Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3992 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 3992 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26061/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO unitamente all’ AVV_NOTAIO
-controricorrenti- nonché contro
NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello di Genova n. 146/2024 depositata il 06/06/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Gli odierni controricorrenti, unitamente a NOME COGNOME, tutti dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE come operatori socio-sanitari con mansione di barellieri all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE benché formalmente assegnati alla RAGIONE_SOCIALE, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità per i servizi di malattie infettive prevista dall’art. 86 del CCNL del Comparto sanità del 21 maggio 2018. A sostegno della domanda hanno dedotto di aver svolto continuativamente le medesime mansioni dall’assunzion e e di aver percepito la suddetta indennità sotto la vigenza del precedente CCNL, che la disciplinava all’art. 44 ; in tal modo, hanno invocato il comportamento concludente dell’RAGIONE_SOCIALE , che aveva sempre loro corrisposto l’indennità in questione , lamentando anche la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti che svolgevano le medesime mansioni all’interno del servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma risultavano formalmente assegnati al reparto RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), ai quali la medesima indennità sarebbe stata corrisposta anche nella vigenza del nuovo contratto collettivo, almeno sino al maggio 2020.
La C orte d’appello di Genova, adita dai lavoratori soccombenti in primo grado, ha accolto la domanda sul presupposto che le ragioni addotte dall’RAGIONE_SOCIALE a sostegno della mancata corresponsione dell’indennità fossero legate esclusivamente ad aspetti amministrativi/contabili, di formale assegnazione ai servizi, prescindendo del tutto dall’effettiva attività lavorativa svolta.
Viceversa, ad avviso dei giudici genovesi, senza la necessità di indagare sulla corretta interpretazione delle previsioni dei contratti collettivi, quanto alla nozione di reparti di ‘malattie infettive’ -neppure in contestazione tra le parti -, la pretesa risultava giustificata in ragione del comportamento concludente dell’RAGIONE_SOCIALE, che aveva sempre riconosciuto l’indennità richiesta come forma di trattamento di maggior favore agli operatori che prestavano il proprio servizio nel reparto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la difficoltà di tale reparto, idonea a giustificare l’erogazione di un adeguato incentivo. In questo senso, nella sentenza impugnata si evidenzia altresì che la diversa determinazione assunta dall’RAGIONE_SOCIALE con la nuova contrattazione collettiva ha determinato una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono la stessa attività, che appartengono alla stessa qualifica e che prestano il loro servizio all’interno del medesimo reparto ospedaliero (RAGIONE_SOCIALE).
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi, illustrati da memoria, cui hanno opposto difese i dipendenti indicati in epigrafe con controricorso, mentre NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, v a dichiarata l’inammissibilità del controricorso per tardività, in quanto risulta depositato solo in data 3 febbraio 2025 a fronte della notificazione del ricorso, avvenuta il 5 dicembre 2024, e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni stabilito d all’art. 370 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, comma 6, 8, 9 del CCNL del Comparto Sanità Normativo 1994 -1997
Economico 1994 -1995, dell’art. 86 , commi 6, 8, 9, 10 del CCNL del Comparto Sanità 2016 -2018, degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, e 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001, considerati sia singolarmente sia in associazione tra loro. La sentenza impugnata viene censurata laddove ha ritenuto applicabile l’indennità ex art. 86, commi 6 lett. c) e 9, del CCNL del Comparto Sanità del 2018 per il semplice rischio infettivo in assenza di attività svolta in un servizio di malattie infettive e discipline equipollenti. Si contesta, inoltre, che nel pubblico impiego privatizzato possano essere riconosciuti trattamenti economici in deroga alle previsioni contrattuali in forza di fatti concludenti ovvero del principio di parità di trattamento.
Con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’a rt. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, commi 6, 8, 9 del CCNL del Comparto Sanità Normativo 1994 -1997 Economico 1994 -1995, dell’art. 86 , commi 6, 8, 9, 10 del CCNL del Comparto Sanità 2016 -2018 considerati sia singolarmente sia in associazione tra loro, nonché, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto di esaminare, nonostante le deduzioni delle parti, il reale rischio infettivo a cui deve essere sottoposto il lavoratore, ove pure si intenda che l’indennità oggetto di causa (art. 86 CCNL 2018 e 44 CCNL 1995) spetti sulla base del semplice rischio infettivo.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo mezzo.
L’art. 86 del CCNL Comparto sanità del 21 maggio 2018, per quel che qui rileva, prevede che:
« 6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D. M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell’ambito del confronto regionale di cui all’art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.
Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un’indennità mensile, lorda di € 28,41, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l’indennità del comma 6.
Al personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all’assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A e B, assegnato ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) è corrisposta una indennità giornaliera di €1,03.
Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b) e c) è corrisposta l’indennità giornaliera di cui al comma 6. 10. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista d al medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
Le indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. ».
Nei medesimi termini si esprimeva già l’art. 44 del CCNL del 1° settembre 1995 nel prevedere, sempre nei limiti di interesse, che:
« 6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000.
nei servizi di malattie infettive: L. 10.000.
Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI, e VII, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un’indennità mensile, lora di lire 55.000, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l’indennità del comma 6.
Al personale appartenente alle posizioni funzionali di III e IV livello retributivo -ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all’assistenza assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettera c), è corrisposta una indennità giornaliera di L. 2.000.
In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 43, comma 2, punto 2 ), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
Le indennità previste nei giorni 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. »
Di conseguenza, in proposito va confermata l’interpretazione resa da questa Corte già con riferimento alla indennità giornaliera per il personale infermieristico prevista dall ‘ art. 44, comma 6, lett. a), b) e c) del CCNL del 1995, nel senso che la spettanza dell ‘ emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicché essa compete solo al personale addetto ai servizi – intesi quali articolazioni strutturali dell ‘ organizzazione RAGIONE_SOCIALE – di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub-
intensiva (così, Cass. Sez. L., 14/01/2021, n. 550, nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. L, 17/03/2022, n. 8794).
La sentenza impugnata è, dunque, errata, in quanto ha riconosciuto il diritto degli attuali controricorrenti unicamente in virtù della prassi aziendale e del principio di parità di trattamento, reputando irrilevante l’interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi, incontestato, peraltro, che i dipendenti non fossero assegnati ai servizi espressamente contemplati dalla normativa pattizia.
Occorre, dunque, fare applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte sulla necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo e sulla impossibilità per il datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti diversi da quelli previsti dal CCNL (fra molte, Cass. Sez. L, 10/03/2021, n. 6715, secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, l ‘ atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la RAGIONE_SOCIALE all ‘ azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto, sicché esso non può far sorgere in capo ad altri dipendenti un diritto soggettivo al medesimo trattamento).
Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dell’ulteriore mezzo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifico che i dipendenti non sono addetti a reparti di malattie infettive, di terapia intensiva o sub-intensiva, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della originaria domanda.
Considerato l’alt alenante senso delle decisioni di merito, può disporsi la compensazione delle spese dei primi due gradi, mentre va disposta la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo mezzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché da COGNOME NOME.
Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna i controricorrenti e NOME COGNOME al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/01/2026.
La Consigliera
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME