Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7444 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 18875/2020 proposto da:
Comune di Busto RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 376/2020 pubblicata il 4 marzo 2020, RG 837/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune RAGIONE_SOCIALE Busto RAGIONE_SOCIALE , in relazione alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Milano resa inter partes , esponendo che:
era dipendente del Comune in qualità di agente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° giugno 1982, con inquadramento nella categoria C;
aveva percepito sia la quota di integrazione previdenziale ex art. 208 c.d.s. sia l’indennità ex art. 37, comma 1, lett. b), CCNL Enti pubblici del 6 luglio 1995;
non aveva più ottenuto tali somme dopo la sospensione cautelare dal RAGIONE_SOCIALEo per motivi disciplinari e del l’assegnazione temporanea al Servizio Archivio, nonostante fosse rimasto il suo inquadramento nell’area di vigilanza del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Busto RAGIONE_SOCIALE di dichiarare il suo diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme indicate, oltre alla correlata maggiorazione del TFR.
Il Tribunale di Busto RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 93/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 376/2020, ha accolto.
Il Comune di Busto RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ritiene di puntualizzare l’oggetto del contendere.
L’originario ricorrente, dipendente del Comune di Busto RAGIONE_SOCIALE quale agente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stato trasferito temporaneamente, dopo un periodo di sospensione, al Servizio Archivio per ragioni disciplinari. In seguito a questa assegnazione momentanea egli non ha perso, però, il proprio inquadramento nell’area di vigilanza del RAGIONE_SOCIALE, ma il Comune di Busto
NOME ha ugualmente smesso di corrispondere la quota di integrazione previdenziale ex art. 208 c.d.s. e l’indennità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL Enti pubblici del 6 luglio 1995.
Sostiene il Comune ricorrente che le somme in esame dovevano essere versate solo in presenza di un effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, il dipendente afferma che la normativa in esame si applicherebbe anche nella sua situazione, non avendo mai abbandonato formalmente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il Settore Vigilanza.
Con il primo motivo di ricorso i l Comune di Busto RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omessa applicazione e violazione del contratto collettivo integrativo decentrato vigente tra le parti all’epoca dei fatti per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe annualità 2015 -2016-2017, concluso in attuazione RAGIONE_SOCIALE delibera giuntale annuale di determinazione RAGIONE_SOCIALE predetta quota ex art. 208 c.d.s., in forza del quale il beneficio era destinato ‘agli addetti previsti in dotazione organica ed è da corrispondersi in proporzione al personale in RAGIONE_SOCIALEo ‘, nonché l’omissione ‘ dei fatti controversi decisivi accertati in primo grado e non gravati ‘ , vale a dire l’estromissione del COGNOME dalla dotazione organica del RAGIONE_SOCIALE dal 27 febbraio 2015 e il mancato espletamento di RAGIONE_SOCIALE attinenti all’area vigilanza.
In particolare, si duole del fatto che il giudice di appello non avesse tenuto conto né del contenuto RAGIONE_SOCIALEe delibere giuntali RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, nonostante il rinvio ad esse presente nel l’art. 208 citato , né RAGIONE_SOCIALEe previsioni dei contratti collettivi integrativi decentrati, che aveva menzionato nelle sue difese.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 208 e 12 c.d.s. , in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che, per ottenere la predetta quota, fosse sufficiente quale unico fatto costitutivo la mera qualifica professionale di agente e la idoneità in astratto a espletare RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stradal e e non l’appartenenza all’organico del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALEo e il concreto espletamento di funzioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come previsto dagli atti giuntali vigenti dai relativi contratti collettivi decentrati integrativi.
Egli evidenzia che la corte territoriale avrebbe omesso di dare rilievo alle delibere giuntali, nonostante ad esse rinviasse l’art. 208 c.d.s., e alla contrattazione decentrata, che aveva individuato il presupposto di detto beneficio in favore degli addetti in dotazione organica e in proporzione al personale in RAGIONE_SOCIALEo.
Le due censure, che vanno trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte fondate.
Risultano inammissibili le questioni concernenti l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘estromissione del COGNOME dalla dotazione organica del RAGIONE_SOCIALE dal 27 febbraio 2015 e il mancato espletamento, da parte sua, dei RAGIONE_SOCIALE attinenti all’area vigilanza.
Infatti, la corte territoriale ha esaminato la vigente normativa primaria e ha concluso che gli importi in esame spettassero ai componenti del corpo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che il lavoratore non fosse mai stato estromesso da detto corpo di RAGIONE_SOCIALE.
Non può, quindi, configurarsi l’omesso esame dei fatti appena menzionati che, al contrario, sono stati oggetto di valutazione.
Inoltre, non è prospettabile in cassazione una denuncia ex art. 360, comma 5, c.p.c. di omesso esame RAGIONE_SOCIALE contrattazione decentrata integrativa, sostanziandosi questa, a tutto volere concedere, o nella surrettizia prospettazione di un vizio di violazione o erronea applicazione di tale contrattazione, la cui proposizione in cassazione è preclusa, o in una richiesta di interpretazione RAGIONE_SOCIALE medesima, non ammissibile nella specie, non avendo il ricorrente indicato i criteri ermeneutici non rispettati dal giudice di appello (Cass., Sez. L, n. 6435 del 19 marzo 2007).
Le doglianze meritano accoglimento, invece, per la restante parte nei termini che seguono.
3.1. La normativa rilevante è la seguente.
Innanzitutto, l’art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 30 luglio 2021, dispone, al comma 1, che:
‘ 1. I proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo RAGIONE_SOCIALE, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché da funzionari ed agenti RAGIONE_SOCIALE ‘ ente RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEe ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e RAGIONE_SOCIALE, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEe regioni, RAGIONE_SOCIALEe province e dei RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Il successivo comma 4 stabilisce, poi, che:
‘
I commi 5 e 5bis del citato d.lgs. dispongono, altresì, che:
Il precedente art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo, qui rilevante, in vigore dal 13 agosto 2003 al 10 settembre 2021, e richiamato dai commi 4, lett. c) e 5 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 208 citato, prescrive, quindi, che:
‘1. L’espletamento dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stradale previsti dal presente codice spetta:
in via principale alla specialità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
all’RAGIONE_SOCIALE;
al RAGIONE_SOCIALE;
dbis) ai RAGIONE_SOCIALE e ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
ai RAGIONE_SOCIALE e ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del territorio di competenza;
ai funzionari del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE addetti al RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE stradale.
f-bis) al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai compiti di istituto ‘ .
3.2. L’oggetto del contendere attiene all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘espressione contenuta nell’art. 208, comma 4, lett. c) , del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale
‘RAGIONE_SOCIALE e ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE provinciale, nell’ambito del territorio di competenza’, che qui non rilevano, e nei ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del territorio di competenza’.
La corte territoriale ha letto questo inciso come riferibile a tutti coloro che fossero comunque inquadrati formalmente nel corpo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la P.A. ricorrente afferma, invece, prospetta che concernerebbe solo gli addetti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che svolgano in concreto attività di vigilanza, diversamente dal controricorrente.
3.3. Per risolvere la questione è opportuno tenere conto RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 426 del 2000, che si è occupata RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Emilia-Romagna, RAGIONE_SOCIALE‘art. 208, comma 2, lett. a), e comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice RAGIONE_SOCIALE strada), modificato dall’art. 109 del d.lgs. n. 360 del 1993 (Disposizioni correttive e integrative del codice RAGIONE_SOCIALE strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), ‘ nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una parte dei proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice RAGIONE_SOCIALE strada ‘ . Ad avviso del giudice rimettente, la norma in questione sarebbe stata sospetta d’incostituzionalità per violazione degli artt. 97 e 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione: RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, perché la destinabilità dei proventi da sanzioni amministrative a un fine previdenziale in favore dei soggetti chiamati ad accertare le violazioni cui tali sanzioni conseguono renderebbe tale accertamento interessato e pregiudicherebbe l’imparzialità dei funzionari a esso preposti (tutte le ordinanze di rimessione); RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, perché la norma denunciata creerebbe una disparità
di trattamento nei confronti degli altri dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, a favore dei quali una analoga eventualità non è prevista.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha chiarito che l’art. 208, comma 4, del nuovo codice RAGIONE_SOCIALE strada stabilisce che i proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo, spettanti ai Comuni (e alle RAGIONE_SOCIALE e alle Province), sono destinati, oltre che al miglioramento RAGIONE_SOCIALE circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento RAGIONE_SOCIALE segnaletica stradale e alla redazione dei piani previsti dall’art. 36 (e cioè i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stradale di competenza, anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208: studi, ricerche e propaganda ai fini RAGIONE_SOCIALE sicurezza stradale, la redazione dei piani urbani di traffico, l’educazione stradale, studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo, nonché l’assistenza e la previdenza del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Guardia di RAGIONE_SOCIALE e, nella specie, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, del personale del RAGIONE_SOCIALE.
I Comuni (le RAGIONE_SOCIALE e le Province) determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. I proventi di cui si tratta, infine, sono oggetto di amministrazione separata, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 del d.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice RAGIONE_SOCIALE strada), che impone agli enti RAGIONE_SOCIALE di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 208 del codi ce RAGIONE_SOCIALE strada.
3.4. La normativa richiamata mostra, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice RAGIONE_SOCIALE strada, a disposizione degli enti RAGIONE_SOCIALE, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 RAGIONE_SOCIALE disposizione denunciata, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento RAGIONE_SOCIALE circolazione stradale e per tenere conto RAGIONE_SOCIALEe condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo
RAGIONE_SOCIALE sicurezza e RAGIONE_SOCIALE salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole RAGIONE_SOCIALE circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha, invece, costituito un fondo a disposizione del personale del RAGIONE_SOCIALE.
In altri termini, la norma impugnata concerne i poteri degli enti RAGIONE_SOCIALE e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti RAGIONE_SOCIALE stessi sono condizionate dall’esistenza di tali risorse e , quindi, dall’attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme del codice RAGIONE_SOCIALE strada, ma, entro la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse medesime, non c’è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE locale o ad altri fini previsti dalla legge.
L’esistenza di tale diaframma -le valutazioni RAGIONE_SOCIALE‘ente locale -tra l’accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell’interesse personale degli accertatori; l’attività è sempre, infatti, nell’interesse obbiettivo RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni di legge. In ogni caso, poi, i soggetti chiamati a verificare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme del codice RAGIONE_SOCIALE strada sono essi stessi chiamati al rispetto RAGIONE_SOCIALE legge, sotto il controllo del giudice, e i loro comportamenti sono comportamenti vincolati, o, al più, qualificati da discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge.
La specialità del fondo e RAGIONE_SOCIALE sua possibile destinazione particolare a un tipo di agenti del Comune che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri, rende, altresì, evidente, per il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, anche l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione sollevata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
3.5. Dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 426 del 2000 si evincono due dati essenziali ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione:
a- le somme in esame non sono destinate obbligatoriamente all’assistenza e alla previdenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma, sul punto, vi è una discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, che la Corte costituzionale valorizza, e che analoga a quella che il Comune vanta in ordine alla destinazione RAGIONE_SOCIALEe sue risorse economiche;
bdette somme si ricollegano all’attività di accertamento e verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme del codice RAGIONE_SOCIALE strada e vanno eventualmente a beneficio dei soggetti accertatori.
Ne consegue che l’art. 208, comma 4, lett. c), va interpretato nel senso che l’eventuale destinazione dei proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo spettanti ai Comuni a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE locale dipende dalle scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, espressa tramite le relative delibere di giunta e che le somme devono essere destinate, in linea di principio, a vantaggio degli agenti accertatori.
3.6. La corte territoriale ha, quindi, errato nel non tenere conto RAGIONE_SOCIALEe delibere di giunta, dal cui contenuto dipende il fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa del controricorrente, e del rilievo che aveva l’effettiva attività di accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni.
A questa conclusione, coerente con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 426 del 2000, si giunge sulla base di un’interpretazione sia formale sia sistematica RAGIONE_SOCIALE normativa citata.
Per ciò che concerne il dato letterale, innanzitutto, l’art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 30 luglio 2021, devolve, fra gli altri enti, ai Comuni ‘ I proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice ‘ che siano ‘ accertate da funzionari ufficiali ed agenti, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEe regioni, RAGIONE_SOCIALEe province e dei RAGIONE_SOCIALE‘.
L’uso del termine ‘accertamento’ depone in senso favorevole alla posizione RAGIONE_SOCIALE P.A. ricorrente, perché richiama il compimento di una concreta attività di vigilanza.
Inoltre, il testo d ell’art. 208, comma 4, lett. c) , del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale
i ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del territorio di competenza’. La rilevanza qui data all”ambito del territorio di competenza’ richiama, però, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni proprie di detti ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che è l’attività con riguardo alla quale assume rilievo il ‘territorio di competenza’.
L’interpretazione sistematica conferma l’esito di quella formale.
Infatti, tutta la normativa riportata è esplicitamente finalizzata a migliorare le strade, la loro manutenzione e sicurezza e l ‘espletamento dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stradale , il che induce a ritenere che ‘le misure di assistenza e di previdenza’ in esame spettino solo a chi eserciti in concreto l’attività di vigilanza e, dunque, non al controricorrente.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ossia che il controricorrente non indossava più la divisa e non portava l’arma.
La censura è priva di rilevanza ed è assorbita, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento, nei termini di cui sopra, dei motivi precedenti.
Con il quarto motivo la P.A. ricorrente contesta la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 1, lett. b), CCNL Enti pubblici del 6 luglio 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 65 del 1986 nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto che la norma cont rattuale richieda, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘indennità di vigilanza in misura ridotta , la mera appartenenza all’Area Vigilanza e non l’effettivo svolgimento anche RAGIONE_SOCIALEe altre funzioni di vigilanza diverse da quelle di RAGIONE_SOCIALE.
La censura merita accoglimento.
L’art. 37, comma 1, lett. b), CCNL RAGIONE_SOCIALE (parte normativa 1994 – 1997 e parte economica 1994 – 1995) del 6 luglio 1995 dispone che:
‘ 1. Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
(..);
a tutto il personale RAGIONE_SOCIALE ‘ area di vigilanza, ivi compresi i custodi RAGIONE_SOCIALEe carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di cui all ‘ articolo 5 RAGIONE_SOCIALE legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite
per 12 mesi; al restante personale RAGIONE_SOCIALE ‘ area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all ‘ articolo 5 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi; ‘.
6.1. Risulta evidente, quindi, e non è in questione, che l’indennità de qua , detta di vigilanza, spetta , in misura completa, ‘per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di cui all’articolo 5 RAGIONE_SOCIALE legge 7 marzo 1986 n. 65′, ossia a chi, rientrante fra il personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza, sia adibito, altresì, alle ‘funzioni di cui all’articolo 5 RAGIONE_SOCIALE legge 7 marzo 1986 n. 65′.
Le parti discutono se al controricorrente che, formalmente, è ancora inserito fra il personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza, pur non svolgendo nessuna RAGIONE_SOCIALEe relative funzioni, competa l’indennità di vigilanza prevista, in misura ridotta, nella seconda parte RAGIONE_SOCIALE stesso art. 37, comma 1, lett. b), CCNL RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (parte normativa 1994 – 1997 e parte economica 1994 – 1995) del 6 luglio 1995, la quale è attribuita ‘al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art icolo 5 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi’.
Secondo la P.A., dovrebbe tenersi conto che il personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza il quale non esercita ‘le funzioni di cui all’articolo 5 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi’ è adibito, comunque, ad altre funzioni rientranti fra quelle tipiche di tale area, diversamente dal controricorrente che, al contrario, sarebbe solo formalmente inquadrato fra il personale di detta area, ma non ne condividerebbe i compiti, neppure quelli previsti dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 65 del 1986.
Il dipendente propone, invece, la tesi opposta, condivisa dal giudice di appello.
6.2. Per definire la questione occorre tenere conto del testo RAGIONE_SOCIALE ‘a rt. 5 legge n. 665 del 1986
Funzioni di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, di RAGIONE_SOCIALE stradale, di pubblica sicurezza’,
‘ 1. Il personale che svolge RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ ambito territoriale RAGIONE_SOCIALE ‘ ente di appartenenza e nei limiti RAGIONE_SOCIALEe proprie attribuzioni, esercita anche:
funzioni di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, riferita ai responsabili del RAGIONE_SOCIALEo o del RAGIONE_SOCIALE e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE stradale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 137 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 3 RAGIONE_SOCIALE presente legge.
A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa RAGIONE_SOCIALEcazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai RAGIONE_SOCIALE militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita RAGIONE_SOCIALE qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
Nell ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di agente e di ufficiale di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
Gli addetti al RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di RAGIONE_SOCIALEo nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal RAGIONE_SOCIALEo, purché nell ‘ ambito territoriale RAGIONE_SOCIALE ‘ ente di appartenenza e nei casi di cui all ‘ articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, sentita l ‘ RAGIONE_SOCIALE. Detto
regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero RAGIONE_SOCIALEe armi in dotazione e l ‘ accesso ai poligoni di tiro per l ‘ addestramento al loro uso ‘ .
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 si evince che l’indennità di vigilanza, nella sua misura massima, compete agli agenti che svolgono effettivamente le, particolarmente qualificate, ‘Funzioni di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, di RAGIONE_SOCIALE stradale, di pubblica sicurezza’, le quali sono attribuite all’esito di un apposito procedimento.
Se questo è il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, è evidente che, quando l’art. 37, comma 1, lett. b), CCNL RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (parte normativa 1994 – 1997 e parte economica 1994 1995) del 6 luglio 1995 menziona il ‘restante personale RAGIONE_SOCIALE ‘ area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’articolo 5 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 65 del 1986′ si riferisce a distinto ‘personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza’ che, comunque, svolga le ulteriori funzioni proprie di detta area in concreto e che, quindi, sarebbe pur sempre idoneo al conferimento RAGIONE_SOCIALEe ‘Funzi oni di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, di RAGIONE_SOCIALE stradale, di pubblica sicurezza’ le DPR: L. 930.000 per 12 mesi;’.
Si tratta di una conclusione che deriva , innanzitutto, da un’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 1, lett. b), CCNL RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (parte normativa 1994 – 1997 e parte economica 1994 – 1995) del 6 luglio 1995, che contiene un chiaro riferimento all’esercizio e allo svolgimento di funzioni, terminologia che implica la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennità in esame a chi, all’RAGIONE_SOCIALE del personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza, svolga un ruolo attivo.
Questa interpretazione è suffragata, inoltre, anche da considerazioni di carattere sistematico.
Infatti, la precedente lett. a) del citato art. 37, comma 1, prescrive che spettano:
‘a) al personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza, ivi compresi i custodi RAGIONE_SOCIALEe carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: L. 1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare’.
Si tratta di una somma che è attribuita a prescindere dalle funzioni in fatto assegnate, tanto che cambiano le parole utilizzate, scomparendo la menzione
RAGIONE_SOCIALE‘esercizio e RAGIONE_SOCIALE svolgimento presente, invece, nell’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL de quo .
Allo stesso modo, il comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 menzionato stabilisce che:
‘3. Le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento’ (vengono in rilievo il personale educativo degli asili nido, il personale insegnante RAGIONE_SOCIALEe scuole materne ed elementari, gli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico -pratici, i docenti RAGIONE_SOCIALEe scuole secondarie RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni di cui all’art. 1 ) e il personale docente dei centri di formazione professionale RAGIONE_SOCIALEe am ministrazioni di cui all’art. 1, che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del 5° comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 d.P.R. n. 268 del 1987).
In questa maniera, è reso palese come le indennità RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, quando presentino riferimento allo ‘svolgimento’, spettino esclusivamente ai lavoratori che esercitano in concreto le funzioni proprie RAGIONE_SOCIALE loro area di appartenenza.
Il ricorso è accolto quanto al primo e al secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, inammissibili per la parte restante, e al quarto motivo, assorbito il terzo, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘ La quota di integrazione assistenziale e previdenziale prevista per i corpi e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992 spetta, nei termini stabiliti dalle delibere di giunta di cui al successivo comma 5, solo ai componenti di detti corpi e RAGIONE_SOCIALE che svolgano in concreto attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘;
‘L’indennità riconosciuta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL Enti pubblici del 6 luglio 1995, al personale RAGIONE_SOCIALE‘area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 65 del 1986 spetta solo ai componenti di tale personale che, inseriti nella detta area, esercitino in concreto attività di vigilanza’.
La sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti è cassata con rinvio alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, inammissibili per la restante parte, e il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro, il 21