Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 16986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11612/2020 r.g., proposto da
COGNOME , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 911/2019 pubblicata in data 20/11/2019, n.r.g. 785/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025 e poi del giorno 17/06/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE come dirigente fino al 14/04/2016, quando la sua posizione era stata soppressa ed egli era stato licenziato.
Deduceva di aver ricevuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso quattro mensilità invece delle otto spettantegli ai sensi dell’art. 19 CCNL
OGGETTO:
dirigente – licenziamento per ragioni oggettive – indennità supplementare – CCNL CONFAPI – disciplina
dirigenti CONFAPI e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità supplementare ‘automatica’ .
Adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del suo diritto a otto mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento sia delle quattro mensilità non pagate (euro 38.723,05), sia della loro incidenza sul t.f.r. pari ad euro 5.215,88, nonché dell’indennità supplementare ‘automatica’ di otto mensilità pari ad euro 70.389,70 prevista dall’art. 19 cit.
2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso pone questioni nuove e la cui soluzione ha valenza nomofilattica in relazione all’interpretazione del CCNL dirigenti CONFAPI con riguardo alle indennità spettanti al dirigente licenziato per ragioni oggettive, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data