Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5073-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
TERMINE LUDOVICO;
-intimato – avverso la sentenza n. 1384/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 715/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Indennità disoccupazione
R.G.N. 5073/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, collaboratore a progetto della RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto la domanda di disoccupazione di cui all’art.15, co.6 d.lgs. n.22/15 (DIS -COLL) relativa a 60 giorni rispetto ai quali non erano stati pagati i contributi dalla società.
Riteneva la Corte d’appello che fosse dovuta l’indennità operando il principio di automaticità della prestazione anche in favore dei lavoratori parasubordinati.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria.
Termine NOME è rimasto intimato.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, commi da 26 a 32 l. n.335/95, 15 d.lgs. n.22/15 , in relazione all’art.2116 c.c. Sostiene che il principio di automaticità delle prestazioni non opera in favore delle collaborazioni coordinate continuative o a progetto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (Cass.30474/24), con orientamento cui s’intende dare continuità, ha già deciso caus a analoga alla presente avente ad oggetto l’indennità di disoccupazione chiesta da un lavoratore parasubordinato. È stato in particolare affermato che, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione
mensile denominata RAGIONE_SOCIALE, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, co .26, l. n335/95 il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art.2116, co.1 c.c.
La soluzione deve ribadirsi anche per i lavoratori a progetto, accomunati ai collaboratori coordinati continuativi dall’art.15, co.1 d.lgs. n.22/15. In particolare, anche per i collaboratori a progetto vale quanto osservato dalla richiamata ordinanza riguardo ai collaboratori coordinati continuativi (punto, 5), ovvero che il citato art.15, nel disporre che l’indennità RAGIONE_SOCIALE sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3), conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati. Lo stesso deve dirsi per il successivo comma 6: nel prevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, esso discorre di contribuzione accreditata.
Riguardo specificamente il collaboratore a progetto, questa Corte ha deciso in termini identici con la pronuncia n.31303/24.
Conclusivamente la sentenza va accolta non essendosi la Corte d’appello attenuta al suesposto principio e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso del riportato orientamento di legittimità sul tema.
P.Q.M.