Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32359 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16795-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
rappresentano e difendo unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1441/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/12/2021 R.G.N. 723/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano con la sentenza in atti ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Milano che l’aveva condannata a pagare a NOME COGNOME l’importo di € 5907,64 previa detrazione RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1125 , 68 gia’ corrisposta, a titolo di indennità di uscita dal turno ( IUT) di cui all’articolo 26 CCNL Energia e Petrolio per il periodo dal 1 febbraio 2016 al 30 maggio 2016.
Contro la predetta sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso; le parti hanno depositato memoria Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bi s1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.Col primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale RAGIONE_SOCIALE del 30/9/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale RAGIONE_SOCIALE del 18 marzo 2003, e, con riferimento alle menzionate norme collettive, degli artt. 1362 e 1364 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello considerato incluse nella base di calcolo utile alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di uscita turno ex art. 26 CCNL anche le cosiddette “indennità speciali” che i citati accordi collettivi escludono espressamente.
2.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale RAGIONE_SOCIALE del 30/9/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale RAGIONE_SOCIALE del 18 marzo 2003, nonchØ, con riferimento alla violazione o disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe menzionate norme collettive, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1322 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere disapplicato una disciplina negoziale integrativa, di ambito nazionale/aziendale, avente portata derogatoria rispetto all’art. 26 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
3.- Il primo motivo Ł infondato laddove non considera che la sentenza impugnata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di uscita dal turno, ha individuato nell’art. 26 del CCNL una regola specifica che fa riferimento ‘alla media dei compensi complessivi dei tre anni precedenti, percepiti per lavoro in turno, a titolo di indennità e maggiorazione RAGIONE_SOCIALEe quote orarie’.
L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente finisce invece per eliminare una parte del disposto contrattuale, il quale prevede specificamente il riferimento anche alle indennità percepite per lavoro in turno. TalchŁ rimane priva di giustificazione la tesi pure sostenuta dalla ricorrente secondo cui dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa norma emergerebbe che il contratto collettivo abbia voluto fare riferimento esclusivamente a compensi di natura retributiva; essendo vero piuttosto che le parti abbiano inteso propendere per una base di calcolo piø ampio ed onnicomprensiva che, secondo la tesi accolta dalla Corte di appello, fa riferimento anche alle indennità precedentemente percepite.
Non può rilevare quindi che l’art. 14 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Sindacale Nazionale del 30.09.2008, preveda espressamente che: ‘L’indennità di spostamento non fa parte RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ad alcun effetto e non Ł considerata utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del TFR’; atteso che, per quanto concerne il calcolo RAGIONE_SOCIALEa IUT, le parti sociali hanno inteso fare una scelta diversa.
Tale interpretazione Ł stata supportata dalla Corte d’appello sia con la considerazione del tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione contrattuale che fa riferimento anche alle indennità; sia con la finalità RAGIONE_SOCIALE‘istituto di garantire al lavoratore che abbia operato per molti anni come turnista la conservazione di una quota del trattamento economico prima percepito.
In chiara e coerente relazione con le premesse la Corte ha quindi riconosciuto che nella stessa base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di uscita del turno Ł ricompresa anche l’indennità speciale forfettaria di spostamento. E ciò, nonostante la previsione del citato art. 14 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nazionale/aziendale del 30 settembre 2008 preveda che ‘l’indennità di spostamento non fa parte RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ad alcun effetto e non Ł considerata utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del TFR’.
Ora a prescindere dalla specifica delimitazione del contenuto di questa ultima disposizione, quello che qui conta Ł che, secondo la Corte d’appello, la stessa previsione a carattere generale non si impone sull’art. 26 cit. che detta una disposizione speciale per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa IUT , che prescinde dalla natura strettamente retributiva dei compensi e valorizza -indipendentemente dalla natura retributiva, indennitaria o mista degli stessi – la loro inerenza alla prestazione del lavoro in turno, pienamente ravvisabile anche in relazione all’indennità forfettaria di spostamento in esame. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 26, e l’ampia locuzione nel medesimo adoperata (compensi…percepiti per lavoro in turno) come tale da includere nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa indennità di uscita dai turni ‘ogni somma percepita (dal lavoratore) in correlazione alle peculiari modalità di prestazione del lavoro in regime di turnazione’, in tal modo valorizzando, in coerenza con la lettera RAGIONE_SOCIALEa previsione e con le finalità RAGIONE_SOCIALE‘istituto, la scelta contrattuale di garantire, a chi ha lavorato per anni (almeno venti) secondo un regime di turnazione e sia costretto ad uscire da tale regime per decisione
aziendale o per sopravvenuta in idoneità fisica, il mantenimento del trattamento economico percepito nello svolgimento del lavoro in turno. In questa ottica, il criterio per selezionare le voci da includere nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa indennità uscita turni Ł correttamente individuato, in coerenza col dato letterale e la ratio RAGIONE_SOCIALEa previsione, nel legame tra la voce da considerare e il lavoro in turno, cioè l’essere la relativa indennità corrisposta proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa turnazione che caratterizza lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
La Corte di merito ha adottato tale lettura, che questa Corte reputa conforme ai canoni ermeneutici e fa propria, ed ha considerato, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALEa indennità per cui Ł causa, tutte le indennità speciali e le somme corrisposte al lavoratore per la prestazione in turno, risultando subvalente la natura retributiva o meno RAGIONE_SOCIALEe voci considerate. D’altra parte, il termine ‘compenso’ non equivale a retribuzione ma ha una portata piø ampia, comprensiva di qualsiasi somma che vale come ricompensa in denaro e ciò rende l’interpretazione adottata più coerente al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 26. Tale interpretazione rivela come l’art. 26 abbia natura di norma speciale, che
introduce un trattamento derogatorio per gli aventi diritto, includendo nella base di calcolo utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa indennità di uscita turni tutte le indennità e maggiorazioni corrisposte in ragione RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa secondo turni e, quindi, anche voci che, in base alla contrattazione collettiva, non fanno parte RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ma che sono strettamente correlate alla modalità di lavoro in turno.
Né l’interpretazione letterale, finalistica e sistematica, adottata dalla Corte può essere inficiata sulla base RAGIONE_SOCIALEa regola residuale di ‘conservazione del contratto’ (art. 1367 c.c.) secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, non essendo fondato affermare che negando efficacia alla disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art.14 cit., in relazione al calcolo RAGIONE_SOCIALEa IUT, si priverebbe la previsione contrattuale di qualsiasi effetto.
Al contrario, dalla tesi accolta dalla Corte d’appello deriva soltanto che non si possa tener conto RAGIONE_SOCIALE‘esclusione prevista dalla norma citata ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa IUT, fermo restando che l’indennità di spostamento non faccia parte RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ad alcun effetto ai fini del calcolo di altri istituti, la cui effettività e valenza andrebbe comunque raffrontata con le ulteriori
particolari discipline previste nella contrattazione.
Nessun errore di diritto si ravvisa inoltre nell’impugnata sentenza, tenuto altresì conto che l’interpretazione del contratto collettivo Ł attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, laddove inoltre il carattere prioritario RAGIONE_SOCIALE‘elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEe clausole, assume valore rilevante anche il criterio logicosistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo RAGIONE_SOCIALEe diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche
successivo, RAGIONE_SOCIALEe parti (v. Cass. lav. n. 21555/2004, Cass. 24 marzo 1987 n. 2872; 19 gennaio 1995 n. 551; 15 dicembre 2001 n. 12518; 20 gennaio 2003 n. 732, 11666 del 11/04/2022, n. 30141 del 13/10/2022, n. 2996 del 01/02/2023).
4.- Anche il secondo motivo non può accogliersi e presenta profili di inammissibilità in relazione alla valutazione di merito effettuata dalla Corte d’appello circa la specialità RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista nell’art. 26 del CCNL che la ricorrente si limita a capovolgere assumendo trattarsi piuttosto -benchŁ dedicata specificamente alla IUT -di un dettato generico e non espresso, specifico, puntuale e determinato; come invece quello previsto nella disciplina negoziale integrativa di ambito nazionale RAGIONE_SOCIALE sulla retribuzione parametro, che configura in realtà una disposizione a carattere generale.
Pertanto, secondo quanto già detto, correttamente la Corte d’appello non ha attribuito ad essa portata derogatoria rispetto all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per RAGIONE_SOCIALE; avuto altresì riguardo alla tesi, oramai consolidata, secondo cui la materia del rapporto tra contratti collettivi di diverso livello Ł
regolata non tanto del principio di gerarchia e di specialità, ma dalla effettiva volontà RAGIONE_SOCIALEe parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALEe fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante (v. da ultimo, Cass. n. 23700 del 03/08/2023).
5.- Pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe premesse il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Infine, sussistono i presupposti processuali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, per cui ne va dato atto come da dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese che liquida in € 2.000,00 per compensi e in € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del