Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28496-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALENOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo
Oggetto
Prestazioni previdenziali RAGIONE_SOCIALE, indennità ex fissa
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
studio dell ‘ avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 439/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 1043/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
16/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.3.2019, la Corte d ‘ appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire dall ‘ RAGIONE_SOCIALE l ‘ indennità c.d. ex fissa;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l ‘ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi, parimenti poi illustrati con memoria;
che, chiamata la causa all ‘ adunanza camerale del 16.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 27, CCNL per i dipendenti del settore RAGIONE_SOCIALEco, dell ‘ art. 6, ult. co., RAGIONE_SOCIALE convenzione e dell ‘ art. 11, ult. co., del regolamento approvati con accordo sindacale dell ‘ 8.6.1994, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE convenzione e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento, anche con riferimento agli artt. 1363, 1366 e 1370 c.c. nonché all ‘ art. 1229 e all ‘ art. 2697 c.c., ed altresì omessa pronuncia in relazione alle previsioni dell ‘ art. 6, ult. co., RAGIONE_SOCIALE convenzione e dell ‘ art. 11,
ult. co., del regolamento cit., in relazione all ‘ art. 1229 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE costituisse un fondo a ripartizione, invece che un fondo con accantonamento nominativo individuale, e avere conseguentemente escluso l ‘ esigibilità RAGIONE_SOCIALE prestazione sul presupposto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE avesse dimostrato sia l ‘ illiquidità del credito che il corretto assolvimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione impostigli dalla convenzione e dal regolamento;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE convenzione e del regolamento approvati con l ‘ accordo sindacale dell ‘ 8.6.1994, in relazione all ‘ art. 1411 c.c., per avere la Corte territoriale negato che la prestazione c.d. ‘ex fissa’ contemplata dalle fonti collettive costituisse contratto a favore di terzo, con conseguente sua irrevocabilità a fronte dell ‘ accettazione del beneficiario;
che, al riguardo, reputa il Collegio di dover richiamare i principi affermati in fattispecie pressoché sovrapponibili da Cass. nn. 20904 e 20911 del 2023;
che in tali pronunce si è anzitutto rilevato che il RAGIONE_SOCIALE costituito presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE per la corresponsione RAGIONE_SOCIALE prestazione previdenziale RAGIONE_SOCIALE istituita in luogo RAGIONE_SOCIALE precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici di tipo associativo e con finalità mutualistiche, analogamente ai fondi aziendali di cui all ‘ art. 2117 c.c., non identificandosi esso con l ‘ RAGIONE_SOCIALE, che ne è solo ‘gestore’ (‘con contabilità separata’ e con espressa previsione che ‘le spese di amministrazione sono addebitate al RAGIONE_SOCIALE‘: art. 9 RAGIONE_SOCIALE Convenzione);
che la posizione specifica dell ‘ RAGIONE_SOCIALE rispetto alle obbligazioni assunte dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli iscritti è pertanto
assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa , atteso che, essendo l ‘ Istituto incaricato dal RAGIONE_SOCIALE di corrispondere agli iscritti le prestazioni nell ‘ ambito (e nei limiti) RAGIONE_SOCIALE provvista costituita dai contributi versati nel patrimonio del RAGIONE_SOCIALE, la sua è da considerarsi propriamente un ‘ obbligazione di facere che ha come destinatario il RAGIONE_SOCIALE delegante, non già l ‘ iscritto beneficiario RAGIONE_SOCIALE prestazione, nei cui confronti viceversa non assume alcuna obbligazione propria;
che tanto in particolare si desume non solo dall ‘ art. 6, ult. co., RAGIONE_SOCIALE Convenzione, secondo cui ‘l’ Istituto risulta esonerato dall ‘ obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza RAGIONE_SOCIALE necessaria disponibilità finanziaria’, ma soprattutto dalla previsione del comma precedente, secondo cui la mancata reintegrazione RAGIONE_SOCIALE liquidità nel termine di due mesi dalla richiesta, cui sia seguita l ‘ impossibilità dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento delle prestazioni richieste dagli iscritti aventi diritto, obbli ga ‘il RAGIONE_SOCIALE‘ (e non l’ RAGIONE_SOCIALE, appunto) al pagamento degli interessi;
che, coerentemente con tali premesse, Cass. nn. 20904 e 20911 del 2023, cit., hanno escluso che la convenzione avesse ad oggetto un contratto a favore di terzo nell ‘ ambito del quale l ‘ RAGIONE_SOCIALE figurerebbe come promittente, escludendo, per conseguenza, che la previsione dell ‘ art. 6, ult. co., RAGIONE_SOCIALE convenzione cit., possa sospettarsi d ‘ illiceità per contrasto con l ‘ art. 1229 c.c., non rispondendo l ‘ RAGIONE_SOCIALE in proprio dei debiti del RAGIONE_SOCIALE e non potendo perciò la clausola in questione costituire in alcun modo una ipotesi di limitazione preventiva RAGIONE_SOCIALE responsabilità del debitore per dolo o colpa grave;
che, tanto premesso, affatto correttamente i giudici territoriali hanno condotto l ‘ accertamento circa l ‘ incapienza e l ‘ illiquidità del RAGIONE_SOCIALE avendo riguardo all ‘ insufficienza complessiva RAGIONE_SOCIALE
provvista a soddisfare già le numerosissime domande anteriori a quella presentata dall ‘ odierna parte ricorrente, non senza rilevare che il successivo accordo sindacale del 24.6.2014, stipulato tra le medesime parti collettive che hanno istituito il RAGIONE_SOCIALE, ha avuto come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del RAGIONE_SOCIALE stesso (in relazione al quale, peraltro, oltre alla messa in liquidazione del RAGIONE_SOCIALE, è stato previsto il pagamento rateale delle prestazioni in favore di coloro che avevano maturato il diritto alla prestazione);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione del carattere recentissimo delle pronunce cui qui s ‘ è data continuità;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell ‘ adunanza camerale del 16.10.2024.