Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21382 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27198-2021 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOMECOGNOME NOME COGNOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – ricorrenti incidentali -nonché contro
COMUNE DI COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
Oggetto
Lavoratori turnisti indennità
R.G.N.27198/2021
COGNOME
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 28/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 116/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Larino accoglieva parzialmente il ricorso dei signori COGNOME e COGNOME, agenti della Polizia municipale, condannando il Comune di Campomarino a corrispondere loro per ogni giorno lavorato consecutivamente oltre il sesto giorno una retribuzione maggiorata del 50%, oltre a rivalutazione monetaria di interessi. Accoglieva, inoltre, parzialmente, la domanda riconvenzionale, rigettando la richiesta di restituzione dell’indennità di cui all’articolo 22 CCNL e condannando, viceversa, i dipendenti a restituire al Comune quanto percepito ai sensi dell’articolo 24, comma 2, CCNL, con compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte di appello di Campobasso accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dal Comune di Campomarino condannando quest’ultimo a corrispondere in favore degli originari ricorrenti per ogni giorno lavorativo oltre il sesto, come risultante dai prospetti relativi alle ore e alle giornate lavorative prodotti in atti dal Comune (e non da quelli prodotti dai lavoratori, utilizzati dal Tribunale) una retribuzione maggiorata del 50% oltre rivalutazione e interessi, rigettando l’appello incidentale proposto dagli originari ricorrenti e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Previo rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, la Corte distrettuale affermava il diritto degli agenti della polizia municipale al risarcimento del danno da usura psicofisica per il lavoro prestato consecutivamente dal settimo giorno in poi, utilizzando ai fini del calcolo del
risarcimento i dati estratti dal software del Comune non impugnati dai ricorrenti e comprovanti l’effettiva prestazione lavorativa svolta dagli agenti della polizia municipale.
La Corte territoriale, inoltre, respingeva la domanda riconvenzionale azionata dall’amministrazione avente ad oggetto l’insussistenza del diritto all’indennità, di cui all’articolo 22, comma 5, CCNL del settore relativamente alla indennità di turnazione, accogliendo, viceversa, quella relativa all’insussistenza del diritto dei ricorrenti all’indennità, di cui all’articolo 24, comma 2 CCNL.
Il Comune di Campomarino ha proposto ricorso per cassazione assistito da un solo motivo cui hanno resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale i signori COGNOME e COGNOME
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., nonché dell’art. 24 CCNL per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nonché omissione dell’esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
La Corte di Appello di Campobasso, nel motivare il rigetto del relativo motivo di appello, dopo aver ricordato il dettato dell’art. 22 CCNL Regioni e AA.LL del 14.9.2000, ha affermato che:
‘In tale norma non è previsto, al contrario di quanto ritenuto in un parere Aran che non si condivide, perché non rispettoso affatto di tale dato testuale ed assolutamente praeter legem, che l’orario giornaliero sia di almeno 10 ore consecutive, ma che sia di almeno 10 ore complessive con cui sono evidentemente compatibili le dedotte pause’.
CPertanto,la Corte distrettuale non ha tenuto conto del fatto che l’orario di servizio del comando dei vigili del Comune di Campomarino non fosse mai di 10 ore continuative, ma prevedesse sempre uno stacco orario con relativa interruzione del servizio e chiusura del l’ufficio tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano (o notturno nei mesi di luglio ed agosto).
3.Quindi, ad avviso del ricorrente la corretta lettura ed interpretazione della norma contrattuale, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione sul punto, fa sì che nel caso di specie ai lavoratori non possa esser in alcun modo concessa la indennità di turno ex art. 22, comma 5.
Ed invero, l’art. 22 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 espressamente prevede che:
‘1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999′ (doc n. 5).
3.1 Dunque, secondo il CCNL affinché possano essere istituite validamente le predette turnazioni occorre che siano presenti, congiuntamente, due requisiti:
che le strutture operative di riferimento prevedano un orario giornaliero di almeno 10 ore di servizio ininterrotto.
che le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
Ciò premesso, risulterebbe evidente che non vi è stata alcuna distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni da parte dei Sig.ri COGNOME e COGNOME così come è evidente, di conseguenza, che già l’assenza di questo secondo requisito richiesto dal CCNL
comporterebbe l’illegittima percezione dell’indennità di turno e, dunque, legittimerebbe la richiesta di restituzione da parte del Comune di Campomarino.
Nel caso del Comune di Campomarino -è inoltre pacifico e incontestato -che il Comando dei Vigili di Campomarino ha osservato, nel periodo oggetto di giudizio, un orario di servizio spezzato, non continuativo e con interruzioni tra il servizio antimeridiano e quello pomeridiano, ovvero:
7,30-13,30 e 14,00-20,00 tutti i giorni, ad eccezione della domenica in cui l’orario di servizio era 7,00 -13,00 e 14,0020,00. Nei mesi di luglio ed agosto, inoltre, l’orario era ulteriormente spezzato: 7,30-13,30, 15,00- 21,00 e 18,0024,00.
Quindi, alla luce della corretta interpretazione dell’art. 22 del CCNL offerta dalla Corte di cassazione, di fronte ad un orario di servizio con interruzioni e non continuativo, è evidente che ai Sig.ri COGNOME COGNOME non spetti l’indennità di cui all’art. 22, comma 5, CCNL anche solo prendendo in considerazione la pacifica ed incontestata assenza del requisito della continuatività delle ore di servizio.
Il motivo del ricorso principale è inammissibile.
