Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31089 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3441-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDICOGNOME
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDICOGNOME
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 753 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MESSINA, depositata il 20 luglio 2017 (R.G.N. 788/2015).
R.G.N. 3441/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/05/2024
giurisdizione Indennità di fine lavoro e dottorato di ricerca.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il dottor NOME COGNOME ha chiesto di condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine lavoro prevista dall’art. 2, comma 130, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, del la legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso, sulla base del rilievo che l’indennità spetta soltanto per le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e non anche per la diversa attività di dottorato di ricerca.
2. -Con la sentenza n. 753 del 2017, depositata il 20 luglio 2017, la Corte d’appello di Messina ha accolto il gravame del dottor NOME COGNOME e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale, ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante di fruire RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine lavoro e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 4.000,00, maggiorato d’interessi come per legge.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la legge 3 agosto 1998, n. 315, ha obbligato anche i beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca all’iscrizione alla Gestione separata . La contribuzione previdenziale non assolverebbe ad alcuna funzione, se fosse precluso l’accesso alle corrispondenti tutele riconosciute dall’ordinamento.
L’attività svolta nell’àmbito del dottorato di ricerca è riconducibile a una collaborazione coordinata e continuativa con l’Università.
3. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
4. -Il dottor NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 130, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2009, n. 191, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, lettera c ), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, in riferimento al combinato disposto degli artt. 61, comma 1, e 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 luglio 1998, n. 210, all’art. 7 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘università e RAGIONE_SOCIALEa ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 agosto 1998, n. 315.
La Corte d’appello di Messina avrebbe errato nel riconoscere anche ai partecipanti al dottorato di ricerca l’indennità una tantum prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003.
-Il controricorrente ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità del ricorso, imputando all’RAGIONE_SOCIALE di non avere indicato quale, tra i motivi tratteggiati dall’art. 360 cod. proc. civ., sia stato proposto e quale disciplina sia stata violata. L’impugnazione non sarebbe neppure rispettosa del principio di ‘ autosufficienza ‘ , in quanto
non trascriverebbe e non allegherebbe i documenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALEe censure.
L’eccezione è priva di pregio , in tutti i profili in cui si articola.
2.1. -È perspicua l’indicazione dei vizi che, ad avviso del ricorrente, inficiano la sentenza impugnata: i giudici d’appello avrebbe ro violato la legge e dunque il vizio dedotto è conforme al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
A tale riguardo, il ricorrente menziona in maniera analitica le disposizioni che ritiene siano state violate e compie un’accurata ricognizione del quadro normativo di riferimento, senza demandare a questa Corte una verifica esplorativa che esorbita dai suoi compiti istituzionali di depositaria RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia.
2.2. -Né il ricorso contravviene al principio di ‘ autosufficienza ‘ .
Le doglianze interpellano questa Corte su una questione eminentemente interpretativa e non postulano il richiamo ad atti e documenti. La vicenda di fatto, inoltre, si snoda attraverso passaggi pacifici e risulta delineata in modo particolareggiato, così da consentire agevolmente il sindacato sull’adombrata violazione di legge .
Il ricorso soddisfa, pertanto, le prescrizioni di specificità imposte dal codice di rito.
-Il ricorso è fondato.
-Si controverte sull’indennità introdotta in via sperimentale, per il biennio 20102011, dall’art. 2, comma 130, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 191 del 2009 e prorogata per il 2012 dall ‘art. 6, comma 1, lettera c ), del d.l. n. 216 del 2011, come convertito.
La legge, per i soli casi di fine lavoro, riconosce «una somma liquidata in un ‘ unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l ‘ anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all ‘ articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui all ‘ articolo 2,
comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335», a patto che soddisfino le seguenti condizioni: i collaboratori devono operare «in regime di monocommittenza» (lettera a ) e devono aver conseguito «l ‘ anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro» (lettera b ); con riguardo all ‘ anno di riferimento, dev’essere «accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all ‘ articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno» (lettera c ); i collaboratori devono risultare «senza contratto di lavoro da almeno due mesi» (lettera d ); devono risultare accreditate «nell ‘ anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all ‘ articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995» (lettera e ).
Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i titolari di redditi da lavoro autonomo che derivino dall’esercizio di arti o professioni.
5. -La legge è inequivocabile nel circoscrivere l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine lavoro ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa regolati dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, riconducibili «a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore» (comma 1, primo periodo).
Questa Corte ha già posto in risalto la portata selettiva del riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal d.lgs. n. 276 del 2003, che concorre a tipizzare i rapporti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità (Cass., sez. lav., 5 marzo 2024, n. 5812, richiamata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa e concernente l’indennità di disoccupazione di cui all’art. 2, commi 51 e seguenti, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92).
Il dottorato di ricerca, per contro, è assoggettato a una normativa speciale, che ne individua la finalità nell’offerta RAGIONE_SOCIALEe «competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione» (art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 210 del 1998), subordinandone l’istituzione a una specifica procedura (art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 210 del 1998).
A fronte del ruolo preminente RAGIONE_SOCIALEa ricerca e RAGIONE_SOCIALEa formazione accademica, n on si configura un’attività stricto sensu riconducibile a un progetto, nei termini enucleati dall’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 , e destinata a coordinarsi con l’organizzazione del committente.
Il riferimento legislativo a uno specifico progetto, al regime di monocommittenza, all’organizzazione e all’oggetto sociale del committente, evoca una realtà empirica e normativa che diverge dall’attività tipica di un dottorato di ricerca , sottoposta, ben prima RAGIONE_SOCIALEe innovazioni introdotte con il d.lgs. n. 276 del 2003, a una distinta disciplina.
L’assimilazione tra il dottorato di ricerca e le collaborazioni imperniate su un progetto non è avvalorata, dunque, da indici persuasivi.
Non è senza significato che l’art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 22 maggio 2017, n. 81, abbia introdotto nell’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, un comma 15bis (in tal senso, pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
La previsione richiamata, a decorrere dal primo luglio 2017, riconosce l’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS -COLL non solo ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ma anche «agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data».
Tale disciplina, nel suo carattere innovativo, riveste un innegabile valore ermeneutico anche per le disposizioni applicabili nel presente giudizio, concernenti un’indennità strutturalmente e funzionalmente affine.
La necessità d’introdurre un’apposita previsione, applicabile a decorrere da una determinata data e accompagnata anche dalla necessaria definizione RAGIONE_SOCIALEa pertinente aliquota contributiva, conferma che il dottorato di ricerca non può essere omologato alle collaborazioni coordinate e continuative, già contemplate nella normativa pregressa, e presenta una spiccata peculiarità, che si estrinseca in una regolamentazione autonoma.
-Alla stregua di tali elementi testuali e sistematici, a diverse conclusioni non possono indurre le considerazioni svolte nella sentenza impugnata e nel controricorso.
6.1. -Quanto all’iscrizione alla Gestione separata, che la sentenza d’appello valorizza (pagina 4), non è di per sé risolutiva.
La legge, difatti, considera come presupposto primario e indefettibile per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennità l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che faccia sorgere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata.
Non è sufficiente, pertanto, la mera iscrizione alla Gestione separata.
6.2. -È irrilevante che, in altri frangenti, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia riconosciuto anche ai dottorandi di ricerca l’indennità di fine lavoro ( diffusamente, su tale punto, pagine 12, 13 e 14 del controricorso).
La natura indisponibile degl’interessi coinvolti non consente di conferire valenza cogente a un episodico contegno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: il riconoscimento del diritto presuppone il rigoroso accertamento dei requisiti di legge e non può essere ancorato ai comportamenti concludenti tenuti in diversi contesti e di per sé sprovvisti di ogni efficacia vincolante.
7. -La sentenza impugnata, nel riconoscere l’indennità di fine lavoro anche ai partecipanti al dottorato di ricerca, è incorsa, dunque, nelle violazioni di legge denunciate nel ricorso.
8. -La sentenza d’appello dev’essere cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: «L’indennità di fine lavoro, disciplinata dall’art. 2, comma 130, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2009, n. 191, e prorogata per il 2012 dall’art. 6, comma 1, lettera c ), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, non spetta ai partecipanti a un dottorato di ricerca universitario, attività non riconducibile alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, individuate ai fini RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità in esame».
9. -Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa, pertanto, può essere decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
10. -Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo possono essere compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione interpretativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione