Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9447-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE LIGURIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI IMPERIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 207/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/11/2023 R.G.N. 32/2023;
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2025
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2 novembre 2023, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, peraltro limitata alla statuizione sulle spese processuali che compensava, sulla domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il preteso diritto al riconoscimento giuridico ed al trattamento economico spettante a titolo di indennità di funzioni superiori relativamente alle espletate mansioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per essere stata la predetta indennità decurtata RAGIONE_SOCIALE‘elemento 2^ posizione economica di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 ex art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Sequenza Contrattuale, dichiarava prescritti i crediti relativi all’anno scolastico 2014/2015 per essere stato il ricorso notificato nell’ottobre 2019 e, per i re stanti periodi, rigettava la domanda. La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE discende dall’aver e questa ritenuto da un lato, stante la natura pubblica del rapporto, decorrente nel corso del medesimo il termine quinquennale di prescrizione dei crediti vantati e, dall’altro, infondata la pretesa azionata sul piano economico, per essere stata l’indennità di funzioni superiori, dovuta agli assistenti amministrativi incaricati RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni di DSGA per i periodi successivi all’1.1.2013 correttamente calcolata dall’amministrazione ai sensi dei commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228/2012 che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di funzioni superiori, prevedono, non più il riconoscimento di
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un’indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento, ma un’indennità pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale e quello complessivamente in godimento RAGIONE_SOCIALE‘assistente amministrativo incaricato, comprensivo dunque RAGIONE_SOCIALEa posizione economica loro spettante. La Corte RAGIONE_SOCIALE ha altresì ritenuto infondata la pretesa all’inquadramento giuridico nel superiore livello di DSGA, conseguente all’adibizione continuativa alle mansioni corrispondenti a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata copertura dei relativi posti in organico, essendo tale conseguenza espressamente esclusa in relazione all’esercizio di fatto di mansioni superiori dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo RAGIONE_SOCIALE
I ricorrenti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4, c.c., lamentano la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa dalla Corte RAGIONE_SOCIALE, e sostengono che il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di situazione giuridica soggettiva -la maturazione di differenze conseguenti all’erroneo computo di una voce retributiva che nel rinnovarsi giorno dopo giorno va considerata in atto nella sua integrità e non soggetta ad estinzione tempo per tempo.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Sequenza Contrattuale prevista dall’art. 62 CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, le ricorrenti lamentano a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE l’aver e erroneamente disconosciuto l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe distinte voci retributive
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rivendicate l’indennità di funzioni superiori e la posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007 -le quali, a detta RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti medesime, dovevano essere riconosciute e corrisposte entrambe, non essendo la seconda suscettibile di assorbimento da parte RAGIONE_SOCIALEa prima.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 69, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995 (richiamato dall’art. 146 CCNL 29.11.2007), le ricorrenti lamentano la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALE che ha negato le differenze retributive maturate a titolo di indennità di funzioni superiori, da computarsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘invocata disciplina contrattuale collettiva, assumendo essere le differenze rivendicate frutto del mancato riferimento alla norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 228/2012, viceversa dalle ricorrenti tenuta presente e censurata come costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con il principio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro di cui all’art. 36 Cost.
Il primo motivo si rivela manifestamente infondato, dovendosi considerare che, in materia di pubblico impiego la prescrizione decorre sempre in costanza di rapporto (cfr. Cass. S.U. n. 36197/2023) tanto più in fattispecie come la presente in cui si è in presenza di rapporti a tempo indeterminato e, perciò stabili, sui quali semplicemente si innestano gli incarichi temporanei di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe diverse mansioni di DGSA.
Il secondo motivo risulta, di contro, inammissibile investendo una domanda (la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica che si assume asseritamente non corrisposta alle ricorrenti) su cui la Corte RAGIONE_SOCIALE non ha pronunciato, essendosi questa limitata a statuire in ordine al criterio di
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computo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di funzioni superiori dovuta in relazione all’espletamento da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DGSA e mancando nel ricorso proposto la denuncia RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronunzia a riguardo.
Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che deve fare univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata derivante dalla relativa omissione con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale ( Cass. S.U. n. 36197/2013).
Il terzo motivo deve ritenersi infondato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024) secondo cui la previsione recata dai commi 44 e 45 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 228/2012 ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa riserva in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori.
Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all’assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».
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La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.
Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano,
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dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021).
All’esito RAGIONE_SOCIALEa novella normativa, dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansioni superiori occorre tener conto RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.
Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la
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qualifica di inquadramento in ragione RAGIONE_SOCIALEa fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025
La Presidente NOME COGNOME