Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 16986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11612/2020 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 911/2019 pubblicata in data 20/11/2019, n.r.g. 785/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025 e poi del giorno 17/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE come dirigente fino al 14/04/2016, quando la sua posizione era stata soppressa ed egli era stato licenziato.
Deduceva di aver ricevuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso quattro mensilità invece delle otto spettantegli ai sensi dell’art. 19 CCNL
OGGETTO:
dirigente – licenziamento per ragioni oggettive – indennità supplementare – CCNL RAGIONE_SOCIALE – disciplina
dirigenti RAGIONE_SOCIALE e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità supplementare ‘automatica’ .
Adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del suo diritto a otto mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento sia delle quattro mensilità non pagate (euro 38.723,05), sia della loro incidenza sul t.f.r. pari ad euro 5.215,88, nonché dell’indennità supplementare ‘automatica’ di otto mensilità pari ad euro 70.389,70 prevista dall’art. 19 cit.
2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso pone questioni nuove e la cui soluzione ha valenza nomofilattica in relazione all’interpretazione del CCNL dirigenti RAGIONE_SOCIALE con riguardo alle indennità spettanti al dirigente licenziato per ragioni oggettive, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data