Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 17441 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14916-2023 proposto da:
PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 309/2023 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 483/2019;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 14916/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 21/05/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
il ricorrente, agente di polizia locale, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento delle indennità previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000 per il lavoro prestato in turno nel periodo 2004/2007;
il Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 CCNL cit. riservasse la maggiorazione (c.d. indennità di turno) ai lavoratori che lavorassero continuativamente per almeno 10 ore consecutive;
la Corte d’appello di Lecce -Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno ;
in particolare, ha affermato che ai dipendenti impegnati in servizi che per loro natura o per previsione delle parti contrattuali debbano giornalmente protrarsi per almeno 10 ore consecutive (ragion per cui l’orario di apertura è articolato in turni diurni o notturni) spetta l’indennità di turno, ove (beninteso) risulti che essi abbiano effettivamente partecipato ai turni in questione;
nel caso di specie, risultava che il ricorrente, vigile venatorio appartenente al servizio di vigilanza itticovenatoria, avesse effettivamente svolto attività lavorativa
articolata in turni, così come previsto dalle parti sociali e come risultante dagli atti di causa non contestati dalla Regione;
4. per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione la Provincia di Taranto sulla base di un due motivi resistiti con controricorso (assistito da memoria) del lavoratore.
CONSIDERATO CHE:
nel primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL funzioni comparto locali 14.09.2000 e per l’effetto dell’art. 10 lett. 1-b del CDL 1.4.1999 (contratto decentrato locale 1998-2001);
ad avviso della ricorrente, difettava l’inserimento del ricorrente in turni che comportassero prestazioni continue (‘senza interruzione’) di lavoro di almeno 10 ore giornaliere nonché l’ulteriore requisito (art. 10 lett. 1-b del CDL 1.4.1999) dell’attestazione del dirigente in ordine all’inserimento in turni di tale natura; i tabulati di presenza in atti facevano riferimento a un ‘orario ordinario’ inferiore a detto limite continuativo di 10 ore;
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 CNL 14 settembre 2000 e dell’articolo 10 CDL 1998-2001; al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l ‘ inequivoco tenore letterale delle norme pattizie non lascia spazio a dubbi laddove le parti hanno subordinato il riconoscimento dell’indennità di turnazione all’inserimento del lavoratore in strutture o
servizi che comportino prestazioni di almeno 10 ore al giorno subordinandole all’attestazione del dirigente ; nell’atto introduttivo il lavoratore non aveva fornito elementi in ordine all’inserimento in turni ‘con apertura di almeno 10 ore’ con successiva attestazione del dirigente di effettivo svolgimento dell’attività;
i motivi, fra loro strettamente connessi in quanto entrambi volti, seppure con diverse sfumature, a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte salentina dell’art. 22 CCNL 14.9.2000 Comparto Autonomie Locali, su cui questa Corte si è già pronunciata con un precedente risalente (Cass., Sez. L, 7/4/2010 n. 8254), richiedono un esame in udienza pubblica per il rilievo nomofilattico della questione posta dalle parti che impone di verificare anche la tenuta dei principi già affermati nella pronuncia citata nell’attuale cornice di disciplina nazionale e sovranazionale;
si ravvisa, pertanto, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017);
P.Q.M.
La Corte: rinvia a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 21