Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2723 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2723 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3837/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 669/2024 depositata il 02/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 669/2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Locri e ha così rigettato l’originario ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, volto all’ottenimento di differenze retributive a titolo di indennità di vacanza contrattuale e di
indennità da cd. tempo divisa.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il COGNOME con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla presunta prescrizione del credito vantato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 6 CCNL del Servizio Sanitario Nazionale, parte economica 2008/2009, 416 e 437 c.p.c., nonché l’omesso esame dell’estratto della Ragioneria Generale dello Stato relativo all’indennità di vacanza contrattuale.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli 16 e 9 del contratto decentrato dell’AS di Locri dell’anno 2002, 7, comma 2, della l.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9 del 2007, 112 e 116 c.p.c, per aver omesso di valutare la domanda nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 e i cedolini paga riepilogativi.
Il ricorso contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto in favore del COGNOME né l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2017, né l’indennità di divisa dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, nonché nella parte in cui ha accertato l’intervenuta parziale prescrizione delle stesse pretese.
Nell’esame dei motivi, è opportuno prendere le mosse dal secondo e dal terzo, concernenti la spettanza delle due indennità. Ove, infatti, tali
motivi dovessero essere rigettati, con conseguente conferma della decisione impugnata che la spettanza ha escluso, è evidente che cadrebbe anche il primo motivo, relativo alla prescrizione di tali diritti.
Muovendo dunque dal secondo motivo, concernente l’IVC, il ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbia negato la spettanza di tale emolumento nella misura indicata nell’originario ricorso, in violazione sia di norme sostanziali, sia di norme processuali; inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare l’estratto del sito della Ragioneria generale dello Stato, dal quale sarebbe emersa la sussistenza del diritto all’IVC nei termini appunto esposti nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.
Per quanto attiene alle norme processuali violate, va anzitutto esaminata la censura fondata sulla asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
L’errore addebitato alla corte territoriale, in termini, evidentemente, di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è quello di aver motivato sul diritto del lavoratore a percepire l’IVC, quando in realtà la domanda aveva per oggetto le differenze su una voce retributiva già percepita.
La censura è infondata, poiché la sentenza impugnata ha delimitato, fin dai primi passaggi della motivazione nel merito, l’oggetto della pretesa del COGNOME, la quale sarebbe fondata sul presupposto che «all’indennità di vacanza contrattuale dovuta la scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoca anteriore a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni» (pag. 7). Alla pagina successiva, poi la sentenza precisa che «l’indennità di vacanza contrattuale della quale può e deve essere in questa sede verificata la corresponsione è unicamente quella che alla scadenza del CCNL del 31/07/2009 e la misura fissata al luglio 2010 che doveva essere
corrisposta nel periodo di accertamento».
10. Risulta evidente che la Corte d’appello era ben consapevole che una somma a titolo di IVC era stata percepita dal COGNOME e che quest’ultimo chiedeva dunque una differenza retributiva, sul presupposto che l’indennità fosse stata incrementata. Tanto l’esame quanto il rigetto della domanda hanno dunque riguardato solo tale differenza.
11. In ordine alla censura concernente la asserita violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., sostiene il ricorrente che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe vagliato la domanda alla luce di quanto previsto dal CCNL sanità 2018, nonostante che la RAGIONE_SOCIALE non avesse eccepito l’applicabilità di tale contratto all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado.
12. In tal modo, avrebbe violato la legge, che non consente al giudice d’appello di ammettere eccezioni nuove, non proposte in primo grado.
La censura è infondata, poiché il ricorrente trascura che l’applicazione (o la non applicazione) di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia , al suo reperimento, a prescindere dall’iniziativa di parte (v. tra le tante Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022, Sez. 6-L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019). Il motivo d’appello che pertanto segnali l’entrata in vigore di un determinato contratto collettivo non costituisce eccezione nuova, ma semplice sollecitazione rivolta al giudice a esercitare il suo potere-dovere.
14. Infondata è anche la censura fondata sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
15. Anche a voler ammettere che il documento della Ragioneria presenti i caratteri che consentono il sindacato della motivazione attraverso il mezzo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., va osservato che detto documento è stato esaminato e valutato dalla sentenza impugnata,
formando oggetto di interpretazione (pag. 8 della sentenza).
Venendo al cuore del motivo, e cioè alla pretesa violazione dell’art. 6 del CCNL del Servizio sanitario Nazionale, parte economica 2008/2009, se ne deve affermare la non fondatezza.
Come di recente affermato da questa Corte in un caso pressoché sovrapponibile a quello all’odierno esame (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25180 del 14/09/2025), l’indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell’incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8444 del 28/04/2016). Pertanto, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l’effettivo aumento del costo della vita, è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l’indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l’erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more. Conseguentemente, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che all’indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio 2008/2009 non possa sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Passando all’esame del terzo motivo di ricorso, esso si articola, non senza sovrapposizioni, in tre distinte censure.
Sotto un primo profilo, esso addebita alla corte territoriale la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di valutare la domanda relativa all’indennità di divisa per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
La doglianza è infondata, poiché la corte territoriale si è pronunciata anche su tale periodo temporale, pur rigettando la pretesa avanzata in relazione ad esso.
Non deve trarre in inganno il fatto che la sentenza ha richiamato il regolamento aziendale e abbia sottolineato come esso fosse valido solo a partire dal 2017. Tale rilievo non ha infatti impedito alla corte territoriale di ben considerare il fatto che la domanda era riferita anche al periodo anteriore, a partire dal 1° gennaio 2013, salvo tuttavia rilevare una carenza di allegazione e comunque una infondatezza della domanda.
Lo si evince ad esempio dal passaggio di pag. 14, in cui la sentenza dà atto che il ricorrente aveva prodotto il regolamento aziendale del 2016 e fondava «il suo asserto indifferentemente per tutto il tempo oggetto di domanda e dunque anche per il periodo anteriore alla assunta vigenza di tale regolamento, con ciò volendo significare che la disciplina di tali attività preliminari e propedeutiche fosse rimasta nel tempo invariata», aggiungendo però che al riguardo l’onere di allegazione era insufficiente.
Come pure lo si evince dal passaggio di pag. 16-17, in cui la sentenza prende in considerazione la possibilità che il ricorrente, sempre con riferimento al regolamento, avesse «inteso affermare che la disciplina apprestata da tale atto fosse rimasta invariata rispetto a prima e dunque che le operazioni consistenti nell’indossare o dismettere la divisa fossero avvenute anche in precedenza secondo le modalità definite dal regolamento», aggiungendo però che tale assunto risultava smentito dallo stesso contenuto del regolamento.
Nessun vizio di omessa pronuncia è dunque addebitabile alla sentenza impugnata.
Il ricorrente assume poi la violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale valutato, per trarne argomenti di prova, la condotta della RAGIONE_SOCIALE, che nel corso del giudizio di primo grado non aveva ottemperato all’ordine di deposito di documenti adottato dal giudice ai
sensi dell’art. 421 c.p.c.
26. La doglianza è inammissibile, perché il ricorrente non ha assolto all’onere di specificare quando, nel corso del giudizio d’appello, tale mancato ottemperamento fosse stato da lui eccepito e in che termini il deposito di quei documenti avrebbe con ragionevole certezza portato a una decisione diversa da quella poi assunta dalla corte territoriale.
27. Il motivo è infine infondato anche nella parte in cui denuncia la violazione o falsa applicazione, da parte della corte territoriale, degli artt. 16 e 9 del contatto decentrato dell’RAGIONE_SOCIALE Locri dell’anno 2002, nonché dell’art. 7, comma 2, della l.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9 del 2007.
28. Prendendo le mosse dall’art. 16 del contratto decentrato, la sentenza impugnata ha escluso che da esso potesse desumersi un obbligo, per i lavoratori, di indossare la divisa «al di fuori dell’orario del turno e comunque di quello contabilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE ai fini retributivi» (pag. 15).
29. L’assunto è corretto, poiché l’art. 16 prevede che «l’Amministrazione si impegna a fornire a proprie spese al personale, cui durante l’orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di due cambi annui», senza specificare quale fosse tale orario di lavoro e se in esso andasse ricompreso il tempo necessario per vestire e svestire la divisa.
30. Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, l’art. 16 si limita a imporre alle Amministrazioni di fornire a proprie spese la divisa a quei lavoratori che siano obbligati a indossarla, ma nulla dice sui contenuti soggettivi e oggettivi di tale obbligo, che trova evidentemente la propria fonte altrove.
31. L’impossibilità di trarre dal contratto decentrato indicazioni univoche sull’obbligo dei lavoratori di indossare la divisa durante l’orario di lavoro priva poi di rilievo la questione successiva, relativa alla applicabilità del contratto decentrato alla odierna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito
dell’accorpamento dell’AS di Locri, in forza dell’art. 7 della legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 9 del 2007. Se anche fosse così, il rigetto della domanda troverebbe comunque origine nell’assenza, nell’art. 16 di tale contratto, della prescrizione voluta dal ricorrente.
32. In termini analoghi, il fatto che i cedolini stipendiali riportino tuttora l’intestazione AS Locri e contengano progressioni economiche giustificate in base all’art. 9 del vecchio contratto decentrato, nulla dice sul tema dell’eterodirezione relativa alla divisa di lavoro.
33. Anche in relazione all’indennità di divisa, la sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure mosse dal ricorrente.
34. Al riguardo, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione; l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7738 del 28/03/2018) e che il lavoratore è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in una fascia temporale in cui l’eterodirezione opera (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4250 del 18/02/2025).
35. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso, sulla base di una insindacabile valutazione di merito, comunque non censurata, che le allegazioni del COGNOME al riguardo fossero adeguate e ha poi correttamente negato che un obbligo di effettuare le operazioni di vestizione e svestizione in una fascia oraria così connotata fosse ricavabile dalla contrattazione collettiva decentrata.
36. Il ricorso va rigettato.
37. Nulla va disposto sulle spese, essendo la RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 03/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME