Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32682 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21774-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME
Oggetto
Contributi
trasferte
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2025
CC
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 748/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2021 R.G.N. 2948/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dalla AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito RAGIONE_SOCIALE, oggetto di un avviso di addebito.
1.1. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come non vi fossero i presupposti per il godimento di agevolazioni contributive in relazione a somme formalmente corrisposte a titolo di cd. «Trasferta Italia» poiché gli importi riconosciuti a detto titolo nelle buste paga non trovavano corrispondenza in attività effettivamente svolte in trasferta.
1.2. A tale riguardo, ha chiarito che gli accordi sindacali di riconoscimento dell’emolumento non erano significativi; le indennità risultavano concordate in assenza dei relativi presupposti; pertanto, in ragione del tenore dei capitoli di prova articolati, non era necessario l’espletamento della prova orale. Infine, non sussisteva alcun giudicato esterno: la pronuncia del Tribunale di Modena richiamata dalla parte interessata costituiva
res inter alios acta e aveva ad oggetto una ordinanza ingiunzione e non il verbale ispettivo rilevante in causa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte privata con quattro motivi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato; l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo è dedotta «violazione e falsa applicazione di norme di diritto».
3.1. Parte ricorrente imputa alla sentenza della Corte di appello di avere escluso la legittimità degli accordi collettivi. Questi, raggiunti con le organizzazioni sindacali per evitare il licenziamento dei dipendenti, avevano stabilito un rimborso spese connesso al disagio sopportato dai dipendenti, cui era stato richiesto il continuo spostamento da casa al luogo di lavoro nel corso della medesima giornata.
3.2. La pronuncia, in definitiva, è censurata per non aver ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta prevista dall’art. 51 del TUIR.
In modo evidente, il motivo è inammissibile.
4.1. Esso sviluppa una serie di critiche all’ iter argomentativo, genericamente argomentate attraverso una soggettiva interpretazione degli accordi sindacali, peraltro neppure trascritti, mentre «il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità» ( ex plurimis , Cass. nn. 17570 e 16700 del 2020). Ciò che, invece, le censure non illustrano.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere la Corte di appello valutato, secondo prudente apprezzamento, i fatti di causa e tutti gli elementi probatori. Parte ricorrente insiste nel fatto che l’emolumento indicato nelle buste paga aveva finalità non retributiva ma compensativa del disagio derivante dalle aggravate condizioni di lavoro e dei costi sostenuti per i numerosi spostamenti.
Anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.
6.1. Le censure di parte ricorrente pretendono di scalfire la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, attraverso la non pertinente deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Le censure, infatti, non evidenziano alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie che danno luogo alla violazione dell’indicata norma processuale, secondo le indicazioni di questa Corte. Nel ponderare, criticamente, tutti gli elementi acquisiti al giudizio, la Corte territoriale ha infatti esercitato il suo prudente apprezzamento, senza attribuire alla valutazione d’una prova il valore proprio di un’altra prova (in argomento, ex multis , Cass. n. 6774 del 2022).
Il terzo e quarto motivo denunciano omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione. Sono inammissibili.
7.1. I rilievi si pongono al di fuori del perimetro normativo dell’art. 360 nr. 5 c.p.c., come costantemente interpretato da questa Corte (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e
successive plurime conformi). È sufficiente ribadire che n el paradigma del vizio evocato non sono inquadrabil i le c ensur e concernenti l’omessa valutazione di deduzioni difensive ( Cass. n. 14802 del 2017) ; inoltre, il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storiconaturalistico ( Cass. n. 24035 del 2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo ( Cass. n. 13024 del 2022). Nessun fatto specifico, nei termini illustrati, è indicato con i motivi di ricorso che insistono sempre nella deduzione di una errata valutazione della vicenda storica che ha condotto alla sottoscrizione degli accordi e nella natura risarcitoria dei compensi con essi riconosciuti.
8. In ultimo, con riferimento alla deduzione di «omessa motivazione» è solo il caso di ricordare che, in sede di legittimità, rileva unicamente l’ «anomalia motivazionale» che ricorre nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016).
8.1. Nessuna di tali evenienze è prospettata nella specie. Ben percepibile è il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, come sinteticamente riportato nello storico di lite.
Segue l’inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese, nessuna statuizione deve essere assunta; nei rapporti con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE perché la stessa è rimasta intimata; nei rapporti con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché convenuto nel presente giudizio in funzione di mera litis denuntiatio .
Sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME