Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26994 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
Oggetto:
assistenti
amministrativi con incarichi di dsga – differenze retributive –
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 932/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME , domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 414/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 298/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, inquadrati quali assistenti amministrativi, cat. B comparto scuola, convenivano in giudizio i Ministeri di cui in epigrafe per ottenere, in relazione alle mansioni svolte per molteplici anni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), riconducibili all’area D, il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato nel profilo di DSGA e la conseguente ricostruzione della carriera nonché il diritto al risarcimento del danno per la violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP del 18/3/1999 e il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori ai sensi dell’art. 69 del c.c.n.l. Scuola 1994/1997.
Il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte la domanda e riconosceva il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive tra quanto eventualmente erogato e l’indennità spettante ex art. 69 c.c.n.l. per i soli incarichi conferiti fino all’a.s. 2011/2012.
La Corte d’appello di Brescia confermava tale pronuncia.
Riteneva che non potesse essere applicato al pubblico impiego l’art. 2103 cod. civ. e che quindi l’assegnazione a mansioni superiori non potesse dar luogo a promozione automatica.
Escludeva che i ricorrenti potessero essere considerati lavoratori a tempo determinato, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo
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indeterminato con il Ministero ed essendo destinatari di incarichi conferiti su base volontaria.
Riteneva corretto il riconoscimento delle differenze retributive ex art. 69 del c.c.n.l. per gli incarichi conferiti fino all’a.s. 2011/2012 per essere intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 108/2016 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio dell’affidamento, il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore).
Escludeva, infine, la ricostruzione della carriera considerato che gli appellanti non avevano conseguito il passaggio di ruolo.
Avverso tale sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
Le Amministrazioni hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 69 del CCNL 4/8/1995 e violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Sostengono l’erroneità della sentenza là dove ha ritenuto di riconoscere in favore dei dipendenti solo l’indennità di cui all’art. 69 del CCNL in luogo del pieno trattamento previsto per le mansioni di DGSA.
Assumono che il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare in concreto l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e riconoscere la progressione economica prevista dalla contrattazione collettiva per i DGSA (con scatti stipendiali maturati per anzianità di servizio).
Il motivo è infondato.
2.1. Occorre ricordare che l’ art. 69, comma 1, del CCNL Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995 a cui rinvia l’art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL del Comparto scuola 2006-2009,
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sottoscritto il 29 novembre 2007, rubricato ‘Indennità di funzioni superiori e di reggenza’ nella sua originaria formulazione stabiliva, al primo comma, che: « Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento ».
Il medesimo CCNL Scuola del 29 novembre 2007 quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 200607 prevede all’art. 56, commi 4 e 5 che : «4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47. 5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti ».
A sua volta l’art. 47 al quale tale disposizione rinvia, prevede, per quel che qui rileva « 1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività ».
L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di
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svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (« A decorrere dall’anno scolastico 2012 -2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi »), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato ».
Sono stati così stabiliti dal legislatore i criteri di determinazione dell’indennità per lo svolgimento di tali mansioni modificandosi il meccanismo di calcolo già previsto dall’art. 69 del CCNL 4/8/1995 (« differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento») e prevedendosi che detta indennità dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, che non può pertanto essere assorbita dall’indennità.
2.2. Assume in proposito rilievo l’orientamento di questa Corte, esemplificato nel principio di diritto espresso da Cass. 30 maggio 2024, n. 15198 (e richiamato da Cass. 13 luglio 2025, n. 19259) secondo cui l’art. 1, comma 45, della citata legge n. 228/2012 è disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001,
perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e, come detto, ne avevano quantificato l’ammontare in misura « pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento ». La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte cost. n. 108/2016).
2.3. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 71 del 2021 ‘nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di
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direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore’, ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità.
Più nel dettaglio, la Corte costituzionale ha anzitutto chiarito che la garanzia apprestata dall’art. 36 della Costituzione non esclude la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso e tale è da considerare l’incarico di DSGA svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità all’assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo servizio a tempo determinato convenuto con l’Amministrazione.
Secondo la Consulta, in particolare, ‘il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza -e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997 )’.
‘Infine, sotto il profilo della progressione di carriera, l’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020), e il combinato disposto dell’art. 2, comma 6, del decreto -legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) -convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) -e dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante « Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », hanno previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l’accesso al profilo di DSGA da parte dell’assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell’esercizio delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta (sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo delle procedure selettive riservate, nonché, per l’attribuzione dei posti, la valorizzazione dell’attività concretamente svolta ‘.
Sulla legittimità costituzionale della disposizione in rilievo il Giudice delle leggi si è nuovamente pronunciato, da ultimo, con l’ordinanza n. 78/2024.
2.4. All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione
economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
2.5. Secondo la tesi dei ricorrenti, invero, i principi affermati dalla sopra citata Cass. 15198/2024 non sarebbero applicabili in caso di illegittima assegnazione alle mansioni superiori, riconducibile al comma 5 e non al comma 4 dell’art. 52.
Anche tale deduzione è infondata.
C ome già affermato da questa Corte (Cass. 20 agosto 2024, n. 22958/2024), la delega conferita alla contrattazione collettiva dal comma 6 non si riferisce al comma 5 ( 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore ) ma ciò non è ostativo al riconoscimento del trattamento retributivo nei termini previsti dalla contrattazione collettiva perché i commi 4 e 5 vanno letti congiuntamente e tenendo conto del principio generale enunciato dall’art. 40 dello stesso decreto. Inoltre, il comma 5 altro non è se non applicazione della norma generale dettata dall’art. 2126 cod. civ. sicché in caso di assegnazione a mansioni superiori affetta da nullità il trattamento retributivo non può eccedere quello previsto per l’ipotesi dell’assegnazione legittima.
2.6. Tale essendo il quadro normativo, la pretesa qui all’esame porterebbe ad eludere il divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228//2012 e violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Sostengono che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’art. 1, commi 44 e 45, riguarderebbe la diversa fattispecie dell’assegnazione a mansioni superiori ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a) e comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (e cioè per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate nel termine ivi indicato le procedure per la copertura dei posti vacanti) e non quella dell’assegnazione per l’intero anno scolastico.
Il motivo è infondato per le medesime considerazioni svolte con riguardo al motivo che precede.
4.1. Nella già citata sentenza n. 15198/2024 è stato evidenziato che: ‘L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (si veda il punto sub 2.1. che precede), al successivo comma 45 aggiunge che: « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato ».
4.2. Le espressioni « livello iniziale » del trattamento del DGSA e « complessivamente in godimento » del trattamento dell’assistente amministrativo, quali termini per il confronto, escludono ogni dubbio ermeneutico.
Inoltre, l’interpretazione proposta dal motivo contrasta all’evidenza con il tenore letterale della norma che fa riferimento anche alla copertura di posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico e non al solo conferimento delle mansioni ai sensi del comma 4 dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della clausola 4 in relazione all’asserito trattamento deteriore rispetto ai DGSA di ruolo.
Il motivo è infondato.
6.1. Come si rileva dalla disciplina sopra riportata, non si discute nello specifico di rapporti di lavoro a termine ma di incarichi temporanei accessori che si innestano su rapporti a tempo indeterminato già
costituiti e che avevano comportato uno stabile inquadramento come assistente amministrativo di ruolo.
Non è, dunque, invocabile l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile.
Va richiamata, pur con i necessari adattamenti al caso concreto nel quale non viene in rilievo un ufficio direttivo in senso proprio, la giurisprudenza di questa Corte resa in materia di reiterati incarichi di funzioni dirigenziali dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate ( ex plurimis Cass. 23 gennaio 2023, n. 2397) in relazione ai quali si è ritenuto che innestandosi tali incarichi su un rapporto di lavoro subordinato già esistente, non è riconoscibile alcun risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine.
6.2. Come già evidenziato da questa Corte (v. le pronunce già sopra citate) la disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata ‘nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore’, ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità.
6.3. Alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale, risulta, inoltre, ancora più evidente l’inconferenza, nella fattispecie, della questione profilata da controparte relativa alla pretesa discriminazione, in virtù della clausola 4 della direttiva 1999/70, tra l’assistente amministrativo che svolge funzioni di DSGA e il DSGA di ruolo che progredisce nell’anzianità retributiva. Ciò in quanto gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le funzioni superiori di DSGA non sono lavoratori a termine destinatari delle tutele apprestate dal legislatore nazionale e comunitario per tale tipologia di lavoratori precari, ma sono dipendenti pubblici a tempo indeterminato che
percepiscono una retribuzione commisurata all’effettiva anzianità di servizio oltre ad un’indennità di mansioni superiori calcolata secondo il meccanismo di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, come detto, costituzionalmente legittimo.
6.4. Tanto esclude la necessità di una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Ma esclude anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE posto che non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui la questione dell’interpretazione della norma comunitaria non sia rilevante ai fini della decisione o quanto si verta in ipotesi di ‘ acte clair’ – la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso -configurante un ‘ acte éclairé’ – nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Cass. 4 dicembre 2022, n. 36776).
Nello specifico, a ben guardare, la questione controversa attiene non all’interpretazione della direttiva bensì alla qualificazione, secondo il diritto interno, dell’incarico di svolgimento di funzioni diverse rispetto a quelle attribuite al momento dell’assunzione a tempo indeterminato.
6.5. Né potrebbe valere a sostegno della tesi dei ricorrenti l’art. 59 del CCNL del 2007.
A termini di tale disposizione (Contratto a tempo determinato per il personale in servizio): «1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente
CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali ».
Si tratta di una disciplina relativa ad ipotesi del tutto diverse da quella oggetto di causa (si pensi, ad esempio, al caso dell’ATA inserito anche nelle graduatorie di istituto o provinciali dei docenti cui venga attribuita una supplenza in qualità di docente ovvero all’ATA inserito nelle graduatorie permanenti per DSGA cui sia conferito un incarico di supplenza per il profilo di DSGA).
Peraltro, l’ATA incaricato di svolgere le funzioni di DSGA non è in aspettativa senza assegni, ma continua a percepire lo stipendio in godimento quale assistente amministrativo e mantiene la titolarità della sede anche se assume incarichi annuali per un tempo superiore ai tre anni.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 3, 36 e 117 Cost. in quanto la corte d’appello avrebbe fatto applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi 44 e 45 della legge n. 228/2012, disposizioni affette da illegittimità costituzionale.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato da questa Corte (v. le pronunce già sopra citate) la disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata ‘nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore’, ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità.
Alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale, risulta, inoltre, ancora più evidente l’inconferenza, nella fattispecie, della questione profilata da controparte relativa alla pretesa discriminazione, in virtù della clausola 4 della direttiva 1999/70, tra l’assistente amministrativo che svolge funzioni di DSGA e il DSGA di ruolo che progredisce nell’anzianità retributiva. Ciò in quanto, come
evidenziato, l’assistente amministrativo che svolge funzioni superiori di DSGA è già equamente retribuito con il meccanismo di cui all’art. 1, comma 45, della L. n. 228/2012, come detto costituzionalmente legittimo, che prevede che ‘La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 (assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori) è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato’ .
Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Si lamenta che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno da violazione della clausola 5.
Il motivo è infondato.
In realtà il rigetto di detta domanda è implicito nell’affermata insussistenza di contratti a tempo determinato e di una precarietà da tutelare.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 36 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 97 della Cost. e dell’art. 32, comma 5, della legge n. 182/2010.
Là dove si dovesse ritenere insussistente il vizio di omessa pronuncia di cui al quinto motivo, si lamenta che sia stata respinta la domanda risarcitoria.
Il motivo è infondato.
Come detto, non vi era alcuna precarietà da tutelare né alcun comportamento illegittimo o abusivo fonte di responsabilità risarcitoria.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME