Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
Il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 238.675,75 in favore di NOME COGNOME, per differenze sull’indennità supplementare ex art. 28 legge regionale Puglia n. 7/2002.
Il COGNOME, cessato dal servizio in data 1.9.2005 in forza dell’incentivo all’esodo ex art. 28 legge regionale Puglia n. 7/2002, aveva chiesto le differenze sull’indennità supplementare, in ragione del trattamento economico di dirigente, per avere svolto l’incarico di dirigente facente funzioni dell’Ufficio Ragioneria del RAGIONE_SOCIALE dal 1.2.2005 al 31.8.2005.
La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda del COGNOME.
Il giudice di appello, richiamata la delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 1072 del 16.7.2002, secondo cui alla determinazione dell’indennità supplementare concorrono le voci strutturali della retribuzione, costituite dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e dalla retribuzione di posizione, nonché il rateo della tredicesima mensilità, ha ritenuto il carattere occasionale delle mansioni superiori svolte dal COGNOME ed ha valorizzato la circostanza che nel periodo dal 1.2.2005 al 31.8.2005 lo stipendio tabellare del medesimo, erogato in base alla categoria economica di appartenenza D6, era rimasto immutato, mentre l’indennità per i ‘facenti funzione’ era stata liquidata a parte, in via transitoria ed aggiuntiva.
Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indennità incentivante di esodo è composta dagli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali o elargiti a titolo di ristoro o indennizzo per la particolare
gravosità delle mansioni richieste, e considerato il carattere temporaneo e provvisorio dell’incarico dirigenziale, la Corte territoriale ha equiparato l’indennità accessoria corrisposta per l’espletamento delle superiori mansioni dirigenziali agli emolumenti occasionali o elargiti a titolo di ristoro o indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste.
Ha inoltre considerato irrilevante la mancanza di contestuale avvio, da parte della Regione Puglia, delle procedure per la copertura del posto, in quanto l’incarico dirigenziale era stato conferito al COGNOME temporaneamente e provvisoriamente pochi mesi prima della risoluzione del rapporto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria
La Regione Puglia ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con l’unico motivo, di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 28, comma 6, della legge regionale Puglia n. 7/2002, nonché dell’art. 1, comma 6, della legge regionale Puglia n. 7/2005.
Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto il carattere occasionale dell’incarico dirigenziale assegnato al COGNOME, senza considerare la natura e la complessità delle funzioni affidate al medesimo e l’effettivo esercizio delle medesime, con pienezza di poteri e di responsabilità.
Si evidenzia che per definizione lo stipendio è destinato a remunerare la prestazione del dipendente e che la prestazione svolta dal ricorrente aveva carattere dirigenziale.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha infatti accertato che lo stipendio tabellare corrisposto al COGNOME nel periodo dal 1.2.2005 al 31.8.2005 era stato erogato in base alla categoria economica di appartenenza D6 ed era rimasto immutato, mentre l’indennità per i ‘facenti funzione’ gli era stata liquidata a parte, in via transitoria ed aggiuntiva.
Il ricorso, nel sostenere che nel mese di agosto 2005 il COGNOME ha percepito lo stipendio da dirigente, tende dunque alla rivisitazione del fatto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Inoltre, il ricorso non confuta in alcun modo la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la temporaneità dell’incarico dirigenziale è desumibile dal la circostanza che la Regione Puglia lo aveva conferito al COGNOME pochi mesi prima della data di risoluzione del rapporto, nonostante quest’ultima fosse ben nota alle parti che avevano già negoziato al riguardo sin dal 3.6.2004.
L’interpretazione della Corte territoriale è inoltre conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che in ordine alle previsioni contenute nella L.R. Calabria n. 8 del 2005 (analoghe a quelle contenute nell’art. 28, comma 6, della legge RAGIONE_SOCIALE Puglia) ha affermato il principio secondo cui l’indennità di esodo incentivante è composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (Cass. n. 1914/2017, richiamata da Cass. n. 29971/2017).
Si è in particolare ritenuto che il riferimento della L.R. n. 8 del 2005 cit. alla retribuzione lorda induce a ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo di cui alla lett. c dell’art. 52 CCNL 14.9.2000 del RAGIONE_SOCIALE, applicabile ratione temporis (si è dunque rilevato che tra le medesime non si rinviene la indennità di struttura che, volta ad indennizzare le mansioni, proprie degli addetti alle strutture speciali, assume la natura di
compenso inerente allo specifico settore considerato, compenso che viene erogato fintantoché l’adibizione allo speciale settore permane). Principio che, mutatis mutandis, vale anche per l’indennità per i ‘facenti funzione’ che viene qui in considerazione.
Questa Corte ha inoltre sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011 si è limitata a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 perché, con efficacia retroattiva, aveva stabilito che l’art. 7, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2005 dovesse essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda ai fini indicati andasse escluso il rateo di tredicesima mensilità.
Sicché si è precisato che tale pronuncia non ha prodotto alcun effetto caducatorio sull’ art. 52 lett. c) del CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE Locali del 14.9.2000, il che vale in linea generale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.2.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME