Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19681-2018 proposto da:
NOME COGNOME, DI COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3553/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2017 R.G.N. 1071/2014;
Oggetto
indennità di disoccupazione involontaria
soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio e trasporto
R.G.N. 19681/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione involontaria, negata dall’INPS sul presupposto, condiviso dalla Corte di merito, dell’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al d.P.R. n.602/1970 (quali le cooperative aventi ad oggetto, come nella specie, lavori di facchinaggio e trasporto merci);
ricorrono, avverso tale sentenza, i soci lavoratori in epigrafe indicati, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria; resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, l’INPS;
CONSIDERATO CHE
sulla doglianza devoluta con il mezzo d’impugnazione, per violazione di legge, questa Corte ha già maturato un consolidato orientamento concernente l’insussistenza dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono, come nella specie , le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602/1970 (cfr., da ultimo: Cass., Sez. Lav., 5 marzo 2024, nn. 5947 e 5935; Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2024, n. 4636; nonché: Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30552; Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2022, n. 29976; Cass., Sez. Lav., 20 settembre 2021, n. 25399; Cass.,
Sez. Lav., 14 settembre 2021, n. 24693; tutte nel solco di: Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2020, n. 10778);
devono essere condivise, pertanto, le conclusioni cui questa Corte è giunta, con ampie argomentazioni alle quali si rinvia, sulla scorta di una ricognizione (che si ha qui per integralmente richiamata) del dato normativo, che ha trovato puntuale conferma in tutti i precedenti più recenti, e gli argomenti prospettati nel ricorso non inducono a rimeditare il solido principio dell’esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’elenco allegato al d.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino all’entrata in vigore della L.n.92/ 2012, e la conseguente insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva (ex aliis, Cass. n. 5935/2024 cit. e i numerosi precedenti ivi richiamati);
il ricorso è, pertanto, da rigettare e il recente consolidamento dei principi dianzi enunciati consiglia la compensazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.