesso di essere assistenti amministrativi alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto, inquadra ti nella seconda posizione economica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 CCNL 2006/2009 comparto scuola, esponevano di aver svolto le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi nei periodi indicati in ricorso e di avere, per questo, percepito le indennità di mansioni superiori ma lamentavano che non era stata loro più corrisposto il trattamento di cui alla seconda posizione economica e tanto perché il RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che lo stesso fosse assorbito nella corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per le mansioni superiori. Tanto premesso i ricorrenti chiedevano la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per la seconda posizione economica. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 34/2023 depositata in data 12/01/2023 ha respinto il ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello avverso la sentenza. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza n. 214/2024, depositata il 07/06/2024 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, ha respinto l’appello.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, oltre i termini, con memoria spiegata ai fini RAGIONE_SOCIALEa eventuale partecipazione all’udienza di discussio ne.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis . 1 c.p.c..
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto – art. 2 RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL scuola del 29.11.2007 -mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica. [..] violazione RAGIONE_SOCIALEa sopra citata norma di legge regolatrice RAGIONE_SOCIALEa materia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Sequenza Contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL Scuola del 29.11.2007, per quanto concerne l’emolumento a titolo di posizione economica». Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato perché non avrebbe tenuto in considerazione che l’emolumento a titolo di posizione economica dovrebbe essere sempre corrisposto rispondendo a finalità e normative differenti all’ emolumento a titolo di indennità di mansioni superiori demandato alla legge di Stabilità quanto al calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota. La Legge di Stabilità chiarisce, infatti, esclusivamente la modalità di computo RAGIONE_SOCIALE‘indenn ità da corrispondere per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori prendendo come parametro – e solo come tale – il trattamento complessivo in godimento RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo (che comprende la retribuzione RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo e varie voci retributive accessorie acquisite tra cui la posizione economica). Tale indennità dovrebbe essere corrisposta unitamente al trattamento complessivo di godimento RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo nel quale permangono sia la retribuzione sia le voci retributive accessorie tra cui la posizione economica. Per questa via sarebbe errata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Torino che ha ritenuto non dovuto l’emolumento a titolo di
posizione economica in quanto già ricompreso nella quota spettante a titolo di indennità di mansioni superiori.
Il motivo è fondato.
2.1. Assume in proposito rilievo il costante orientamento di questa Corte, esemplificato nel seguente principio di diritto espresso da Cass. 30/05/2024, n. 15198: in tema di personale RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio RAGIONE_SOCIALEa riserva in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall’indennità.
2.2. Vale in proposito osservare, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe motivazioni rese dalla già citata pronuncia che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e di imputazione RAGIONE_SOCIALEa spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica e quello complessivamente in godimento RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo incaricato».
2.3. Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa riserva in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del differenziale,
l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo f asce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
2.4. La disposizione in questione, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un
compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021).
2.5. All’esito RAGIONE_SOCIALEa novella normativa, dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansioni superiori occorre tener conto RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità da riconoscere sarà, pertanto, pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da l iquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione RAGIONE_SOCIALEa fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
La Corte di Appello si è discostata da questi principi e pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione