Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3341 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15717-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 195/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 697/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 23 aprile 2018 , la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE e rigettava la
R.G.N. 15717/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con qualifica di dirigente ed incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Affari Generali, Legali e Contenzioso, al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessivi 137 giorni;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sul presupposto dell’accertata notevole autonomia nell’organizzazione delle proprie ferie riconosciuta ai dirigenti di unità operativa complessa dalla ASP di RAGIONE_SOCIALE i cui responsabili si erano inoltre mostrati attenti a sollecitare la fruizione delle ferie residue di tutto il personale, che il COGNOME non si fosse mai attivato al fine di ottemperare a tali richieste e non avesse provato la sussistenza di esigenza aziendale che di quella fruizione fossero ostative;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de l CCNL 15.12.1996 per l’Area RAGIONE_SOCIALE, tecnica e amministrativa e del CCI 8.6.2000 e 36 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della situazione di fatto per cui la mancata fruizione delle ferie da parte del ricorrente sarebbe addebitabile all’RAGIONE_SOCIALE che, mentre il ricorrente, in vista del collocamento in quiescenza, stava fruendo delle ferie residue, andava ad attribuirgli l’incarico di Coordinato re amministrativo implicante il rientro in servizio e l’interruzione delle ferie così residuate all’atto del pensionamento ;
-che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver disconosciuto il dato, documentato in atti e non contestato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativo al numer o delle giornate di ferie non godute cui commisurare la relativa indennità;
-che, rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, frutto di un palese travisamento del ricorrente, dato che la Corte territoriale si limita a dar conto del ridursi in prossimità della cessazione del rapporto delle
giornate di ferie non godute da 209 alle dedotte 137 (la Corte territoriale infatti puntualizza solo quanto già allegato dal ricorrente circa la fruizione di giornate di ferie nel periodo antecedente e successivo all’attribuzione dell’incarico di Coordinatore amministrativo ), deve dirsi parimenti inammissibile il primo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’esito dell’accertamento istruttorio compiuto, valutazione per la quale la co rte stessa avrebbe ritenuto non provata la sussistenza di esigenze aziendali ostative alla fruizione negli anni precedenti al collocamento in quiescenza del residuo ferie accumulato;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.1.2024