Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7849 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27740-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 545/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 942/2019;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2025
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 10 maggio 2021, la Corte d’Appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Trani, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del Comune di Barletta, di cui era no dipendenti, avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli istanti, assegnati dal Comune datore all’RAGIONE_SOCIALE con il profilo professionale di cancelliere o, il COGNOME di assistente giudiziario alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. n. 221/1998 (poi sostituita dall’indennità di amministrazione di cui al CCNL di comparto del 19.5.1995) con condanna dell’Ente al pagamento dell’importo maturato a tale titolo;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi individuare il trattamento economico dei lavoratori distaccati alla luce RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro in essere con l’ente distaccante , dovendo pertanto escludersi la contaminazione tra i trattamenti economici previsti da diverse discipline negoziali di settore, come attesta il prevedere a carico dell’amministrazione distaccataria l’onere relativo al solo trattamento economico fondamentale, restando irrilevante la natura delle mansioni e compiti svolti dai lavoratori distaccati;
che per la cassazione di tale decisione ricorre tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Barletta;
che entrambe le parti hanno poi depositato memoria.
CONSIDERATO
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che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 27/1981 come modificato dall’art. 1, comma 325, l. n. 311/2004 e 2, comma 1, l. n. 221/1988, lamentano a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa invocata, assumendo debba leggersi nel senso del suo essere diretta a remunerare il personale amministrativo addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie che assicurano il corretto funzionamento di tali uffici a prescindere dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria;
che il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 17742/2017, Cass. n. 20049/2016, Cass. n. 19916/2016), alla quale si intende dare continuità, secondo cui è irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal RAGIONE_SOCIALE ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità di amministrazione, prevista dall’art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, dall’art. 28 del CCNL del 16.2.1999, per essere l’indennità correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, diversa e distinta, per effetto RAGIONE_SOCIALE disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione RAGIONE_SOCIALE fonte RAGIONE_SOCIALE sua regolazione, legale e/o contrattuale, non ammettendosi alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che l’art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all’art. 70 del D. Lgs.
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165/2001, pone, al comma 12, a carico dell’ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’onere relativo al solo trattamento economico fondamentale; che il ricorso va dunque rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione