Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27277 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27277  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17287-2024 proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutte rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE  –  RAGIONE_SOCIALE LIGURIA -AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GENOVA;
– intimato –
avverso  la  sentenza  n.  59/2024  della  CORTE  D’APPELLO  di GENOVA, depositata il 06/03/2024 R.G.N. 160/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/07/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
R.G.N. 17287/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/07/2025
CC
FATTI DI CAUSA
 Le  odierne  ricorrenti,  dipendenti  del  RAGIONE_SOCIALE  con  qualifica  di ‘assistente amministrativo’, premettendo di aver svolto mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, adivano il Tribunale per ottenere la condanna del  Ministero  al  pagamento  delle  differenze  retributive  per  lo svolgimento delle predette mansioni.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive per gli incarichi conclusi sino all’a.s. 2012/2013 quantificate giusta il metodo di calcolo vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge di Stabilità 2013.
La Corte di Appello di Genova rigettava l’appello proposto dalle lavoratrici, evidenziando che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 71/2021, aveva confermato la legittimità costituzionale del metodo di calcolo e dell’assorbimento degli emolumenti, attesa la conformità della normativa censurata rispetto al principio di cui all’articolo 36 primo comma Cost., dal momento che l’art. 1 comma 45 della legge n. 228/2012 assicura all’assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico previsto per il DGSA al livello iniziale della progressione economica (con richiamo anche alla ordinanza n. 108/2016).
Pertanto, l’attuale meccanismo con decorrenza dall’anno scolastico 2013  comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l’azzeramento  del  compenso  per  le  mansioni  superiori,  con assorbimento della posizione economica.
Proponevano ricorso per cassazione le dipendenti, assistito da due motivi illustrato da memoria.
L’amministrazione rimaneva intimata.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  si  denuncia  la  violazione  e  falsa applicazione  delle  norme  di  diritto  –  art.  2  della  sequenza contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL scuola del  29.11.2007  (art.  360  n.  1  punto  3  c.p.c) -mancato riconoscimento della posizione economica.
La corte distrettuale ha erroneamente confermato la sentenza di  primo  grado  senza  un’effettiva  analisi  della  posizione  dei singoli dipendenti ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione  che  ha  ritenuto  non  dovuto  alcunchè  a titolo di indennità di mansioni superiori e a titolo di posizione economica successivamente all’a.s. 2012/2013.
In particolare, le ricorrenti hanno  sottoposto  a  critica  la sentenza  impugnata  che  non  ha  riconosciuto l’autonomia dell’emolumento  a  titolo  di  indennità  di  mansioni  superiori rispetto a quello a titolo di posizione economica.
 Con  il  secondo  motivo  si  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione  delle  norme  di  diritto  –  art.  52  del  D.Lgs.  n. 165/2001  (art. 360 n. 1 punto 3 c.p.c.) –  mancato riconoscimento indennità di mansioni superiori.
La corte territoriale non ha riconosciuto ai ricorrenti la retribuzione  loro  spettante  per  aver  svolto  mansioni  nel  loro profilo  superiore  in  violazione  del  quarto  comma  dell’art.  52 D.Lgs. n. 165/2001.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione.
Questa  Corte  ha  avuto  modo  di  trattare  recentemente  la questione del trattamento retributivo degli assistenti amministrativi svolgenti mansioni superiori con riferimento al periodo successivo all’anno scolastico 2012/2013 con la pronuncia del 30/05/2024, n. 15198, cui si intende dare seguito
in quanto condivisibile e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che “La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato”. Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico,
dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura “pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”.
La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il  minuendo,  costituito  dal  trattamento  previsto  in  favore  del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica,  rispetto  alla  previsione  contrattuale,  il  sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.
Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata “nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di  direttore  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”, ha per il resto
superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che “il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro”, ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né “manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo “sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato” (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).” (Corte Cost. n. 71/2021).
All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a
mano  a  mano  che,  per  effetto  dell’anzianità  di  servizio,  si incrementa il sottraendo.
Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
Ciò posto, la corte territoriale ha richiamato i suddetti principi senza effettuare in concreto il doveroso accertamento di fatto ai fini  della  verifica  della  sussistenza  o  meno  in  concreto  del differenziale  che  comporta  il  progressivo  azzeramento  della indennità a titolo di mansioni superiori al crescere dell’anzianità, limitandosi a richiamare esclusivamente i principi affermati dalla Corte Costituzionale.
Conseguentemente,  la  sentenza  impugnata  va  cassata  con rinvio ai fini del compimento dell’accertamento in fatto conformemente ai principi enunciati in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 01 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME