Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26095-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1930/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2024 R.G.N. 2899/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Personale ATA -Svolgimento in fatto funzioni DSGA.
R.G.N. 26095/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 01/07/2025
CC
1.
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado di rigetto delle domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati.
Essi, allegato di essere inquadrati nel profilo ATA, area B, dell’amministrazione scolastica, deducevano di aver svolto in fatto le funzioni superiori di DSGA (direttore dei servizi generali ed amministrativi) nei periodi e presso gli istituti indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e chiedevano l’integrale riconoscimento dello svolgimento di dette funzioni ai fini giuridici ed economici.
Assumevano essere illegittima la decurtazione/assorbimento dell’equivalente retributivo della ‘posizione economica’ raggiunta quale ATA con gli emolumenti retributivi loro spettanti a titolo di indennità per le funzioni superiori prevista per l’assunzione di incarico in sostituzione di DSGA.
La sentenza di appello, in assenza di motivi di gravame sul punto, confermata la prescrizione dei crediti anteriori al 19.12.2014, in ragione della normativa applicabile ratione temporis, escludeva l’esistenza di crediti retributivi in favore dei lavoratori.
NOME e NOME propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
I ricorrenti in cassazione depositano altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’art. 62
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
del c.c.n.l. Scuola del 29.11.2007 ed il conseguente mancato riconoscimento della posizione economica pretesa.
I ricorrenti in cassazione insistono che la posizione economica è emolumento distinto e separato rispetto all’indennità di mansioni superiori che va conseguentemente sempre corrisposto, richiamano a conferma dell’assunto quanto da questa S.C. statuito nella sentenza n. 15198 del 2024.
Con il secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed il mancato riconoscimento dell’indennità di mansioni superiori.
I lavoratori contestano che la Corte d’appello non si sia espressa distintamente sulla spettanza dell’indennità per lo svolgimento di mansioni superiori e sul diritto al pagamento dell’indennità di posizione economica considerandoli erroneamente un unico emolumento.
Il primo motivo non può essere accolto alla luce di quanto affermato da questa Corte in Cass. n. 15198 del 2024.
Le motivazioni ivi svolte sono integralmente condivise dal Collegio, che, non essendo emerse nuove questioni, ad esse si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Per completezza se ne riportano i passaggi essenziali:
‘ L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall’anno scolastico 2012 2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere
mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato». Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione
contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente
9.
amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021). All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva’.
Alla luce di quanto innanzi esposto, è dunque evidente che, per un verso, il primo mezzo è inammissibile in quanto di fronte all’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei crediti anteriori al 19.12.2014 continua ad invocare una disciplina
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
contrattuale, quella richiamata nella rubrica del primo motivo, non più applicabile ratione temporis, è altresì infondato sulla scorta delle considerazioni innanzi riportate.
Al riguardo va brevemente rimarcato che nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente accertato che, effettuando la comparazione tra i due trattamenti, con le modalità indicate dagli artt. 44 e 45 della l. n. 228 del 2012 – e quindi non più tra i trattamenti iniziali di inquadramento, ma tra il livello retributivo in godimento dall’assistente amministrativo incaricato e quello di DSGA, quindi in armonia con l’insegnamento di questa Corte innanzi ricordato – non vi fosse alcuna differenza retributiva in capo ai lavoratori qui ricorrenti in cassazione, richiamando quanto sul punto già verificato anche dal giudice di prime cure (cfr. sentenza di appello pag. 3).
Detto accertamento fattuale non è più rivedibile.
Conclusivamente, come anticipato, le censure svolte nel mezzo non possono trovare accoglimento.
Il secondo motivo è inammissibile.
Nella sentenza di appello si è dato atto (cfr. pag. 2) dell’abbandono in appello della domanda ex art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001.
Le parti ricorrenti per rispettare i requisiti di autosufficienza avrebbero dovuto innanzi tutto dimostrare di aver riproposto la questione, rigettata in primo grado, in appello, laddove, per converso, nulla è sul punto argomentato nel motivo.
In ogni caso, quanto al dedotto svolgimento in fatto delle mansioni di DSGA, vale quanto esposto al punto che precede.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano in considerazione del consolidamento solo in tempi recenti della giurisprudenza di legittimità sulle questioni qui all’attenzione.
5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1.7.2025