Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4676  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11254-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la DELEGAZIONE RAGIONE_SOCIALEA REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, – controricorrente – avverso la sentenza n. 1460/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 50/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO. RILEVATO
R.G.N. 11254/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
-che, con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta a conguaglio RAGIONE_SOCIALE‘indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere co n l’ RAGIONE_SOCIALE con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l. Regione Calabria n. 9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva RAGIONE_SOCIALEa tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver  questa ritenuto non aver il COGNOME provato che attraverso le procedure da individuarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, L.R. n. 9/2007, dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali si fosse pervenuti ad una determinazione dei criteri di computo tali da comportare la necessaria inclusione RAGIONE_SOCIALEa tredicesima mensilità;
-che  per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorre  il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 6, L.R. n. 9/2007, 111 Cost. e 1362 e ss. c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente accollato al ricorrente l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa nozione di retribuzione prevista dal piano di incentivo all’esodo  dei  dipendenti  RAGIONE_SOCIALE  approvato  con  delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale n. 748/2007 e richiamato nel contratto risolutivo del rapporto di lavoro ed in ogni caso di aver fornito
tale prova del resto desumibile dalla circolare A.R.S.S.A. n. 18/2007 prodotta in atti nonché dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, fermo restando che il contratto di risoluzione del rapporto non recava, né nel test o né nell’allegato A, alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo RAGIONE_SOCIALE‘indennità incentivante;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, il ricorrente lamenta il carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione con cui la Corte  territoriale, nel disporre secondo  il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza in ordine alle spese di lite, non ha dato conto RAGIONE_SOCIALEa  mancata  compensazione  RAGIONE_SOCIALEe  stesse,  giustificata  dal repentino  mutamento  di  orientamento  circa  l’oggetto  del giudizio;
-che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 1748/2017 e ribadito da numerose successive decisioni, alle cui motivazioni si rinvia, per il quale nel concetto di ‘retribuzione lorda’ previsto dall’art. 7 l. Regione Calabria 2.3.2005 n. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2011, la norma di interpretazione autentica di cui a ll’art. 44 l. Regione Calabria 13.6.2008, n. 15 che disponeva in senso contrario, interpretazione che non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale che, limitandosi ad effettuare il calcolo matematico RAGIONE_SOCIALEe somme dovute, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo RAGIONE_SOCIALE‘indennità incentivante;
-che il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla  Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione,
che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  assorbito  il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023