Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26501-2020 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato presso il loro indirizzo PEC
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 42 del 2020 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 29 aprile 2020 (R.G.N. 88/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 26501/2020
COGNOME
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione DIS-COLL e assegnisti di ricerca all’Università.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 42 del 2020, depositata il 29 aprile 2020, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva riconosciuto l’indennità di disoccupazione denominata DIS -COLL al dottor NOME COGNOME titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Padova , in virtù di un contratto cessato il 31 maggio 2016.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’indennità RAGIONE_SOCIALE spetta agli assegnisti di ricerca, in quanto la legge li qualifica come collaboratori coordinati e continuativi, assoggettati all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Le innovazioni introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, nel sancire espressamente la tutela per la disoccupazione, hanno una portata meramente esplicativa della disciplina già vigente.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo di ricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il dottor NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dell’art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art . 7, comma 1, della
legge 22 maggio 2017, n. 81, all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata, abbia erroneamente riconosciuto il diritto del dottor COGNOME di ottenere, nell’anno 2016, l’indennità DIS -COLL, introdotta per gli assegnisti di ricerca soltanto a decorrere dal primo luglio 2017.
2. -Il ricorso è fondato.
3. -Nell’odierno giudizio viene in rilievo, ratione temporis , la previsione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, «una indennità di disoccupazione mensile denominata RAGIONE_SOCIALE», in attesa dell’attuazione di quegli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, che prefigura l’art. 1, comma 7, lettera a ), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tale indennità è stata riconosciuta ai «collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione».
L’art. 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015 ha esteso la tutela anche agli «eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016». Permane intatta la platea dei beneficiari, identificati nei collaboratori coordinati e continuativi.
L’unica peculiarità della disciplina di proroga risiede nel fatto che non si applichi la disposizione dell’art. 15, comma 2, lettera c ), del d.lgs. n. 22 del 2015, che subordina l’erogazione dell’indennità alla condizione che i richiedenti «possano far valere, nell ‘ anno solare in cui si verifica l ‘ evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari
almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell ‘ importo che dà diritto all ‘ accredito di un mese di contribuzione».
4. -Il quadro normativo muta radicalmente in virtù dell’art. 7, comma 1, della legge n. 81 del 2017, che inserisce un comma 15bis nell’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015.
A decorrere dal primo luglio 2017, il legislatore riconosce la DISCOLL «ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con la borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data»
Anche agli eventi di disoccupazione successivi al primo luglio 2017 non si applica la richiamata previsione dell’art. 15, comma 2, lettera c ), del d.lgs. n. 22 del 2015.
La normativa sopravvenuta puntualizza, infine, che «per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DISRAGIONE_SOCIALE, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliqu ota contributiva pari allo 0,51 per cento», a decorrere dal primo luglio 2017.
5. -La disciplina dettata dall’art. 7 della legge n. 81 del 2017 si rivela dirimente per il corretto inquadramento del caso di specie.
Il dato testuale è univoco nell’estendere agli assegnisti di ricerca l’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS -COLL soltanto a far data dal primo luglio 2017.
Nessun elemento avvalora la diversa lettura propugnata dalla sentenza d’appello e dal controricorrente, che conferisce allo ius superveniens un carattere meramente esplicativo delle disposizioni già racchiuse nel comma 1 dell’art. 15 , al fine di restituire razionalità e coerenza al sistema nel suo complesso.
N on solo la normativa non si qualifica come l’interpretazione autentica della disciplina previgente, ma reca elementi che
contraddicono tale qualificazione: spicca, tra questi, l’indicazione di un preciso discrimine temporale (luglio 2017), che mal si concilia con il carattere interpretativo. All’interpretazione autentica, difatti, è connaturata l’estensione anche per il passato di quella variante di senso che il legislatore ha scelto di enucleare e d’imporre, tra quelle compatibili con il testo normativo.
6. -Le previsioni introdotte dalla legge n. 81 del 2017 non solo presentano portata innovativa, ma rivestono rilevanza cruciale nell’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie.
Il legislatore ha riservato un’autonoma menzione all’assegno e al dottorato di ricerca, rimarcandone così la specialità, che preclude l’assimilazione con le collaborazioni coordinate e continuative rigorosamente intese e una eventuale valutazione comparativa, alla stregua dell’art. 3 Cost.
Tale specialità emerge nitida, quanto agli assegni di ricerca di cui oggi si discorre, dalla disciplina tratteggiata da ll’art. 22 della legge n. 240 del 2010 e diffusamente richiamata dall’Istituto (pagine 11, 12, 13 e 14 del ricorso).
7. -Una diversa esegesi, che riconducesse alle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti legati agli assegni e ai dottorati di ricerca, renderebbe pleonastica la specificazione che il legislatore ha introdotto soltanto con la legge n. 81 del 2017, secondo una precisa scansione temporale.
8. -Non può essere trascurata la diversa formulazione del comma 1, che menziona soltanto le collaborazioni coordinate e continuative, e del comma 15bis , che alle collaborazioni coordinate e continuative affianca gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, soltanto a far data dal luglio 2017.
Le marcate differenze tra la normativa sperimentale e quella a regime rispecchiano una scelta consapevole del legislatore, che ha circoscritto l’àmbito applicativo di una misura strutturata dapprima
come provvisoria e, nel prorogarla per il 2016 con la legge n. 208 del 2015, ha minuziosamente regolato i profili connessi con la copertura degli oneri finanziari.
Alla luce dei rilievi esposti, si deve, dunque, ritenere che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit .
-A fronte dell’inequivocabile dettato normativo, la lettura estensiva delineata dai giudici d’appello non può essere avallata come interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente.
La scelta restrittiva adottata dal legislatore s’inquadra in un assetto transitorio, legato alla sperimentazione di un nuovo regime protettivo, e promana da valutazioni discrezionali non palesemente irragionevoli, che contemperano la progressiva estensione delle tutele con la gradualità imposta dall’ampiezza dell’intervento riformatore del mercato di lavoro e dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili, di volta in volta puntualmente individuate.
-Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata , con l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Soltanto per gli eventi di disoccupazione successivi al primo luglio 2017 è riconosciuta agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio l’indennità di disoccupazione mensile denominata RAGIONE_SOCIALE (art. 15, comma 15bis , del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introdotto dall’art. 7, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81)».
11. -La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L’originaria domanda, volta a conseguire l’indennità RAGIONE_SOCIALE per un periodo (2016) antecedente alle innovazioni apportate dalla legge n. 81 del 2017 , dev’essere respinta.
12. -Le spese dell’intero processo possono essere compensate, in ragione della novità della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione