Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7411 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
1.La Corte di Appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto dalla Provincia di Ancona avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannata al pagamento della somma di € 5 .462,31 a titolo di indennità di vigilanza ex art. 37 del CCNL dei servizi pubblici essenziali del 1995 per il periodo da gennaio 2010 a dicembre 2017 in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti addetti alla manutenzione della rete viaria provinciale.
La Corte territoriale ha ritenuto che ai fini del riconoscimento della suddetta indennità occorresse svolgere un’attività di vigilanza ed essere in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986; ha inoltre precisato che l’ammontare dell’indennità è maggiore per i soggetti che in concreto svolgono anche le funzioni disciplinate dall’art. 5 della legge n. 65/1986.
Ha rilevato che era incontestato il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986 da parte dei lavoratori appellati, i quali avevano provato di avere svolto attività di vigilanza.
Il giudice di appello ha evidenziato che tra le mansioni del profilo di collaboratore assistente sorvegliante stradale rientrano anche quelle di controllare che siano rispettate le norme del codice della strada e del regolamento della Provincia sulle concessioni ed autorizzazioni stradali, nonché di segnalazione di eventuali infrazioni e che gli appellati avevano svolto anche una delle attività, o parte di essa, espressamente qualificata come attività di vigilanza dall’art. 5 della legge n. 65/1986 .
Ha in particolare osservato che tra le funzioni disciplinate dall’art. 5 rientra anche il servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Considerato che il contratto integrativo decentrato non aveva sul punto apportato alcuna modifica né aveva in alcun modo disciplinato l’indennità di vigilanza, la Corte territoriale ha ritenuto che avesse confermato la disciplina previgente.
Ha ritenuto irrilevante la delibera di Giunta del 25.5.2010, in quanto non poteva modificare le condizioni contrattuali del CCNL, e l’ha sul punto disapplicata; ha altresì rigettato la domanda subordinata proposta dall’appellante ed avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità fino all’emanazione della delibera.
Avverso tale sentenza la Provincia di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, lettera b) secondo periodo, del CCNL 6.7.1995 del personale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni Autonomie Locali, come integrato dall’art. 16, comma 2, del CCNL del 2004, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.3.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali personale non dirigente , in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente riconosciuto il diritto all’indennità di vigilanza al COGNOME e al COGNOME sulla base delle funzioni svolte dai suddetti dipendenti, che non appartenevano all’Area Vigilanza.
Richiama la RAL dell’ARAN n. 1301 del 12.7.2012, evidenziando che il personale della Provincia di Ancona inquadrato nel profilo di ‘collaboratore assistentesorvegliante stradale’ non appartiene all’Area della Vigilanza come regolata dalla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.3.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali personale non dirigente, nonché i principi espressi da Cass. n. 18419/2006.
Sostiene che le funzioni di mera segnalazione non sono assimilabili a quelle di repressione, non svolte dagli originari ricorrenti.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato l’eccezione contenuta nell’atto di appello riguardante la dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL del 31.3.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali personale non dirigente.
Lamenta l’omessa pronuncia sul contenuto, sul significato e sulle conseguenze della suddetta dichiarazione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n.2248 del 1865 Allegato E e della dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL 31.3.1999, per avere la Corte territoriale erroneamente disapplicato la delibera di Giunta del 25.5.2010, sull’erroneo presupposto che aveva modificato le condizioni contrattuali stabilite dal CCNL.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.
L’indennità prevista dall’ art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni – Autonomie locali e norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995 è dovuta ‘a tutto il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza ) della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite in 12 mesi; al restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65 del 1986 nella misura di L. 930.000 per 12 mesi ‘.
L’art. 5 della legge n. 65/1986 stabilisce: ‘ 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 3 della presente legge.
A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici (…) ‘ .
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni – Autonomie locali e norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995 , l’appartenenza all’area di vigilanza costituisce dunque un presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di vigilanza.
La nozione di area di vigilanza si ricava dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.3.1999 secondo cui: ‘Le parti dichiarano che ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 7 del presente contratto, per personale dell’area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 8 del CCNL del 16.7.1996’.
L’art. 7, comma 4 del CCNL 31.3.1999 stabilisce infatti: ‘Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza dal 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di
stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive m odificazioni e integrazioni’.
Come chiarito da questa Corte, l’Area della vigilanza è confluita nell’Area C (v. Cass. n. 18419/2006). La sentenza impugnata non è dunque conforme a tali principi, in quanto ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di vigilanza ha ritenuto sufficiente lo svolgimento di funzioni di vigilanza, e non ha invece ritenuto necessario l’inquadramento dei dipendenti nell’area di vigilanza effettuando il relativo accertamento.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione , anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della