6.1 Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia ma miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2021, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
6.2 Ed invero, la Corte distrettuale non ha accertato la sussistenza nel caso concreto di un orario spezzato, ossia frazionato tra fascia antimeridiana e pomeridiana, come erroneamente dedotto nella censura. In particolare, la Corte ha accertato in fatto la rotazione effettiva ed equilibrata dei turni secondo le disposizioni del datore di lavoro e con fasce orarie dallo stesso determinate, con conseguente correttezza del riconoscimento dell’indennità ex art. 22, comma 5 del CCNL del settore.
Altrimenti detto, la censura è finalizzata a richiedere alla Corte di cassazione un nuovo e diverso accertamento di merito rispetto a quello compiuto dalla Corte territoriale.
Con il ricorso incidentale vengono proposti cinque motivi di censura.
7.1 Con il primo motivo si deduce la erroneità e illogicità della motivazione per errata valutazione di fatti ed atti di causa ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché violazione falsa applicazione dell’articolo 2109, comma 1 c.c. e 36, comma 3 Cost. ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c..
La Corte distrettuale avrebbe errato nel non riconoscere la maggiorazione del 65% per i giorni successivi al settimo giorno lavorativo, sebbene fosse stato accertato che entrambi i ricorrenti avessero in molteplici occasioni svolto la propria attività lavorativa per una durata ininterrotta di almeno 10 giorni anzi spesso fino a raggiungere e superare in diverse occasioni i 20 giorni.
7.2 Con il secondo motivo si eccepisce e contesta l’erroneo riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme percepite dagli odierni resistenti ex art. 24, comma 2 CCNL di settore. Si eccepisce l’illogicità della motivazione ed errata applicazione ed interpretazione degli articoli 22 e 24 del
Contratto Collettivo Nazionale Regioni e Autonomie locali, nonché errore sui fatti e sugli atti di causa. Si contesta pertanto la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte distrettuale avrebbe errato nel disporre la restituzione delle somme versate ai sensi del citato articolo 24 nella misura in cui avrebbe privato di ogni indennità i dipendenti per i giorni di festività lavorati oltre l’orario di lavoro e che non si identificano con i settimi giorni lavorati. La indennità per i giorni festivi infrasettimanali non si sovrappone alla indennità di turno e deve essere, pertanto, corrisposta ai dipendenti nel caso svolgano l’attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali.
7.3 Con il terzo motivo si deduce l’errata applicazione delle norme sulla prescrizione, art. 2948 c.c. ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si tratta nel caso di specie di restituzione di indennità percepite dai ricorrenti, costituenti voce accessoria della retribuzione per le quali la prescrizione sarebbe quinquennale non trovando, pertanto, ragione la disposta restituzione nei limiti della prescrizione decennale e quindi nelle entità indicate in sentenza.
7.4 Con il quarto motivo si denuncia la mancata ammissione delle istanze istruttorie-omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe errato nel non disporre CTU alla luce della contraddittorietà delle risultanze documentali e contabili in atti.
7.5 Con il quinto motivo, infine, si deduce l’errore sui fatti e sugli atti di causa ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. con l’erroneo utilizzo dei prospetti prodotti dal Comune di
COGNOME piuttosto che quelli risultanti dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
8.1 Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo a sei giorni lavorativi (Sez. L, Sentenza n. 41891 del 2021).
8.2 Pertanto, è smentita in radice la tesi dei controricorrenti, secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno.
8.3 La Corte sempre nella citata pronuncia ha precisato che a diverse conclusioni non sono giunti i precedenti di questa Corte (Cass. n. 24563/2016 e Cass. n.24180/2013) che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso.
Quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del riposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la
maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. La risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto finalizzato sostanzialmente a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
9.1 In particolare, il motivo deduce lo svolgimento nel caso concreto dell’attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, sebbene la Corte distrettuale abbia escluso la circostanza, nella misura in cui ha affermato l’applicabilità dell’art. 24 del CCNL ‘soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale spettanti ovvero in giornate
festive infrasettimanali nel caso svolgano l’attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro’.
Pertanto, la censura è inammissibilmente finalizzata a richiedere un nuovo e diverso accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
In ordine al terzo motivo va premesso che l’azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., perché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali. (Cfr. Cass. Sez. L – , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019; massime precedenti Vedi: N. 21962 del 2018, N. 3706 del 2018, N. 30546 del 2017).
10.1 Conseguentemente, sulla scorta del superiore principio, la censura è infondata.
10.2 Il motivo comunque non è autosufficiente. Al riguardo, non vengono indicate quali somme per quali anni sia chiesta la restituzione e non si richiamano, indicandoli e trascrivendoli, gli atti e i documenti di causa da cui risulterebbe che il diritto alla restituzione sarebbe prescritto, applicando il regime di prescrizione quinquennale.
Riguardo al quarto motivo è sufficiente rilevare come la scelta di non procedere a CTU da parte del giudice di merito avrebbe dovuto essere contestata con la specifica indicazione della documentazione contrastante con quella utilizzata dal
giudice di merito per i conteggi compiuti ai fini della restituzione delle somme illegittimamente corrisposte ai dipendenti. Pertanto, anche tale censura è viziata dal vizio di autosufficienza non avendo la parte ricorrente incidentale indicato ovvero sommariamente sintetizzato il contenuto della documentazione posta alla base della richiesta di indagine peritale non accolta dal giudice di merito.
Anche il quinto motivo è da ritenere inammissibile per mancanza di autosufficienza non avendo la parte riportato ed indicato specificamente la documentazione sulla base della quale l’ammontare delle restituzioni avrebbe dovuto essere diverso da quello determinato dal giudice di merito.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e la infondatezza nei termini di cui in motivazione di quello incidentale.
Le spese vanno integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile. Rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione