Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6870/2023 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, e rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Roma, INDIRIZZO
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li difende e rappresenta per legge;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 688/2022, pubblicata il 13 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, docente immessa in ruolo il 1° settembre 2018 e assunta in precedenza con numerosi contratti a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la loro condanna a pagare € 1.427,11, oltre interessi legali a titolo di indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, durante i quali il suo rapporto con la RAGIONE_SOCIALE era cessato il 30 giugno.
Essa ha dedotto che i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l’8 giugno di ogni anno, data di conclusione RAGIONE_SOCIALEe lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette fer ie e non fosse mai stata collocata in congedo d’ufficio.
Il Tribunale di Monza, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 119 del 2022 ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 688/2022, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono difesi con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 54, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, i docenti come lei fossero da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni. Tale disposizione avrebbe comportato esclusivamente il dovere dei dirigenti scolastici di garantire agli insegnanti la possibilità di usufruire RAGIONE_SOCIALEe ferie nei periodi contrattualmente previsti, ossia durante la sospensione RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche come definita dai calendari scolastici regionali.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Milano, essa sarebbe rimasta a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso fra la fine RAGIONE_SOCIALEe lezioni (di solito, l’8 giugno) e il termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno).
L’interpretazione seguita dal giudice di appello avrebbe portato alla conseguenza paradossale che tutti gli insegnanti assunti fino al 30 giugno avrebbero beneficiato di un periodo di ferie superiore rispetto a quello previsto contrattualmente e che quelli di ruolo, invece, avrebbe avuto un debito orario di almeno 30 giorni.
La Corte d’appello avrebbe, quindi, confuso il termine RAGIONE_SOCIALEe lezioni, avvenuto, nella specie, l’8 giugno, e il termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche, che corrispondeva al 30 giugno.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 13, comma 9, e 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, in quanto queste disposizioni prevedevano che le ferie fossero godute durante i periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche e non in quello di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni.
L’art. 1, comma 54, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 avrebbe introdotto una disciplina speciale moRAGIONE_SOCIALEata su quella prevista dall’art. 13, comma 9, del CCNL Scuola 2006/2009.
Una volta terminate le lezioni il docente avrebbe cessato di svolgere una didattica frontale generalizzata, ma sarebbe stato sempre a disposizione RAGIONE_SOCIALEa scuola e avrebbe svolto tutta una serie di ulteriori attività correlate all’insegnamento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e degli artt. 28 e 29 CCNL del 29 novembre 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 del TU n. 297 del 1994 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’attività didattica non si sarebbe esaurita in quella di insegnamento, ma avrebbe compreso pure quella funzionale all’insegnamento , e che il citato art. 74 avrebbe prescritto che le attività didattiche si svolgessero dal 1° settembre al 30 giugno.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di privilegiare un’interpretazione comunitariamente orientata degli artt. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 54, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88 e con l’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa CDFUE.
Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 13, comma 8, e 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, perché la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che il datore di lavoro, in presenza di un calendario RAGIONE_SOCIALE prestabilito, dovesse comunicare previamente i giorni di ferie residui sull’assunto che il docente dovesse considerarsi in ferie dopo la fine RAGIONE_SOCIALEe lezioni.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 e la violazione degli artt. 2 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 RAGIONE_SOCIALEa CDFUE in quanto la Corte d’appello di Milano avrebbe errato nel sostenere che il termine sospensione si riferisse anche al tempo successivo al termine RAGIONE_SOCIALEe lezioni e non solo ad altri periodi RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE.
Sarebbe stata pure erronea l’interpretazione data dal giudice di appello RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa S.C. n. 14268 del 2022, la quale avrebbe espressamente preso in considerazione la legge n. 228 del 2012.
Con il settimo motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c., in quanto la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe né provato né allegato di averla avvisata di essere in ferie e RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, ove non avesse chiesto di goderne, avrebbe perso l’indennità sostitutiva.
Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione del principio di non discriminazione e RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro perché l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa seguita dalla corte territoriale avrebbe discriminato in maniera irragionevole i lavoratori assunti fino al 30 giugno rispetto a quelli di ruolo.
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie durante il periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso RAGIONE_SOCIALEa perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale RAGIONE_SOCIALEa scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell’anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del RAGIONE_SOCIALE, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all’art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche; durante la rimanente parte RAGIONE_SOCIALE‘anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell’anno RAGIONE_SOCIALE di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio – ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia – sono godute, entro l’anno RAGIONE_SOCIALE successivo, sempre nei periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica.
Il successivo art. 19 RAGIONE_SOCIALEo stesso CCNL – relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato – dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie, le stesse sono liquidate al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE (e, comunque, RAGIONE_SOCIALE‘ultimo contratto stipulato n el corso RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie nei periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie durante i periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE, si dà luogo al pagamento sostitutivo RAGIONE_SOCIALEe stesse al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie nei periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni che si
verificano tra il primo e l’ultimo giorno di scuola – come fissati dal calendario RAGIONE_SOCIALE – dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE in cui, secondo il calendario RAGIONE_SOCIALE, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEe ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘anno 2012.
L’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione RAGIONE_SOCIALEa presente disposizione, oltre a comportare il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (i n relazione all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere RAGIONE_SOCIALEe ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto
inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto RAGIONE_SOCIALEa monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l’art. 1, commi da 54 a 56, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale RAGIONE_SOCIALEe ferie per il personale RAGIONE_SOCIALEa scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce RAGIONE_SOCIALEe ferie nei giorni di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte RAGIONE_SOCIALE ‘ anno la fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine RAGIONE_SOCIALEe lezioni o RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale RAGIONE_SOCIALEa scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del
pubblico impiego e, dunque, all’obbligo di godere (anche d’ufficio) RAGIONE_SOCIALEe ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi RAGIONE_SOCIALEe ferie, con disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 54, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente RAGIONE_SOCIALEa scuola è stata introdotta una disciplina speciale, moRAGIONE_SOCIALEata su quella già prevista dall’art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine RAGIONE_SOCIALEa scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine RAGIONE_SOCIALEe lezioni o RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere RAGIONE_SOCIALEe ferie. La disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di interpretare le norme interne e, tra esse, l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall’art. 1, comma 55, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 in conformità alle norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16), nell’interpretare l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione RAGIONE_SOCIALEa quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l’art. 7, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che
comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all ‘interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 – in quanto presupposto RAGIONE_SOCIALEa imputabilità al lavoratore del mancato godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva RAGIONE_SOCIALEe ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso RAGIONE_SOCIALEa perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente RAGIONE_SOCIALE, durante i giorni di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei
giorni compresi fra la fine RAGIONE_SOCIALEe lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente RAGIONE_SOCIALE non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire RAGIONE_SOCIALEe ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento RAGIONE_SOCIALEe stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa sezione RAGIONE_SOCIALEa S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata RAGIONE_SOCIALE‘approvazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 in materia di ferie.
Ne deriva l’accoglimento dei motivi esposti.
Il nono e il decimo motivo, con i quali la ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 158 c.p.c., degli artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72 del d.l. n 69 del 2013 e degli artt. 97, 102 e 106 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, 19, paragrafo 1, comma 2, TUE e 47 CD FUE non devono essere esaminati, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEe precedenti censure.
Il ricorso è accolto quanto ai primi otto motivi, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire RAGIONE_SOCIALEe ferie durante il periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEe lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso RAGIONE_SOCIALEa perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto , l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7,
par. 2, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine RAGIONE_SOCIALEe lezioni e il 30 giugno di ogni anno ›› .
P.Q.M.
La Corte,
accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi dal primo all’ottavo del ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito adeguandosi ai principi qui affermati, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 19